Ferie Forzate: Può il Datore di Lavoro Obbligarti ad Andare in Vacanza?
L’istituto delle ferie forzate rappresenta un tema delicato nel diritto del lavoro, bilanciando le esigenze organizzative dell’azienda con il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo. Una recente ordinanza del Tribunale di Venezia ha affrontato il caso di un dipendente posto in congedo coatto per un intero anno a causa di un enorme accumulo di giorni non goduti, offrendo spunti cruciali sulla tutela cautelare in queste circostanze.
I Fatti del Caso: Un Accumulo Record di Ferie
Un lavoratore aveva accumulato nel corso degli anni un numero eccezionale di giorni di ferie arretrate, arrivando a superare i 200 giorni. Nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’azienda a presentare un piano per lo smaltimento di tale arretrato, la situazione non si era risolta. L’azienda, dopo aver già disposto d’ufficio la fruizione di oltre 90 giorni di ferie nell’anno precedente, ha infine adottato una misura drastica: un provvedimento datoriale che collocava il dipendente in ferie forzate per l’intero anno successivo, al fine di azzerare il debito di ferie.
La Reazione del Lavoratore e il Ricorso d’Urgenza
Il lavoratore ha impugnato immediatamente il provvedimento, ritenendolo illegittimo. Ha presentato un ricorso d’urgenza (cautelare) al Giudice del Lavoro chiedendo la sospensione immediata della decisione datoriale e il suo reintegro in servizio. Oltre a ciò, ha richiesto un cospicuo risarcimento per vari danni, tra cui:
* Il mancato tempestivo collocamento in ferie.
* La perdita di chance per la mancata percezione di indennità specifiche.
* Il danno alla professionalità e alla salute.
Il ricorrente sosteneva che la condotta dell’azienda fosse la causa principale dell’accumulo e che l’imposizione delle ferie ledesse i suoi diritti.
La Decisione del Giudice del Lavoro sulle Ferie Forzate
Contrariamente alle aspettative del lavoratore, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare di sospensione. Il Giudice ha ritenuto che non sussistesse il requisito fondamentale del periculum in mora, ovvero il pericolo di un danno grave e irreparabile che giustificherebbe un intervento d’urgenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del Giudice si è concentrata sulla natura del pregiudizio lamentato dal lavoratore. Secondo l’ordinanza, tutte le richieste del dipendente, pur articolate, si traducevano essenzialmente in una pretesa di natura economica. Il danno per il mancato collocamento in ferie, la perdita di indennità e persino il presunto danno alla salute erano, in ultima analisi, quantificabili e risarcibili in denaro.
Di conseguenza, mancava quel danno irreversibile che la tutela cautelare è destinata a prevenire. Se al termine della causa di merito venisse accertata l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro, il lavoratore potrebbe ottenere un pieno risarcimento per tutti i danni subiti. Non vi era, quindi, l’urgenza di sospendere le ferie forzate, poiché il pregiudizio non era irreparabile ma solo patrimoniale.
Conclusioni: Ferie Forzate e Tutela del Lavoratore
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la via del ricorso d’urgenza per contrastare le ferie forzate non è sempre percorribile. Se il danno che il lavoratore lamenta è principalmente di natura economica, è probabile che il giudice ritenga non sussistente il periculum in mora, rimandando ogni decisione alla fase di merito del processo. La battaglia legale si sposta quindi dalla richiesta di sospensione immediata all’accertamento dell’illegittimità della condotta datoriale e alla quantificazione del conseguente risarcimento del danno. La decisione finale sulla legittimità delle ferie imposte e sul diritto al risarcimento è solo rinviata al giudizio ordinario.
Un giudice può sospendere immediatamente una decisione del datore di lavoro di imporre le ferie forzate?
Sì, un giudice può farlo attraverso un provvedimento cautelare, ma solo se ritiene che sussista un ‘periculum in mora’, ovvero il rischio di un danno grave e irreparabile per il lavoratore che non potrebbe essere risarcito economicamente in un secondo momento.
Perché la richiesta urgente del lavoratore è stata respinta in questo caso di ferie forzate?
La richiesta è stata respinta perché il giudice ha valutato che tutti i danni lamentati dal lavoratore (economici, professionali, di salute) erano quantificabili e quindi risarcibili economicamente. Mancando il requisito del danno irreparabile, non c’era motivo di concedere una misura urgente.
Il lavoratore ha ancora la possibilità di ottenere un risarcimento per le ferie forzate imposte?
Sì. Il rigetto della domanda cautelare non pregiudica l’esito della causa di merito. Il lavoratore può ancora dimostrare nel corso del processo ordinario che il provvedimento datoriale era illegittimo e ottenere un risarcimento per tutti i danni subiti.
Testo del provvedimento
ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00001412-1 2025 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro
nella causa n. 1412/2025 RG
tra
(con l’Avvocato COGNOME )
e
in persona del legale rappresentate pro
tempore
(con l’ Avvocato COGNOME NOME)
a scioglimento della riserva che precede;
RILEVATO CHE
-Il ricorrente chiede in via cautelare « disporre l’immediata sospensione del provvedimento emanato dalla in data 24.01.2025 n. Prot. 4793/2025 a firma del dott. e, per l’effetto, condannare l’Ente convenuto a riammettere/reintegrare immediatamente in servizio il sig. alle mansioni e agli incarichi precedentemente ricoperti presso l’Ufficio di appartenenza; » e nel merito « accertata e dichiarata l’illegittimità della condotta datoriale nonché del provvedimento emanato dalla in data 24.01.2025 n. Prot. 4793/2025 a firma del dott. per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare/annullare il suddetto provvedimento datoriale del 24.01.2025 e, per l’effetto, condannare l’Ente convenuto: a. a riammettere/reintegrare immediatamente in servizio il sig. alle mansioni e agli incarichi precedentemente ricoperti presso l’Ufficio di appartenenza; b. a risarcire il danno per il mancato tempestivo collocamento in ferie del sig. entro i termini previsti dalla legge e dal CCNL la cui quantificazione è stata complessivamente determinata in € 16.340,76 o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà all’esito del giudizio; c. a risarcire il danno da perdita di chance per la mancata maturazione del compenso per maneggio valori pari ad € 234,00 o nella diversa maggiore o minore misura
che risulterà all’esito del giudizio; d. a valutare positivamente la performance professionale del sig. relativa all’anno 2025 per tutto il periodo di illegittima sospensione dall’attività lavorativa e, in ogni caso, al pagamento della correlata voce retributiva; e. a risarcire il danno connesso all’aggravarsi della situazione patologica del lavoratore così come descritta dal dott. nella perizia medica in atti in riferimento al quale si chiede a codesto Giudice di determinare l’entità del risarcimento in via equitativa»
-è pacifico che il ricorrente non ha goduto durante il corso del rapporto di tutte le ferie maturate tanto che già con nota del 19/9/2022 il Dirigente dott. gli faceva presente che aveva accumulato a tale data 217 giorni di ferie e lo invitava a predisporre un piano di smaltimento ferie, seguiva lo scambio di corrispondenza rappresentato in atti, con nota del 27/6/2023 il Dirigente dott. rappresentava un saldo ferie di 240 giorni con nuovo invito a presentare un piano di smaltimento delle ferie a cui seguiva un ulteriore scambio di corrispondenza, interveniva con nota 16/1/2024 il dott. richiedendo nuovamente la predisposizione di un piano di smaltimento delle ferie, anche in tal caso seguiva uno scambio di corrispondenza e nel corso del 2024 il ricorrente ha usufruito di 4 giorni delle festività soppresse e di 94 giorni di ferie -osserva la resistente « ossia solo quelli per i quali era stato posto in ferie d’ufficio in forza del provvedimento del dott. , senza smaltire di sua iniziativa un solo giorno in più di ferie arretrate rispetto a quelli disposti d’ufficio » sicché alla data del 31.12.2024 il ricorrente risultava avere ancora un accumulo di ferie pari a 171 gg., cui si sommavano i 32 giorni che avrebbe maturato nel corso del 2025 (28 gg. di ferie
4 gg. festività soppresse), da qui il provvedimento contestato;
-il ricorrente lamenta sia la illegittimità di tale provvedimento che gli comporterebbe danni patrimoniali sia non patrimoniali sia la illegittimità della condanna dell ‘Amministrazione che non avrebbe fatto in modo che il ricorrente godesse delle ferie ne corso del rapporto;
-ritiene la giudicante che non sussista il periculum in mora posto che il ricorrente agisce in definitiva per il risarcimento del danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale sia in riferimento al fatto che l ‘Amministrazione non avrebbe fatto in modo che il ricorrente godesse delle ferie nel corso del rapporto sia in riferimento
all ‘ultimo provvedimento con cui è stato posto in ferie forzate per tut to il 31/12/2025;
-deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite da liquidarsi con il merito;
P.Q.M.
Rigetta la domanda cautelare;
Spese con il merito.
Venezia, 06/08/2025
IL GIUDICE dott.ssa NOME COGNOME