Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36571 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 779/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
REGIONE ABRUZZO, PROVINCIA PESCARA
–COGNOME – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DELL ‘ AQUILA n. 211/2020 depositata il 30/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, sul presupposto che, in data 11/11/2014, sulla INDIRIZZO, INDIRIZZO, in direzione Roccamorice, mentre era alla guida del proprio motoveicolo, aveva investito un cinghiale, convenne dinanzi al Giudice di Pace di Pescara la Regione Abruzzo.
La Regione si costituì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendola sussistente in capo alla Provincia di Pescara, in quanto delegataria delle funzioni di vigilanza e controllo sulla fauna
selvatica. Inoltre, sollevò eccezione di difetto di legittimazione passiva anche in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che lo stesso è normativamente obbligato all ‘ accertamento ed al risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 1462/2016 il giudice di pace di Pescara ha dichiarato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE Regione Abruzzo e, per l ‘ effetto, l ‘ ha condannata al risarcimento dei danni, quantificati in euro 3.842,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza la Regione propose appello, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva e l ‘ errata valutazione delle istanze istruttorie, e quindi la violazione degli artt. 2697, 2043 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Con tale motivo la Regione ha ritenuto che, essendo applicabile l ‘ art. 2043 c.c. e non l ‘ art. 2052 c.c., il danneggiato non aveva provato la colpa concreta RAGIONE_SOCIALE Regione.
Si costituì il COGNOME, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure.
Con sentenza n. 211/2020, depositata in data 30/04/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale dell ‘ Aquila, in accoglimento dell ‘ appello e in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal COGNOME verso la Regione Abruzzo; ha respinto l ‘ appello incidentale RAGIONE_SOCIALE provincia di Pescara verso la Regione Abruzzo e l ‘ appello incidentale del COGNOME verso la provincia di Pescara. Il Tribunale ha ritenuto che la legittimazione passiva facesse capo alla Regione, ma che, dovendosi applicare l ‘ art. 2043 c.c. e non l ‘ art. 2052 c.c., ed essendosi il sinistro verificatosi nel territorio dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non era configurabile alcuna responsabilità a carico RAGIONE_SOCIALE Regione, alla quale è preclusa qualsiasi attività di controllo sulla fauna selvatica.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., essendo incorso il giudice di appello in un ‘ ipotesi di ultra o extrapetizione; ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.’, sostenendo che la Regione Abruzzo, in grado di appello, ha rinunciato al motivo inerente alla legittimazione passiva dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che era stata sollevata in primo grado. Ne deriverebbe che aver fondato l ‘ accoglimento dell ‘ appello sul presupposto che il sinistro si verificò nel territorio del predetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituisce un ‘ ultrapetizione o un ‘ extrapetizione, inammissibile ai sensi dell ‘ art. 112 c.p.c.
1.1. A supporto del motivo il ricorrente deduce che nell ‘ atto di appello la Regione Abruzzo ha proposto due motivi: (i) il primo avente ad oggetto la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE Regione: con tale motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE appellante ha sostenuto che la legittimazione passiva era a carico RAGIONE_SOCIALE Provincia di Pescara (pagine 2 e 3 appello); (ii) il secondo avente ad oggetto l ‘ errata valutazione delle istanze istruttorie e quindi violazione degli artt. 2697, 2043 c.c. e 115 e 116 c.p.c.: con tale motivo la Regione ha ritenuto che, essendo applicabile l ‘ art. 2043 c.c. e non l ‘ art. 2052 c.c., il danneggiato non aveva provato la colpa concreta RAGIONE_SOCIALE stessa (pagine 4 e 5 appello).
Pertanto, il ricorrente deduce che l ‘ appellante ha evidentemente rinunciato al motivo inerente alla legittimazione passiva dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, atteso che in primo grado aveva invece ritenuto che tale RAGIONE_SOCIALE fosse normativamente obbligato all ‘ accertamento ed al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica. Ne deriva l ‘ applicazione dell ‘ art. 346 c.p.c., a i sensi del quale ‘ le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate’.
Sul primo motivo. Dalla sentenza gravata si ricava che la Regione propose appello avverso la pronuncia di primo grado deducendo: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva (perché dei danni cagionati dalla fauna selvatica dovrebbe rispondere la Provincia); (ii) l ‘ errata valutazione delle risultanze istruttorie e il vizio di motivazione (per violazione dei principi inerenti la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c.c., delle regole di riparto dell ‘ onere probatorio ex art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 c.p.c., non avendo comunque la parte attrice in primo grado assolto l ‘ onere di allegazione e probatorio su di essa gravante, con riguardo condotta colposa dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, al nesso causale tra la stessa e il sinistro nonché tra questo ed il danno lamentato); (iii) dedusse poi l ‘ insufficienza RAGIONE_SOCIALE prova sul quantum, consistente in un mero preventivo (così a p. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza). In effetti, nell ‘ atto di appello RAGIONE_SOCIALE Regione l ‘ RAGIONE_SOCIALE non viene in alcun modo menzionato, sicché il motivo inerente alla legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi rinunciato. Il motivo è pertanto fondato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c.; in quanto il giudice di appello ha ritenuto sussistente a carico dell ‘ odierno ricorrente l ‘ onere RAGIONE_SOCIALE prova circa la mancata verificazione del sinistro all ‘ interno dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; relazione all ‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.’ . A detta del ricorrente, sotto il profilo del riparto dell ‘ onere RAGIONE_SOCIALE prova, era la Regione Abruzzo a dover dimostrare che il sinistro si era verificato all ‘ interno del territorio dell ‘E nte RAGIONE_SOCIALE e chiamarlo in giudizio. La sentenza gravata sarebbe pertanto erronea là dove afferma che l ‘ onere RAGIONE_SOCIALE prova circa l ‘ estraneità del sinistro al territorio dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gravava sul ricorrente.
Sul secondo motivo. La violazione dell ‘art. 2697 c.c. ‘ è configurabile soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le
regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest ‘ ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ‘ (così, di recente, Cass., sez 6-3, ord. 31/08/2020, n. 18092; conforme Cass, Sez. III, ord. 29/05/2018, n. 13395).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto il sinistro verificatosi all ‘ interno dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ‘, per avere il Tribunale errato nel ritenere il sinistro si è verificato all ‘ interno del parco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al contrario di quanto asserito dal giudice di appello, gli agenti accertatori evidenziano quando sinistro si verifica all ‘ interno del predetto parco, e non quando non si verifica.
Sul terzo motivo. Il motivo in esame è inammissibile in quanto finalizzato ad una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2052 c.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto applicabile l ‘ art. 2043 c.c. e non, per l ‘ appunto, il predetto art. 2052 c.c., in relazione all ‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.’ , per avere il Tribunale errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l ‘ art. 2043 c.c. in luogo dell ‘ art. 2052 c.c.
Sul quarto motivo. Secondo Cass, Sez. III, ord. 06/07/2020, n. 13848: ‘ In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell ‘ art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o
di utilizzazione da parte dell ‘ uomo, prescindendo dall ‘ esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi ‘. Di tale principio la sentenza non ha fatto corretta applicazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il quarto motivo, assorbito il secondo e terzo. Cassa e rinvia al Tribunale dell ‘ Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/09/2023.