Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28429 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28429 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24245/2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME che, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1351/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di BARI, depositata il 14/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 14/7/2021, la Corte d ‘ appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede penale (sentenza n. 24819/17), ha condannato NOME COGNOME al risarcimento, in favore della Regione Puglia, dei danni non patrimoniali da quest ‘ ultima subiti in conseguenza di un fatto di falso ideologico contestato al COGNOME in sede penale (con successiva dichiarazione di prescrizione del corrispondente reato) commesso nell ‘ esercizio delle funzioni di Presidente della Regione Puglia, nell ‘ occasione costituitasi parte civile.
A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l ‘ insieme degli elementi istruttori complessivamente acquisiti agli atti del giudizio (ivi comprese le dichiarazioni rese in sede di rinvio dalla testimone NOME COGNOME) fosse valso ad attestare l ‘ effettiva commissione, da parte del COGNOME, dell ‘ illecito corrispondente al reato di falso ideologico, nella specie consistito nella falsa rappresentazione, alla Giunta regionale impegnata in sede deliberante, del contenuto delle relazioni provenienti dalle RAGIONE_SOCIALE della Regione (circa la relativa capacità, possibilità o disponibilità alla gestione in proprio delle RSA) allo scopo di promuovere l ‘ affidamento di detta gestione, da parte della Giunta regionale, all ‘ iniziativa dei privati.
Ciò posto, il giudice del rinvio ha evidenziato come dall ‘ illecito del COGNOME fossero derivate conseguenze dannose di natura esclusivamente non patrimoniale a carico della Regione Puglia, non avendo
quest ‘ ultima adeguatamente comprovato il concreto ricorso delle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale denunciate dall ‘ amministrazione regionale.
Avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bari, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d ‘ impugnazione.
La Regione Puglia resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d ‘ impugnazione.
Assunto in decisione all ‘ adunanza camerale del 15 dicembre 2022, con ordinanza interlocutoria n. 5053 del 17 febbraio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione all ‘ odierna udienza pubblica.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l ‘ accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, riservando di concludere oralmente sulle restanti censure delle parti; ed alla pubblica udienza del 12 settembre 2023 ha concluso per il rigetto degli altri.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., nonché dell ‘ art. 392 c.p.c. (in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato e falsamente applicato le norme in tema di accertamento dell ‘ illecito civile asseritamente commesso dal ricorrente, senza circostanziare gli elementi integrativi della fattispecie costitutivi della predetta conAVV_NOTAIOa illecita, limitandosi alla mera enunciazione del fatto di falso ideologico accompagnato da generiche valutazioni sulle conAVV_NOTAIOe anche asseritamente omissive del ricorrente, in nessun modo espressive o riconducibili a un illecito rilevante sul piano civile.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell ‘ avvenuta violazione, da parte della corte d ‘ appello, dei principi che disciplinano il giudizio di rinvio cui era tenuta, avendo totalmente travisato le dichiarazioni rese dalla testimone NOME COGNOME, dalle quali dalle non era risultato alcun elemento costitutivo della fattispecie dell ‘ illecito, tanto meno in ordine alle relative conseguenze dannose.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente -lungi dal denunciare l ‘ erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitato ad allegare un ‘ erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all ‘ esatta interpretazione delle norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l ‘ aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l ‘ eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell ‘ erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il COGNOME nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo .
Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell ‘ epigrafe del motivo d ‘ impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l ‘ ubi consistam delle censure sollevate dall ‘ odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell ‘ interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti (ivi
comprese le dichiarazioni rese dalla testimone NOME COGNOME) e dei fatti di causa.
Si tratta, come appare manifesto, di un ‘ argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.
Ciò posto, il motivo d ‘ impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell ‘ omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.
Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l ‘ esame degli elementi di prova specificamente richiamati in ricorso relativi alla formazione e alla corretta interpretazione della delibera della Giunta regionale asseritamente viziata dal fatto ideologico ascritto al COGNOME, essendosi il giudice del rinvio reso responsabile di un ‘ errata interpretazione delle dichiarazioni rese dalla testimone COGNOME in ordine alle attestazioni riportate dal COGNOME alla Giunta regionale con riguardo all ‘ impossibilità o alle difficoltà delle RAGIONE_SOCIALE, complessivamente considerate, di gestire direttamente il servizio delle RSA.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all ‘ impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell ‘ art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell ‘ art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Secondo l ‘ interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d ‘ inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall ‘ altro chiama la Corte di cassazione a verificare l ‘ eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l ‘ omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01).
10. Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l ‘ odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a
censurare, non già l ‘ omissione rilevante ai fini dell ‘ art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all ‘ intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d ‘ indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059 e 2697 c.c. (in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la corte territoriale affermato l ‘ esistenza del danno non patrimoniale ai danni della Regione Puglia senza indicare il benché minimo elemento, ancorché di natura presuntiva o indiziaria, idoneo a comprovare l ‘ esistenza di tale danno, nonché l ‘ imprescindibile nesso di causalità tra quest ‘ ultimo e il comportamento illecito ascritto alla responsabilità del COGNOME, con la conseguente affermazione del ricorso di un inammissibile danno in re ipsa inestricabilmente connesso alla mera commissione del fatto contestato.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come, secondo l ‘ insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione – compatibile con l ‘ assenza di fisicità del titolare di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20345 del 14/07/2023, Rv. 668180 – 02).
Tale danno, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato (non potendo
esaurirsi nella figura del c.d. danno-evento, ossia in re ipsa ) dev ‘ essere essere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, Rv. 668139 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 – 02), ossia anche attraverso l ‘ indicazione degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l ‘ esistenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022, Rv. 666153 – 01).
L ‘ esame della censura in esame impone pertanto la considerazione della sufficienza (o meno) delle circostanze di fatto evidenziate dal giudice a quo al fine di ricavare, anche nei termini dell ‘ inferenza critica propria del ragionamento presuntivo, le forme concrete del pregiudizio non patrimoniale sofferto dell ‘ ente regionale per effetto della conAVV_NOTAIOa di falso ideologico ascritta al COGNOME.
Sul punto, converrà sottolineare come la corte territoriale abbia avuto cura di evidenziare l ‘ avvenuta provocazione, da parte del COGNOME, di un danno alla credibilità e all ‘ immagine della Regione, attraverso la specifica considerazione degli indici di fatto (da valutare necessariamente nella prospettiva causale riferita al rapporto tra il danno non patrimoniale e la falsità ideologica così come contestualizzata) rappresentati da:
l ‘ esercizio, da parte del COGNOME, delle funzioni proprie dell ‘ organo di vertice della Regione, ossia dell ‘ organo politico più importante dell ‘ ente, segnatamente qualificato dalla relativa investitura attraverso l ‘ elezione diretta da parte degli elettori ( aspetto soggettivo del falso );
l ‘ incidenza del falso sulla trattazione di una materia, la sanità, da considerare tra le più importanti, sul piano socio-economico, di quelle attribuite alla competenza propria dell ‘ ente ( aspetto contenutistico del falso );
la consumazione di falsità (la realizzazione o presentazione o articolata prospettazione di ‘ carte false ‘ ), allo scopo di agevolare un successivo processo di privatizzazione delle RSA, attraverso lo ‘ sganciamento ‘ dell ‘ importante decisione politica da ogni discussione democratica e collaborazione amministrativa, non solo con gli elettori e i loro rappresentanti in Consiglio regionale, ma anche attraverso l ‘ esercizio di pressioni e l ‘ accorta pretermissione di uffici amministrativi e dirigenti fino alla prevaricazione degli assessori ( aspetto funzionale del falso ).
Si è dunque trattato, attraverso la ricostruzione critica offerta dal giudice a quo , di un fatto concretamente idoneo a rappresentare l ‘ immagine di un organo dell’ ente territoriale capace di gestire le proprie prerogative politico-amministrative senza alcun riguardo per gli interessi obiettivi della Regione e per la volontà popolare che dell ‘ ente esprime i propri rappresentanti.
Rileva, pertanto, il Collegio come, attraverso la congiunta considerazione degli indici presuntivi concretamente descritti nel provvedimento impugnato (l ‘ aspetto soggettivo e quelli contenutistici e funzionali del falso commesso dal COGNOME), la corte territoriale abbia effettivamente e correttamente assolto ai propri obblighi di indicazione degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare, sia pure in via presuntiva, il riconoscimento di uno specifico danno non patrimoniale a carico della credibilità e dell ‘ immagine dell ‘ ente regionale, con il conseguente accertamento della radicale infondatezza della censura in esame.
Con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale determinato la misura del danno in via equitativa, in assenza di alcun elemento istruttorio, o comunque di fatto, idoneo a giustificare la concreta determinazione del danno (ancorché in via equitativa), e dunque in assenza di alcuna motivazione suscettibile di giustificare
l ‘ avvenuta liquidazione attraverso il richiamo di termini o di parametri di valutazione dotati di adeguata concretezza.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Osserva il Collegio come, ai sensi dell ‘ art. 1226 c.c., l ‘ impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa.
In breve, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall ‘ art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell ‘ avvenuta dimostrazione dell ‘ esistenza e dell ‘ entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all ‘ integralità dei pregiudizi accertati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795 – 02).
Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. ‘ pura ‘ , consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell ‘ esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell ‘ integralità del risarcimento. Nel consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell ‘ operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente riAVV_NOTAIOa al disotto del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell ‘ art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 01).
L ‘ esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell ‘ uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 – 01).
Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati e consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere ‘ realmente ‘ controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la ‘ liquidazione ‘ di un danno, nell ‘ articolazione di un linguaggio monetario quale ‘ minimo comune ‘ destinato a ‘ rimodulare ‘ (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale.
Peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento.
25. Nel caso di specie (in termini meramente esemplificativi e in ogni caso non vincolanti per il giudice di merito), trattandosi di un danno non patrimoniale subito da un ente a seguito dell ‘ infedele esercizio, da parte dei suoi organi, di una rilevante o primaria funzione politico-amministrativa, potrà aversi riguardo, di volta in volta, a un dato di natura finanziaria legato al bilancio dell ‘ ente (o, mediamente, degli enti dello stesso tipo); agli importi coinvolti dalla specifica attività
funzionale deviata; alle somme mediamente liquidate in sede giudiziaria (ove disponibile una statistica di tale natura) per fatti dannosi e danni dello stesso tipo; e così via.
26. Una volta fissato, con l’indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l ‘ entità, al fine di giungere all ‘ importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell ‘ incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto).
27. Ferme tali premesse, osserva il Collegio come, con riguardo al caso di specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cura di evidenziare adeguatamente il concreto ricorso di una serie di fattori di per sé pienamente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (segnatamente in relazione ai già rilevati aspetti ‘ soggettivo ‘ , ‘ contenutistico ‘ e ‘ funzionale ‘ del falso ascritto all ‘ odierno ricorrente principale), ha del tutto omesso di fornire alcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di ‘ adeguamento ‘ , trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l ‘ azione combinata dei ridetti fattori (la natura di organo politico di vertice del COGNOME; l ‘ essenzialità della materia sanitaria nell ‘ ambito delle competenze regionali; il particolare stravolgimento dei meccanismi di funzionamento democratico dell ‘ ente), così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l ‘ iter attraverso il quale la
stessa corte è giunta alla determinazione della specifica entità monetaria (di euro 350.000,00) liquidata quale danno riconoscibile favore della Regione Puglia.
28. Nell ‘ indicare tale vizio della sentenza impugnata, a giustificazione della relativa cassazione sul punto, occorrerà pertanto rassegnare il seguente principio di diritto:
Ai fini della liquidazione di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell ‘ infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all ‘ individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all ‘ adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori necessariamente caratterizzati da oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell ‘ intero percorso di specificazione dell ‘ importo liquidato.
29. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Regione Puglia censura la sentenza impugnata per violazione dell ‘ art. 101 c.p.c. (in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso la domanda di condanna del COGNOME al risarcimento del danno patrimoniale rivendicato dalla Regione Puglia muovendo dal dato, ritenuto di carattere decisivo, costituito dall ‘ esatta collocazione nel tempo dell ‘ atto di aggiudicazione della gara per l ‘ affidamento al privato della gestione delle RSA, ovvero dall ‘ esatta collocazione nel tempo del concreto inizio della gestione privata delle stesse, senza che tale circostanza di fatto fosse mai stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, avendo le stesse costantemente ritenuto di non dover ascrivere alcun carattere di decisività a tali circostanze ai fini della prova del danno.
In particolare, là dove la decisività di tali circostanze di fatto fosse stata tempestivamente richiamata all ‘ attenzione del contraddittorio
delle parti, la Regione Puglia avrebbe agevolmente potuto depositare gli atti (allegati anche all ‘ odierno ricorso incidentale) idonei a fornire la prova dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del comportamento del COGNOME.
30. Il motivo è infondato.
31. Osserva il Collegio come la considerazione della circostanza denunciata dalla Regione Puglia quale (in ipotesi) illegittimamente sottratta al contraddittorio delle parti non abbia affatto conAVV_NOTAIOo il giudice a quo all ‘ assunzione di una pretesa ‘ terza via ‘ (asseritamente scelta dal giudice in modo ‘ sorprendente ‘ ) ai fini della decisione della causa, essendo piuttosto consistita nell ‘ oggetto proprio della valutazione, conAVV_NOTAIOa dal giudice di merito, circa il concreto ricorso degli elementi di prova ritenuti essenziali ai fini della verifica della sussistenza (o meno) di un danno patrimoniale a carico dell ‘ ente regionale.
A tale riguardo, del tutto irrilevante deve ritenersi l ‘ affermazione sostenuta dalla Regione Puglia, di non aver attribuito alcuna importanza decisiva alle circostanze di fatto che la corte territoriale ha viceversa ritenuto essenziali (e non provate) ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, appartenendo propriamente ai compiti della strategia difensiva della parte quello di controllare, prima dell ‘ assegnazione della causa in decisione, che di tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse all ‘ illecito ascritto alla controparte sia stata offerta una dimostrazione puntuale e adeguata: condizione, quest ‘ ultima, di cui la corte territoriale, non ritenendone soddisfatti gli estremi, si è limitata a prendere atto.
32. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. (in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito un rilievo decisivo, ai fini del rigetto della domanda per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall ‘ amministrazione regionale, alla mancata dimostrazione della collocazione temporale della conclusione
della gara per l ‘ aggiudicazione della gestione delle RSA e del conseguente concreto avvio di detta gestione, in contrasto con quanto puntualmente attestato dagli specifici elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio (analiticamente richiamati nel ricorso incidentale), e tenuto altresì conto dell ‘ atteggiamento processuale di non contestazione della controparte in relazione alla corrispondenza degli esborsi indicati dalla Regione con quelli dalla stessa concretamente effettuati, peraltro in conformità con quanto risultante dalla stessa documentazione proAVV_NOTAIOa dall ‘ odierna ricorrente incidentale.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all ‘ art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie.
Sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui per dedurre la violazione del paradigma dell ‘ art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove deAVV_NOTAIOe dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma; il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introAVV_NOTAIOe dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell ‘ art. 116 c.p.c., che non a
caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ‘ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01).
36. Quanto all ‘ evocata (pretesa) non contestazione, da parte del ricorrente principale, degli esborsi regionali connessi all ‘ illecito del COGNOME, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell ‘ avere il giudice a quo ritenuto (anche implicitamente), in modo pretesamente erroneo, che fossero oggetto di contestazione (e dunque di onere di prova da parte dell ‘ istante) circostanze viceversa rimaste asseritamente prive di puntuale confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498 – 01).
Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall ‘ esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.
37. È appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l ‘ espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. Sez. U., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre
a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti proAVV_NOTAIOo, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d ‘ improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l ‘ ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato proAVV_NOTAIOo nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l ‘ onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Cass. Sez. U., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell ‘ allegazione documentale, Cass. Sez. U., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).
38. Rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motiv anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all ‘ interno delle censure, e sia specificamente segnalata
la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01): interpretazione del principio e sua applicazione alla fattispecie che, per quanto visto, non possono dirsi affatto formalistiche.
39. Con particolare riguardo all ‘ ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l ‘ esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l ‘ ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01).
40. Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la Regione Puglia con il motivo d ‘ impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d ‘ appello avrebbe erroneamente ritenuto contestata dalla controparte (anche solo implicitamente) la circostanza di fatto della corrispondenza degli esborsi indicati dalla Regione con quelli dalla stessa concretamente effettuati, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare
la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d ‘ impugnazione proposto.
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione complessivamente insufficiente e contraddittoria in relazione alla decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla Regione in conseguenza dell ‘ illecito ascritto alla responsabilità della controparte, con particolare riguardo alla rilevata mancanza di prova del nesso eziologico tra la conAVV_NOTAIOa illecita del COGNOME e il danno patrimoniale rivendicato dalla Regione.
Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. (in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione complessivamente contraddittoria e incomprensibile in relazione al punto concernente l ‘ assenza di alcun danno patrimoniale in relazione alla gestione della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE sul presupposto dell ‘ inidoneità di tale struttura ad avviare detta gestione in proprio, in contrasto con quanto emerso dalla documentazione specificamente richiamata in ricorso, e senza considerare che il danno denunciato dalla Regione necessariamente riguardava il periodo successivo all ‘ aggiudicazione, là dove la corte territoriale ha negato a priori la prospettiva della verificazione di tale danno sul presupposto che, nel periodo precedente detta aggiudicazione, non fosse ancora prospettabile alcun danno non essendo detta RAGIONE_SOCIALE in grado di avviare la gestione in proprio del servizio.
Entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono infondati.
Osserva il Collegio come, ai sensi dell ‘ art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,
nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell ‘ oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l ‘ enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum .
45. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ‘ atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un ‘ eventuale verifica conAVV_NOTAIOa sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01).
46. Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sulle questioni indicate nei motivi in esame sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d ‘ appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica.
47. In particolare, nello spiegare le ragioni per cui i danni di natura patrimoniale denunciati dalla Regione non avessero ricevuto alcuna
concreta conferma in sede probatoria, il giudice a quo ha fornito una spiegazione logicamente congrua sul carattere meramente congetturale delle prospettive dannose connesse al trascorrere del tempo e allo svolgimento delle vicende politiche future, così come prospettate secondo le argomentazioni sostenute dall ‘ istante.
48. Allo stesso modo, la corte territoriale ha spiegato, sulla base di un ragionamento dipanato in termini sufficientemente comprensibili e logicamente congrui, le ragioni per cui i paventati danni di natura patrimoniale denunciati dalla Regione con riguardo alla RSA di RAGIONE_SOCIALE non avessero ricevuto alcuna concreta conferma in sede probatoria ad esito dell ‘ esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, la cui eventuale rilettura o reinterpretazione, in sede di legittimità, deve ritenersi in nessun caso ammissibile o sollecitabile.
49. L ‘ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla Regione ricorrente.
50. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale (inammissibili i primi due motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; e rilevata l ‘ infondatezza del terzo motivo del ricorso principale e del primo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale), dev ‘ essere disposta – accanto al rigetto del ricorso incidentale – la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d ‘ appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale; rigetta il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d ‘ appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione