Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23254-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 232/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Personale docente Regime dei permessi e delle ferie
R.G.N. 23254/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 17 maggio 2019, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento in data 23.2.2016 con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnologico ‘NOME COGNOME –NOME da Sangallo’ aveva rigettato la richiesta di ferie per motivi personali avanzata dal COGNOME al fine di poter partecipare ad un’udienza ten utasi presso il Tribunale di Terni riguardante una causa di lavoro che lo riguardava personalmente;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi disconoscere la pretesa in quanto, ai sensi del comma 56 dell’art. 1, l. n. 228/2012, il regime relativo alla fruizione delle ferie per il personale docente dettato dal comma 54 della stessa legge – per cui ai fini del riposo annuale ai periodo da godersi nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative, si aggiunge durante la rimanente parte dell’anno un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – non poteva essere derogato dalle clausole dei contratti collettivi, tra cui quella invocata dell’art. 15, comma 2, CCNL per il Comparto Scuola del 2007, secondo cui il dipendente poteva beneficiare, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazi one, fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, disciplina
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questa, che, in quanto contrastante con la norma legale, doveva essere disapplicata a decorrere dall’1.9.2007;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo MIUR;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012 e 13 e 15 CCNL Comparto Scuola 2007, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione delle invocate disposizioni, dovendosi ritenere, a detta del ricorrente, il regime delle ferie sancito dal comma 54 dell’art. 1 l. n. 228/2012 , per il quale il successivo comma 56 prevede l’inderogabilità da parte dei contratti collettivi e la disapplicazione delle clausole difformi, riferibile all’istituto delle ferie in senso stretto e non alle giornate di ferie da concedersi per motivi personali, previa autocertificazione di cui all’art. 15, del CCNL di comparto, da equipararsi invece ai permessi retribuiti, cosicché la prevista deroga rispetto alle condizioni di fruizione di cui all’art. 13, comma 9, risulterebbe ancora ammissibile;
che il motivo si rivela infondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto di dovere escludere la pretesa assimilabilità dei due istituti, permessi e ferie, perché la differenza risulta attestata dalla diversa disciplina contrattuale, differenza che non viene meno per il solo fatto che il CCNL, valorizzando eccezionalmente le ragioni per le quali le ferie possono essere richieste, abbiano ritenuto nei casi specificati di richiedere condizioni diverse da quelle alla cui ricorrenza è subordinato il godimento delle ferie medesime nel corso dell’anno scolastico;
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che non è contestato che la richiesta si riferisse ad un giorno di ferie, non ad un permesso, e, pertanto, la stessa era soggetta al regime dettato inderogabilmente dal comma 54 dell’art. 1, l. n. 228/2012, con conseguente operatività della disapplicazione prevista dal comma 56 della stessa legge rispetto alle clausole contrattuali difformi, ivi compresa quella di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del comparto in questione; che il ricorso va dunque rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.12.2024