Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 537 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22667-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dott. NOME COGNOME; DIALLO THIERNO ALIOU.
– intimati –
avverso la sentenza, n. cronol. 5660/2021, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 04/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 luglio/4 agosto 2021, n. 5660, reiettiva del reclamo dalla stessa promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di quella stessa città su istanza di COGNOME. Quest’ultimo ed i l fallimento predetto non svolgono difese in questa sede.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ha considerato insussistenti i presupposti di cui all’art. 1 l.fall. al fine di escludere la natura di imprenditore fallibile della menzionata società.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico, formulato motivo di ricorso, rubricato « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); mancanza dei requisiti dimensionali ex art. 1 l.fall. in capo alla ricorrente », ascrive alla corte distrettuale di non aver in alcun modo valutato i fatti, asseritamente decisivi, risultanti dai documenti (relazione del curatore ex art. 33 l.fall.; verbale dello stato passivo) la cui acquisizione essa stessa aveva disposto di ufficio. Esso si rivela inammissibile.
1.1. Invero, la corte capitolina, dopo aver premesso, affatto correttamente ( cfr., ex aliis , Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 6991 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 30516 del
2018; Cass. n. 16067 del 2018), che, ai fini della prova dei requisiti di cui all’art 1, comma 2, l.fall, il debitore è tenuto a produrre, ex art 15, comma 4, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, salva, tuttavia, la possibilità di offrire la medesima dimostrazione tramite documenti altrettanto significativi (quali, ad esempio, le scritture contabili dell’impresa diverse dal bilancio da cui poter ricavare, appunto, la presenza/assenza dei requisiti in questione con la piena utilizzabilità dell’intero corredo contabile dell’impresa), ha opinato che « non può certamente ritenersi prova sufficiente la sola richiesta di informazioni all’Anagrafe Tributaria che, anche ove fosse negativa, nulla dimostrerebbe ai fini di cui all’art. 1 l.fall.. L’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di gestore RAGIONE_SOCIALE banche dati comprese nell’Anagrafe Tributaria, ivi incluso l’RAGIONE_SOCIALE, potrebbe comunicare informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione ovvero eventuali dichiarazioni o certificazioni depositate o ancora gli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il soggetto ha intrattenuto rapporti, ma un’eventuale risposta negativa che secondo la società reclamante si otterrebbe, comunque, non potrebbe mai ritenersi idonea a provare i presupporti di non fallibilità la cui prova va certamente offerta in positivo ovvero documentando l’effettivo mancato superamento RAGIONE_SOCIALE soglie previste dall’art. 1 l.fall., con particolare riferimento alla lett c), – all’atto del deposito dell’istanza di fallimento. In definitiva, quindi, l’esito RAGIONE_SOCIALE informazioni che la reclamante sollecita, così come pure la prova testimoniale non sarebbero, comunque, concludenti per ritenere esistenti i presupposti di cui all’art. 1 fall. valendo eventualmente soltanto come elementi indiziari da confermare altrimenti ».
1.2. Giova ricordare, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 5832 del 2022 ( cfr . in motivazione), giusta la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come
introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 4 agosto 2021), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
1.2.1. Costituisce, poi, un ‘ fatto ‘, agli effetti della menzionata norma, non una ‘ questione ‘ o un ‘ punto ‘, ma: i ) un vero e proprio ‘ fatto ‘, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un ‘ fatto ‘ costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale ( cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii ) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico ( cfr . Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii ) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto ( cfr . Cass. n. 5133 del 2014); iv ) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali ( cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
1.2.2. Non costituiscono, viceversa, ‘ fatti ‘, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri: i ) le argomentazioni o deduzioni difensive ( cfr . Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii ) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ( cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
1.2.3. Il ‘ fatto ‘ il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere ‘ decisivo ‘, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al ‘ fatto ‘ in sé, la ‘ decisività ‘ asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di ‘ certezza ‘ della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). Lo stesso deve, altresì, essere stato ‘ oggetto di discussione tra le parti ‘: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto ‘ controverso ‘, contestato, non dato per pacifico tra le parti.
1.2.4. È utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che « la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti » (in senso analogo, cfr . in motivazione, le più recenti Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 4226 del 2021 e Cass. n. 5832 del 2022).
1.3. Fermo quanto precede la doglianza in esame:
i ) lamenta un preteso omesso esame di documenti (relazione ex art. 33 l.fall. del curatore; verbale di stato passivo), malgrado il fatto
storico (il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.) che, tramite questi, si intendeva dimostrare, sia stato comunque valutato ed escluso dal giudice di merito;
ii ) mostra di non considerare minimamente che quei documenti, lungi dall’essere, di per sé, ‘ decisivi ‘, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte capitolina, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità. Invero: ii-a ) il fatto che nulla sarebbe stato trovato presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, apparendo « chiaro che la società è stata abbandonata e non ha depositato bilanci dal 1995 », avrebbe potuto assumere un qualche rilievo, al più, per l’individuazione di beni da acquisire al fallimento; ii-b ) l’assunto secondo cui lo stato passivo del fallimento recherebbe crediti ammessi che, comprensivi anche di quelli esclusi, sarebbero « di molto inferiori alla soglia di cui alla lettera c) dell’art. 1 l.fall .», comunque non costituirebbe prova idonea, di per sé, a dimostrare il possesso congiunto di tutti i presupporti di non fallibilità.
iii ) si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo , cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni ( cfr., anche nelle rispettive
motivazioni, Cass. n. 5832 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle loro motivazioni, Cass. n. 5832 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Il tutto non senza rammentare che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr., ex multis , Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Esso, dunque, non consente di ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).
3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimaste solo intimate le parti destinatarie della notifica del ricorso medesimo, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al
riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sens i dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione