Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1893 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1893 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 274-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 274/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMECOGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME BRUNO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 1114/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 502/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1114/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epigrafe indicati, piloti di elicottero impegnati in attività di elisoccorso RAGIONE_SOCIALE, dirette ad accertare la illegittimità del ricalcolo delle ferie effettuato dalla loro datrice di lavoro, per ogni dipendente, in quanto fatte rientrare nel computo dei n. 183 giorni non lavorati.
La Corte territoriale, ritenuta l’ammissibilità del gravame e richiamato un proprio precedente, sulla premessa che un pilota di elicottero, secondo quanto disposto dal CCNL applicabile al caso in esame, doveva espletare non meno di 183 e non più di 200 gio rnate l’anno di servizio e dovendo svolgere un eguale numero di giornate di riposo, rispetto a quelle lavorate, ha precisato che, da una interpretazione
degli artt. 44 e 45 del CCNL, le ferie, pari a 28 giorni (D.lgs. n. 185/2005) non potevano che rientrare nei giorni di riposo, COGNOMEmenti le disposizioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concordate dalle parti sociali, non avrebbero avuto senso e non sarebbero state attuabili; ha, inoltre, specificato che neanche la tesi dei ricorrenti, circa un loro diritto quesito ad usufruire delle ferie oltre ai giorni di riposo (come in precedenza riconosciuto dalla azienda), non era accoglibile perché si dibatteva in punto di situazioni future rispetto a quello che era avvenuto e che per il passato i lavoratori aveva goduto delle ferie che spettavano senza nulla allegare e provare, in relazione al costante conteggio, anno per anno, del monte ore per ciascuno di essi.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Anche gli COGNOME lavoratori in epigrafe indicati, con altro ricorso, hanno impugnato per cassazione la pronuncia della Corte territoriale sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con separati controricorsi.
Le parti hanno depositato memorie; in particolare la società ha chiesto, nel proprio atto, di verificare se tutti i documenti indicati dall’art. 369 co. 1 cpc, siano stati depositati, ivi compreso il CCNL in rilievo nel presente giudizio.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
NOME COGNOME e i suoi litisconsorti, con il primo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 48 CCNL per i RAGIONE_SOCIALE di Elicottero del 19.7.2001, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale condivis o l’errata interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive, adottata dalla società, la quale, peraltro, fino al luglio del 2020 le aveva applicate in modo diverso, ritenendo l’assorbimento delle ferie nei giorni di riposo compensativo, confondendo i due istituti aventi finalità completamente diverse.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 co. 3 Cost., dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 2109 co. 2 e 3, cod. civ., dell’art. 4 D.lgs. n. 185/2005, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si sostiene che, anche qualora fosse stata corretta l’interpretazione della Corte distrettuale (sul fatto che le ferie sarebbero state assorbite in 26 dei 183 giorni di riposo compensativo sulla base del criterio di due o tre giorni al mese scelti a caso dalla società resistente), comunque non era stato considerato che tale esegesi si poneva in contrasto con il diritto nazionale e comunitario che tutelano il diritto ai riposi e alle ferie, nella particolare fattispecie anche al fine di tutelare le condizioni di sicurezza e per consentire ai lavoratori di coltivare interessi morali e materiali, personali e sociali, di natura extra lavorativa.
Con il primo motivo NOME COGNOME e i suoi litisconsorti denunciano, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 44, 45 e 48 del CCNL per i piloti di elicottero del 19.7.2001. Le doglianze concernono la decisione della Corte di Appello di Milano che, nella esegesi
degli artt. 44, 45 e 48 del CCNL per i piloti di elicottero del 19.7.2001, ha ritenuto che le giornate di ferie annuali previste dall’art. 48 debbano ritenersi ricomprese nei riposi previsti dall’art. 45 che stabilisce che i piloti assegnati a svolgere attività di elisoccorso RAGIONE_SOCIALE prestino la loro attività su turni paritetici di servizio e riposo. I ricorrenti sostengono che, sulla base di una interpretazione rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale stabiliti dal codice civile, l’art. 4 5 del CCNL abbia carattere di specialità e costituisca una espressa deroga al numero di giornate minime di lavoro previste dall’art. 44 del CCNL, con conseguente erroneità de computo delle ferie stabilite dall’art. 48 del CCNL nell’ambito dei riposi stabiliti dall’art. 45 del CCNL.
Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della Costituzione, dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 in relazione agli artt. 44, 45 e 48 del CCNL per i piloti di elicottero del 19.7.2001. Si rileva, in particolare, che -tenuto conto della protezione costituzionale dell’istituto delle ferie e della corretta applicazione della normativa in materia (art. 2109 c.c. e art. 4 del d.lgs. n. 185/2005), nonché della differenza ontologica esistente tra ferie e permessi le ferie stabilite dall’art. 48 del CCNL per i piloti di elicottero debbano costituire un quid pluris rispetto ai permessi derivanti dall’applicazione dell’art. 45 del medesimo CCNL, pena un illegittimo pregiudizio nella fruizione di un istituto garantito anche costituzionalmente quale quello delle ferie.
Con il terzo motivo ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2077, 2103 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla interpretazione ed applicazione del disposto degli artt. 44, 45 e 48 del CCNL per i piloti di elicottero del 19.7.2001. La censura alla sentenza impugnata si incentra sul mancato riconoscimento dei diritti quesiti dei lavoratori in ordine alla maturazione delle giornate di ferie ex art. 48 del CCNL quale quid pluris rispetto ai riposi previsti dall’art. 45 del CCNL, invocata sulla base della costante interpretazione ed applicazion e contrattuale, nonché sull’erroneità della sentenza nel punto in cui si sostiene che non sarebbe stata data la prova della stabilità della situazione giuridica in merito alla interpretazione contrattuale.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della totale pretermissione dell’esame del secondo motivo di appello, relativo all’illeg ittimità di una unilaterale modifica interpretativa delle disposizioni del CCNL relative alle ferie ed ai riposi compensativi alla luce delle norme di diritto comune e della costante applicazione precedente, costituente comportamento concludente e uso aziendale.
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi, ex art. 369 cpc, sollevata con la memoria della società controricorrente.
Con essa si chiede che questa Corte verifichi se i ricorrenti abbiano rispettato l’onere di depositare nel giudizio di cassazione tutti i documenti indicati, ivi incluso il testo integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei piloti di elicotteri che viene in rilievo nel presente giudizio.
L’eccezione non è meritevole di accoglimento perché il CCNL RAGIONE_SOCIALE del 19.7.2001 risulta comunque
depositato dalla difesa dei ricorrenti COGNOME e COGNOME e ritualmente localizzato nell’indice del ricorso. Il deposito del testo integrale consente, pertanto, a questa Corte l’esame delle questioni che le vengono sottoposte in relazione a tutti i motivi di entrambi i ricorsi.
Per gli COGNOME atti e documenti, l’eccezione è, invece, inammissibile perché genericamente formulata.
Venendo allo scrutinio dei motivi, devono essere valutati congiuntamente perché interferenti, in via pregiudiziale, il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME (e dei suoi litisconsorti) nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME (e dei suoi litisconsorti).
I motivi sono fondati.
Invero, le statuizioni dei giudici di seconde cure, in tema di interpretazione degli artt. 44, 45 e 48 del CCNL per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di riferimento, contrastano con i precedenti di questa Corte (Cass. n. 13841/2024 e Cass. n. 29141/2025) che, proprio con riferimento ad altra pronuncia della Corte di appello di Milano, si sono già pronunciati sulla tematica, anche con riguardo ai profili dell’omesso versamento della relativa contribuzione, concernente le ferie e i riposi del personale dipendente con qualifica di piloti di elicottero in relazione alle medesime disposizioni della RAGIONE_SOCIALE.
In quei provvedimenti, con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è stato precisato che: ‘ la Corte territoriale ha errato nel ritenere legittima la sovrapposizione del periodo di riposo a quello di ferie, con la conseguente riduzione di quest’ultimo periodo, essendo le ferie annuali, come noto, irrinunciabili, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cos t
e dell’art. 2109 c.c. Infatti, neppure le associazioni sindacali, nell’interpretazione assunta, da parte dalla Corte d’appello, del dato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potevano derogare alla disciplina nazionale ed europea sulle ferie, che chiaramente distingue fra riposo giornaliero, settimanale e ferie ed esclude qualsiasi possibilità di sovrapposizione di ciascun istituto ai fini del godimento dei periodi di riposo diversamente nominati. In particolare, in riferimento al personale dipendente del RAGIONE_SOCIALE aereo civile, con riguardo all’organizzazione dell’orario di lavoro, esiste una disciplina di RAGIONE_SOCIALE che si rinviene nel decreto legislativo n. 185/05, di attuazione della dir. 2000/79/CE, dove all’art. 4 si riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, ed al successivo articolo 5 si disciplinano i riposi, ‘fermo restando quanto disposto dall’art. 4 in materia di ferie’, da c ui di desume che nella normativa di RAGIONE_SOCIALE, i periodi di ferie sono tenuti distinti dai periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente. Infine, l’art. 48 del CCNL per piloti di elicottero riconosce il diritto del pilota a un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, senza altre specificazioni, dal che consegue l’applicazione delle regole in tema di ferie dettate dal legislatore nazionale ed europeo’ .
Ne consegue che la gravata sentenza, certamente, non è in linea con i suddetti principi allorquando ha statuito che le ferie maturate non potevano che essere ricomprese nell’ammontare delle giornate di riposo.
Né può valere l’osservazione della Corte territoriale secondo cui una diversa interpretazione delle norme contrattuali collettive, rispetto a quella da essa adottata,
porrebbe nel nulla la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché è stato già precisato da questa Corte (Cass. n. 20216/2022) che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti ‘multilevel’ , come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l’osservanza appunto dei principi dettati dal diri tto dell’Unione e di quelli fondament ali dello Stato RAGIONE_SOCIALEno, relativamente alle prescrizioni normative ‘minime’, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate.
I suddetti motivi vanno, pertanto, accolti, ai sensi di cui sopra.
La trattazione degli COGNOME resta, conseguentemente, assorbita dall’accoglimento delle censure di cui sopra.
Alla stregua di quanto esposto il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME e dei suoi litisconsorti nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME e dei suoi litisconsorti devono essere accolti nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli COGNOME.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo e complessivo esame della fattispecie, facendo applicazione dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME e dei suoi litisconsorti nonché il primo ed il secondo motivo del
ricorso di COGNOME NOME e dei suoi litisconsorti, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli COGNOME; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’11.11.2025 La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME