Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5913/2020 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 247/2019 depositata il 26.7.2019, NRG 414/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in servizio come ATA presso l’ITCG ‘Martini’ di Castelfranco Veneto, ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione (allora, MIUR), chiedendo di accertare il suo diritto al godimento di due giorni di ferie, non essendo legittima l’imputazione a ferie che era stata attuata rispetto ai giorni 7 e 30 aprile 2012, di chiusura prefestiva della scuola;
egli ha lamentato altresì -lo si dice per completezza, in quanto il tema non appare più riproposto espressamente in questa sede – di non essersi visto riconoscere il diritto a tre ore di recupero per la partecipazione al seminario di formazione del 23.3.2012;
la Corte d’Appello di Venezia, confermando la pronuncia di rigetto delle domande del Tribunale di Treviso, ha richiamato, quanto alla questione sulle ferie, il piano delle attività ritualmente adottato dal Dirigente Scolastico che prevedeva, per le ore non lavorate in caso di chiusura della scuola, la copertura attraverso le ferie, le festività soppresse o il recupero di prestazioni aggiuntive;
la Corte distrettuale ha precisato che la formulazione del piano, quanto ai recuperi, aveva avuto riguardo ad un monte ore già acquisito dal lavoratore, che egli poteva scegliere a che titolo imputare -e non quindi in sostanza a prestazioni aggiuntive future – così come lo straordinario non poteva essere autorizzato ex ante rispetto a periodi a venire, per assecondare il recupero di quelle giornate di chiusura, riguardando esso situazioni non programmabili;
la Corte del merito ha rilevato quindi che le festività soppresse erano state già godute dal ricorrente e che la collocazione delle ferie rientrava tra le prerogative datoriali, nel caso di specie legittimamente esercitate anche perché le chiusure erano immediatamente antecedenti giorni di festività, sicché era pienamente rispettato il fine di reintegro delle energie lavorative; quanto alle ore di seminario, la Corte d’Appello ha rilevato come la partecipazione ad esso non fosse stata autorizzata, per non averne
il ricorrente fatto tempestiva richiesta, pur essendo nelle condizioni di provvedervi;
2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal Ministero con controricorso;
è in atti memoria del ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
il primo motivo è rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 53 del CCNL di comparto del 2006 -2009 ed al piano delle attività 20112012 dell’Istituto ‘Martini’;
oggetto del motivo -come afferma espressamente il ricorrente -è la corretta interpretazione del piano delle attività dell’Istituto ‘Martini’ ed è sviluppato sostenendo che in esso non era stabilito che fosse il dirigente scolastico a poter stabilire quale delle forme alternative si dovessero utilizzare, né che si prevedesse che potessero essere recuperate solo prestazioni aggiuntive già espletate;
nel motivo si ribadisce che non era previsto che le giornate utilizzabili dovessero rientrare nel monte ore di cui il dipendente già aveva la disponibilità e si sottolinea che la necessità di autorizzazione di eventuali prestazioni aggiuntive riguardava il modo del loro svolgimento e non il fatto che non fosse possibile un’opzione in tal senso per il recupero delle giornate di chiusura scolastica , salvo l’espletamento in concreto di tali prestazioni, quando la scuola lo richiedesse;
1.1 il motivo è inammissibile; esso, infatti, si incentra sull’interpretazione del piano delle attività, che è un atto amministrativo, formato con partecipazione
sindacale, la cui violazione non è censurabile in via diretta, ma semmai attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., dei quali non è cenno nella censura, che propone puramente e semplicemente una lettura alternativa dell’atto e quindi una diversa ricostruzione del dato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 luglio 2024, n. 18214; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136);
non è poi meglio spiegato perché sarebbe stato violato l’art. 53 del CCNL 2006-2009, che contiene semplicemente la disciplina del piano dell’attività degli ATA , senza previsioni che espressamente interferiscano rispetto alla decisione del Dirigente Scolastico sul tema oggetto di causa;
anzi, è evidente che proprio l’impostazione organizzativa su cui muove l’art. 53 del CCNL, nel senso della formazione di un piano delle attività « verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure » di coinvolgimento sindacale, legittimava ad adottare con quell’atto le misure necessarie a gestire gli orari e il regime di quei giorni di chiusura;
1.2
l’interpretazione data dal giudice del merito di quel piano, nel senso che il recupero delle prestazioni aggiuntive in conto delle giornate prefestive di chiusura doveva riguardare attività già svolte e tali da avere realizzato un accumulo orario a favore del dipendente -e non concernere recuperi a venire, neanche su straordinari futuri -resta dunque consolidata e ciò introduce al tema del potere datoriale di disporre la copertura nel caso di specie attraverso giornate di ferie, che si affronta nel rispondere al successivo motivo;
2.
la seconda censura denuncia, infatti, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 36 della Costituzione;
con essa si sostiene che non sarebbe stato legittimo disporre unilateralmente la fruizione delle ferie, imponendo al lavoratore l’esercizio frazionato in una sola giornata e quindi subordinandola completamente all’interesse del solo datore di lavoro, il tutto in contrasto con regole di contemperamento degli interessi insite nella norma costituzionale (art. 36 Cost.) di riferimento;
2.1 il motivo è infondato;
2.2
costituisce principio consolidato e risalente quello per cui la fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva (Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; Cass. 18 giugno 1988, n. 4198);
nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che tale potere fosse stato ben esercitato, anche tenuto conto che il collegamento, in entrambe le occasioni, della giornata di chiusura coperta attraverso una giornata di ferie con la successiva festività realizzava un modo di effettiva idoneità a garantire il riposo ed il recupero di energie;
premesso dunque che il potere datoriale di intervenire in ultima battuta per definire le giornate di ferie esiste, nel resto quello svolto dalla Corte territoriale è ragionamento di merito, come tale insindacabile e peraltro del tutto plausibile, sia per come formulato, sia ove si consideri che si trattava unicamente di due giornate da gestire in quel modo e che l’imputazione a ferie era solo una delle possibilità, in alternativa alle festività soppresse ed al recupero di ore aggiuntive accumulate, ipotesi queste ultime tuttavia non praticabili, per le ragioni che si sono già dette;
parimenti, l’assunto in ordine ad un disequilibrio nell’esercizio del potere datoriale, di cui consta in buona parte il motivo, costituisce
a propria volta pretesa ad una diversa valutazione del merito, in senso favorevole alle proprie tesi, manifestamente non consentita in sede di legittimità;
2.3 infine, si rileva che il frazionamento non è per nulla in contrasto
con la contrattazione collettiva;
l’art. 13 del CCNL 2006 -2009 di comparto prevede infatti che « compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto »;
tenuto conto del già menzionato assetto dei poteri datoriali, in sé non derogati dalla previsione collettiva, il frazionamento di quelle due sole giornate attua una possibilità insita nel disposto negoziale e la minima incidenza sul monte ferie non è palesemente ostativa al rispetto delle altre regole sulla continuità e dislocazione nel periodo estivo;
3
in definitiva nulla consente di dire che l’esercizio dei poteri datoriali sia avvenuto in forme e con modalità non legittime e di inficiare le valutazioni svolte dalla Corte d’Appello ;
4.
alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P .R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.6.2025.