Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6784 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6784 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22968/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
PROVINCIA di CASERTA, in persona del Presidente in atti indicato -intimata- avverso la sentenza della CORTE d ‘ APPELLO di NAPOLI n. 1310/2024 depositata il 25/03/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania e la Provincia di Caserta per sentire condannare entrambe le P.A. convenute al risarcimento dei danni subiti dal noccioleto della varietà Tonda di Giffoni, dell’età di quattro anni, facente parte dell’azienda agricola di sua proprietà. A sostegno della domanda deduceva che, nel corso del 2016, a partire dall’inizio della primavera e sino ai mesi estivi, il fondo era stato oggetto di reiterati attacchi da parte di cinghiali selvatici, i quali avevano causato la totale distruzione delle piante coltivate, con conseguenti rilevanti pregiudizi economici.
Si costituiva la Regione Campania, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Provincia di Caserta veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali e prova per testi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4673/2020, rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, il COGNOME proponeva appello deducendo la responsabilità degli Enti convenuti ai sensi dell’art. 2052 c.c.
Si costituiva la Regione Campania.
La Provincia di Caserta continuava a rimanere contumace.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1310/2024, in rigetto dell’impugnazione, confermava la sentenza di primo grado, condannando il COGNOME alle spese del grado.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso. Ha resistito con controricorso la Regione Campania.
La Provincia è rimasta intimata.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Nella impugnata sentenza la Corte d ‘ appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda per mancanza di prova sul nesso causale tra la condotta dei cinghiali e il danno al noccioleto. Nonostante l ‘ adesione formale al regime dell ‘ art. 2052 c.c., la Corte ha ritenuto le testimonianze troppo generiche (riferite ad attacchi ripetuti ma non circostanziati nel tempo e nel luogo) e i rilievi fotografici inidonei a dimostrare lo stato di ‘ invasione ‘ dichiarato dall ‘ attore. Ed ha quindi concluso che il danneggiato non aveva assolto all ‘ onere di provare il fatto costitutivo della pretesa
NOME COGNOME articola in ricorso sette motivi. Precisamente:
-con il primo motivo denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva: da un lato, non ha ritenuto provato il nesso causale tra i danni subiti e la condotta materiale degli animali selvatici, ignorando o travisando le prove, testimoniali e documentali, acquisite; e, dall’altro, ha fornito una valutazione giuridica e istruttoria in contrasto con gli elementi agli atti;
-con il secondo motivo denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva, avrebbe violato il giudicato interno, ampliando il thema decidendum a una questione non controversa e non devoluta. Deduce che la corte territoriale ha esaminato e rimesso in discussione l’esistenza del danno e il nesso eziologico con la condotta materiale dei cinghiali, nonostante tali fatti erano già stati ritenuti provati dal giudice di prime cure e non avevano formato oggetto di contestazione da parte della Regione;
con il terzo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva, avrebbe valutato le prove in modo erroneo e in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., negando la prova sia del danno sia della sua quantificazione. Osserva che la corte territoriale non ha considerato le deposizioni dei testi, i rilievi fotografici e la CTU, fondando così la decisione su una motivazione illogica e in contrasto con le risultanze istruttorie;
con il quarto motivo denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale ha confuso la produzione lorda vendibile con il reddito netto, quantificando in euro 26.000 il danno richiesto. Osserva che la somma richiesta era precisata nella consulenza tecnica di parte, che quantificava il danno netto in euro 11.700 per l’anno 2016. Deduce che la corte territoriale ha tratto conclusioni incongrue sull’assenza di dati storici, trattandosi del primo anno produttivo del noccioleto e, invece di ridurre o quantificare diversamente il danno, ha erroneamente negato ogni risarcimento;
con il quinto motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo qualificato la responsabilità ex art. 2052 c.c., ha a lui imposto la prova della colpa dell’ente, invertendo l’onere probatorio. Sostiene che gravava a suo carico solo la prova dell’evento e del nesso causale, mentre spettava alla Regione allegare e provare il caso fortuito. Infine, osserva che la stessa Regione aveva riconosciuto la situazione di emergenza;
con il sesto motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato che il ricorrente aveva dimostrato, mediante prova documentale, la condotta colposa della Regione, la quale, pur consapevole della grave e nota emergenza dei cinghiali, non aveva adottato alcuna misura preventiva prima del 2016. Sostiene che la Regione aveva riconosciuto l’esistenza dell’emergenza con il DGRC n. 521/2018 ed aveva adottato misure di contenimento solo dopo l’evento dannoso;
– con il settimo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale lo ha condannato al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, nonostante avesse accolto integralmente i motivi di appello relativi all’erronea qualificazione della domanda ex art. 2043 c.c., riconoscendo la correttezza dell’applicazione dell’art. 2052 c.c. Sostiene inoltre che, rispetto al primo grado di giudizio, non era soccombente o, al più, lo era solo parzialmente.
Il ricorso non è fondato.
3.1. Non fondato è il primo motivo.
La corte territoriale ha fornito una motivazione logica e non apparente circa l’insufficienza del quadro probatorio, ritenendo che né le dichiarazioni testimoniali (giudicate generiche) né i rilievi fotografici fossero idonei a dimostrare con certezza che i danni al noccioleto fossero stati causati da attacchi di cinghiali nel periodo indicato.
Secondo i principi di recente riaffermati da questa Corte (cfr. sentenze n. 2526/2026 e n. 2528/2026), l’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa delle prove e la ricostruzione della dinamica del fatto sono riservati al giudice di merito – che vi provvede anche di ufficio, in base agli elementi comunque acquisiti – e non sono sindacabili in sede di legittimità se sostenuti, come nel caso di specie, da un iter argomentativo privo di vizi logici macroscopici.
3.2. Non fondato è il secondo motivo.
Non sussiste alcuna violazione del principio di non contestazione né del giudicato interno, poiché la Regione Campania, sin dal primo grado, ha contestato l’an della pretesa, negando il valore probatorio della ricostruzione attorea e dell’entità dei danni.
Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’onere di contestazione riguardi i fatti noti alla parte e non le conclusioni di una perizia stragiudiziale (c.t.p.), la quale costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e soggetta al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso di specie, poiché il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda proprio per difetto di prova sulla colpa, l’intero tema della responsabilità era stato ritualmente devoluto al giudice dell’impugnazione.
3.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la pretesa commistione tra prova del danno e della responsabilità, è inammissibile.
La doglianza si risolve in una critica alla valutazione complessiva operata dalla corte territoriale, che ha rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova prioritaria del nesso eziologico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11111/2023), l’errore di valutazione del giudice di merito nell’apprezzamento delle fonti di prova non è sindacabile se la decisione è fondata sulla ‘ragione più liquida’, identificata nella specie nella mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa.
3.4. Il quarto motivo (concernente la quantificazione del danno ed i criteri di reddito) resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
Una volta confermata la statuizione di merito che esclude la prova della riconducibilità del danno a scorrerie di fauna selvatica, ogni questione relativa alla corretta determinazione del quantum debeatur o alla distinzione tra reddito lordo e netto perde di rilevanza ai fini della decisione.
3.5. Il quinto motivo (avente ad oggetto il rapporto tra artt. 2052 e 2043 c.c. e l’onere della prova) non è fondato, pur dovendosi procedere a una correzione della motivazione in diritto.
Va ribadito che la responsabilità per danni da fauna selvatica è di natura oggettiva ex art. 2052 c.c.
Tuttavia, l’applicazione di tale criterio non esonera il danneggiato dall’onere di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e del nesso causale tra l’animale e l’evento.
Poiché la Corte d’appello ha accertato in fatto che tale prova non era stata raggiunta, l’eventuale improprio richiamo a profili di colpa non conduce alla cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto quanto alla carenza degli elementi oggettivi della fattispecie.
3.6. Il sesto motivo (avente ad oggetto la pretesa condotta colposa della Regione) è inammissibile per difetto di rilevanza.
Sostenere che agli atti esista la prova della colpa della Regione (per l’omessa adozione di misure preventive a fronte dell’emergenza cinghiali) è irrilevante a fronte di un accertamento di fatto che nega la sussistenza della prova stessa del danno da parte di animali selvatici nel caso concreto.
Inoltre, le censure si risolvono in una richiesta di riesame di documenti (come la Delibera n. 521/2018) già valutati dal giudice di merito o ritenuti inammissibili.
3.7. Il settimo motivo, concernente le spese di lite, non è fondato.
Il giudice d’appello, nel rigettare integralmente l’impugnazione del COGNOME, ha correttamente applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La modifica della motivazione in diritto operata dalla corte territoriale non integra una vittoria, neppure parziale, dell’appellante, persistendo il rigetto totale della sua domanda risarcitoria.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la
declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida in euro 5.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l ‘ 11 marzo 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME