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Ferie docenti: la legge prevale sul contratto?

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di ferie docenti durante l’anno scolastico, la legge statale prevale sulle disposizioni del contratto collettivo. Un insegnante si è visto negare un giorno di ferie per motivi personali poiché la sua sostituzione avrebbe comportato costi per lo Stato. La Corte ha confermato la decisione, chiarendo che la norma che impone l’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è inderogabile e si applica alle richieste di ‘ferie’, distinguendole dai ‘permessi’ che seguono una disciplina diversa.

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Pubblicato il 15 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Ferie Docenti: La Legge Prevale sul Contratto Collettivo

La gestione delle ferie docenti durante il periodo delle lezioni è un tema complesso, spesso al centro di un delicato equilibrio tra le esigenze personali del lavoratore e i vincoli della finanza pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un punto cruciale: il conflitto tra la legge statale e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Scuola. La Corte ha stabilito che la normativa di legge, che impone l’assenza di costi aggiuntivi per lo Stato in caso di sostituzione, prevale sulle più permissive clausole contrattuali.

I Fatti del Caso

Un docente aveva richiesto un giorno di ferie per motivi personali, specificamente per partecipare a un’udienza in tribunale che lo riguardava direttamente. Il dirigente scolastico ha negato la richiesta, motivando il diniego con l’impossibilità di trovare un sostituto senza generare ‘oneri aggiuntivi per la finanza pubblica’.

Il docente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la sua richiesta dovesse essere inquadrata non come ‘ferie’ in senso stretto, ma come ‘permesso per motivi personali’ previsto dall’art. 15 del CCNL Scuola 2007. Tale articolo, a suo dire, consentirebbe fino a sei giorni di assenza l’anno per tali motivi, documentati anche con semplice autocertificazione, senza la condizione del ‘costo zero’ per l’amministrazione.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto le ragioni del docente, confermando la legittimità del diniego. La questione è così giunta all’esame della Corte di Cassazione.

La Questione Giuridica e le Norme in Conflitto

Il cuore della controversia risiede nel contrasto tra due disposizioni:

1. La Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): L’art. 1, comma 54, stabilisce che il personale docente può usufruire di un massimo di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, ma solo a condizione che la sostituzione avvenga ‘senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica’. Il successivo comma 56 rende questa disposizione inderogabile da parte della contrattazione collettiva.
2. Il CCNL Comparto Scuola 2007: L’art. 15, comma 2, prevede la possibilità per il dipendente di beneficiare di permessi retribuiti per motivi personali o familiari, fino a sei giorni, senza menzionare il vincolo dei costi per la sostituzione.

Il ricorrente tentava di assimilare la sua richiesta di ferie ai permessi previsti dal CCNL, sostenendo che la ratio fosse la medesima e che, quindi, non dovesse applicarsi la rigida condizione imposta dalla legge.

Le Motivazioni della Cassazione sulle Ferie Docenti

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici hanno chiarito in modo definitivo la distinzione tra l’istituto delle ‘ferie’ e quello dei ‘permessi’. Sebbene entrambi consentano un’assenza dal lavoro, sono regolati da discipline diverse e non possono essere assimilati.

La Corte ha osservato che la richiesta del docente era stata esplicitamente formulata come ‘giorno di ferie’. Di conseguenza, essa ricadeva inevitabilmente sotto il regime dettato dalla Legge n. 228/2012. Questa legge, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una condizione precisa e non eludibile: la sostituzione del docente in ferie non deve comportare alcun costo per le casse dello Stato.

La natura inderogabile di questa norma legale, sancita dal comma 56, comporta la ‘disapplicazione’ di qualsiasi clausola contrattuale collettiva in contrasto con essa, inclusa quella dell’art. 15 del CCNL invocata dal ricorrente. La Corte ha quindi concluso che la decisione della Corte d’Appello era corretta: la pretesa del docente non poteva essere accolta perché si scontrava con un chiaro e insuperabile limite imposto dalla legge.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per il personale del comparto scolastico. Quando un docente richiede un giorno di ferie durante il periodo di attività didattica, la concessione è subordinata a una verifica stringente da parte del dirigente scolastico: la possibilità di coprire l’assenza con personale già in servizio, senza ricorrere a nomine di supplenti che comporterebbero una spesa.

La distinzione tra ‘ferie’ e ‘permessi’ è quindi cruciale. Mentre i permessi per motivi personali e familiari seguono la loro specifica disciplina contrattuale, le ferie sono soggette al regime legale più restrittivo. I docenti devono quindi essere consapevoli che, al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni, la fruizione delle ferie è un diritto condizionato da vincoli di bilancio pubblico che la legge pone al di sopra della contrattazione collettiva.

Un docente può prendere giorni di ferie durante l’anno scolastico per motivi personali?
Sì, ma a una condizione molto precisa: la sua sostituzione non deve comportare alcun costo aggiuntivo per la finanza pubblica. Se per sostituirlo è necessario nominare un supplente a pagamento, la richiesta di ferie può essere legittimamente negata.

La legge statale prevale sempre sul Contratto Collettivo Nazionale per le ferie docenti?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la Legge n. 228/2012, che stabilisce il requisito del ‘costo zero’ per le sostituzioni, è una norma inderogabile. Ciò significa che prevale su qualsiasi disposizione diversa o più favorevole contenuta nel CCNL, che viene disapplicata.

Qual è la differenza tra ‘ferie’ e ‘permessi’ per motivi personali nel settore scolastico secondo questa ordinanza?
L’ordinanza chiarisce che ‘ferie’ e ‘permessi’ sono due istituti giuridici distinti, regolati da normative diverse. La richiesta di ‘ferie’ durante l’attività didattica è soggetta al rigido regime della Legge n. 228/2012. I ‘permessi’, invece, seguono la disciplina prevista dal CCNL (come l’art. 15), che può prevedere condizioni differenti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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