Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23612 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25124/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
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intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2534/2021 depositata il 30/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti al Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE lamentando la caduta di due livelli sul lato sinistro della piattaforma oggetto di contratto di noleggio stipulato inter partes ed i conseguenti danni diretti ed indiretti occorsi.
Si costituiva, resistendo, la società convenuta, e in via riconvenzionale faceva valere un proprio residuo credito relativo al contratto di noleggio ed alla mancata riconsegna di una piattaforma R20, a suo dire noleggiata e non ancora restituita.
Si costituiva altresì, resistendo, la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 8982 del 19 luglio 2016 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 22.500,00 (iva inclusa) in favore della RAGIONE_SOCIALE oltre interessi legali decorrenti dalla pronuncia al soddisfo, nonché alla restituzione della piattaforma.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, la RAGIONE_SOCIALE e la compagnia assicurativa.
3.1. Con sentenza n. 2534 del 30 giugno 2021 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame, sul rilievo della mancanza in atti del fascicolo d’ufficio contenente l’espletata c.t.u.; della mancanza del fascicolo di parte Rovers; della mancanza nel fascicolo di parte GPF della missiva datata 25 ottobre 2011.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Restano intimate le società resistenti.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con un unico motivo la società ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 72 e ss. c.p.c.’, per non avere la corte di appello disposto le ricerche del fascicolo da parte della cancelleria ovvero concesso il termine per la ricostituzione del fascicolo, nonostante nell’incartamento processuale non ci fosse il fascicolo e neanche l’annotazione del cancelliere di avvenuto ritiro del fascicolo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Intanto, nella sua illustrazione non compare e non è possibile cogliere alcun rilievo critico rispetto alla affermazione della sentenza impugnata circa la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado e, dunque, circa l’impossibilità di valutare l’espletata c.t.u.
A p. 10 del ricorso si allude alla mancanza del fascicolo d’ufficio come rilevata dalla corte napoletana, ma quando si svolge poi la censura, si fa riferimento solo al contenuto dei fascicoli di parte ed a documenti in essi contenuti.
Ne segue, in primo luogo, che, riguardo all’impossibilità di esaminare la c.t.u., in quanto contenuta nel fascicolo d’ufficio, non v’è una lamentela e non è stata svolta una specifica censura, e questo consente di ritenere non rilevante l’evocata giurisprudenza sulla mancata richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado ai sensi del terzo comma dell’art. 347 cod. proc. civ.
1.3. Peraltro, parte ricorrente -anche a voler intendere, per assurdo, il motivo come concernente pure il problema dell’assenza del fascicolo d’ufficio di primo grado non dice affatto che il fascicolo d’ufficio di primo grado non fosse stato acquisito direttamente dal giudice di appello, e, dunque, la suddetta giurisprudenza nemmeno sarebbe rilevante.
Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare
che ‘Il terzo comma dell’art. 347 cod. proc. civ. – a norma del quale, dopo la costituzione di una delle parti in appello, il cancelliere richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado – non pone alcun onere a carico delle parti in ordine all’adempimento indicato (a differenza di quanto disposto dall’art. 369 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione) ed inquadra tale trasmissione nell’ambito degli atti meramente interni all’ufficio del giudice d’appello, il quale, se ha interesse ad esaminare detto fascicolo può chiederlo di sua iniziativa in qualunque momento anteriore all’udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello e la mancata acquisizione non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, tranne che si prospetti specificatamente che da detto fascicolo risultano elementi idonei a condurre ad una diversa soluzione, nel qual caso il vizio ipotizzabile non è quello della nullità del procedimento d’appello o della sentenza impugnata, bensì quello del difetto di motivazione’ (v. Cass., n. 4492 del 21/04/1995; v. anche Cass., n. 19142 del 29/09/2005, n. 19142).
Si deve aggiungere, infine, che i riferimenti che alla questione del fascicolo di ufficio di primo grado vengono svolti nella memoria non possono, naturalmente, integrare ex post il contenuto del motivo e superare i rilievi innanzi svolti, posto che essi ineriscono all’inammissibilità del motivo quanto al profilo del suo contenuto, che deve valutarsi in base al tenore del medesimo siccome articolato nel ricorso.
1.4. Quanto al tenore delle doglianze che risultano essere effettivamente state svolte, il motivo viola comunque in modo manifesto l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., giacché omette di indicare da dove risulterebbe che il fascicolo di parte che avrebbe
contenuto i documenti era stato prodotto.
Parte ricorrente avrebbe dovuto fornire, ma non lo ha fatto, l’indicazione specifica del deposito del fascicolo a norma dell’art. 168 cod. proc. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 164 del 2024) e 72 delle disp. att. cod. proc. civ. (ora abrogato dal d.lgs. l. n. 164 del 2024), mentre non solo non l’ha fatto, ma nemmeno ha prodotto la relativa certificazione di cancelleria a norma dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., vigente ratione temporis .
Invece, parte ricorrente ha fatto riferimento al fascicolo telematico ed a quello cartaceo in modo del tutto generico.
Ne segue che l’evocazione della giurisprudenza sull’assenza di ritiro del fascicolo, a p. 12 e seguenti del ricorso, risulta irrilevante per l’indicata inammissibilità del tenore della doglianza.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME