Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3415  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23254-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope  legis dall’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEO  RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  106/2019  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di PERUGIA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 232/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Personale docente Regime dei permessi e RAGIONE_SOCIALEe ferie
R.G.N. 23254/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
–
–
RILEVATO
che, con sentenza del 17 maggio 2019, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento in data 23.2.2016 con cui il Dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la richiesta di ferie per motivi personali avanzata dal COGNOME al fine di poter partecipare ad un’udienza ten utasi presso il Tribunale di Terni riguardante una causa di lavoro che lo riguardava personalmente;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi disconoscere la pretesa in quanto, ai sensi del comma 56 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 228/2012, il regime relativo alla fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie per il personale docente dettato dal comma 54 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge – per cui ai fini del riposo annuale ai periodo da godersi nei giorni di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative, si aggiunge durante la rimanente parte RAGIONE_SOCIALE‘anno un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – non poteva essere derogato dalle clausole dei contratti collettivi, tra cui quella invocata RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, CCNL per il Comparto Scuola del 2007, secondo cui il dipendente poteva beneficiare, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazi one, fino a sei giorni di ferie nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico, prescindendo dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, disciplina
–
–
–
–
questa, che, in quanto contrastante con la norma legale, doveva essere disapplicata a decorrere dall’1.9.2007;
che  per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorre  il  COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012 e 13 e 15 CCNL Comparto Scuola 2007, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEe invocate disposizioni, dovendosi ritenere, a detta del ricorrente, il regime RAGIONE_SOCIALEe ferie sancito dal comma 54 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 228/2012 , per il quale il successivo comma 56 prevede l’inderogabilità da parte dei contratti collettivi e la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe clausole difformi, riferibile all’istituto RAGIONE_SOCIALEe ferie in senso stretto e non alle giornate di ferie da concedersi per motivi personali, previa autocertificazione di cui all’art. 15, del CCNL di comparto, da equipararsi invece ai permessi retribuiti, cosicché la prevista deroga rispetto alle condizioni di fruizione di cui all’art. 13, comma 9, risulterebbe ancora ammissibile;
che il motivo si rivela infondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto di dovere escludere la pretesa assimilabilità dei due istituti, permessi e ferie, perché la differenza risulta attestata dalla diversa disciplina contrattuale, differenza che non viene meno per il solo fatto che il CCNL, valorizzando eccezionalmente le ragioni per le quali le ferie possono essere richieste, abbiano ritenuto nei casi specificati di richiedere condizioni diverse da quelle alla cui ricorrenza è subordinato il godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie medesime nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico;
–
–
–
che non è contestato che la richiesta si riferisse ad un giorno di ferie, non ad un permesso, e, pertanto, la stessa era soggetta al regime dettato inderogabilmente dal comma 54 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 228/2012, con conseguente operatività RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione prevista dal comma 56 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge rispetto alle clausole contrattuali difformi, ivi compresa quella di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del comparto in questione; che il ricorso va dunque rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per competenze professionali oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.12.2024