Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28772 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 28772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.
14002/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrente
contro
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrenti nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
OGGETTO: riders – requisiti collaborazione
RAGIONE_SOCIALE
intimati
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Torino n. 56/2022 pubblicata in data 25/03/2022, n. r.g. 428/2021, notificata in data 27/03/2022.
Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno 24/09/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udita la discussione del difensore RAGIONE_SOCIALE società ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.- Gli odierni controricorrenti e intimati, che avevano lavorato per la RAGIONE_SOCIALE in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, adivano il Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura subordinata dei loro rapporti di lavoro o, in alternativa, la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza di rapporti di lavoro di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 per i periodi analiticamente indicati per ciascun ricorrente; chiedevano altresì: la declaratoria di applicabilità del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni con loro inquadramento nel I livello o, in subordine, del CCNL per i dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE con loro inquadramento nel VI livello, o, in ulteriore subordine, del CCNL ritenuto applicabile; la condanna generica RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive e di fine rapporto, l’accertamento dell’avvenuta violazione datoriale RAGIONE_SOCIALE normativa sulla privacy e dei controlli a distanza, effettuati anche a fini discriminatori e sanzionatori; la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE società al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa; la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza a spese RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro ai sensi dell’art. 28, co. 7, d.lgs. n. 150/2011; l’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2087 c.c. in relazione ad una pluralità di conAVV_NOTAIOe omissive RAGIONE_SOCIALE società; la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE società al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa.
A sostegno delle proprie domande producevano verbali di giudizi aventi identico oggetto (rapporto di lavoro dei riders ) e invocavano precedenti dei giudici di merito di primo e di secondo grado di Torino, nonché una sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità (Cass. n. 1663/2020).
2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, la retribuzione diretta, indiretta e differita prevista dal CCNL per i dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (applicato dalla società ai propri dipendenti), nonché il loro diritto all’inquadramento nel VI livello, condannava la società convenuta in via generica al pagamento delle conseguenti differenze retributive e rigettava le altre domande.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla datrice di lavoro.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria decisione la Corte territoriale afferma:
la natura esclusivamente personale RAGIONE_SOCIALE prestazione, ratione temporis richiesta dalla norma (poi sul punto modificato in natura ‘prevalentemente’ personale dal d.l. n. 101/2019), non è esclusa dall’uso di un mezzo proprio (bicicletta o scooter ), poiché tale requisito va inteso come assenza RAGIONE_SOCIALE possibilità di avvalersi di propri ausiliari, come specificato da Cass. n. 1663/2020;
inoltre, come spiegato dal la Suprema Corte, con l’art 2 d.lgs. n. 81/2015 il legislatore ha inteso agire non solo sul piano RAGIONE_SOCIALE prevenzione delle elusioni, ma pure su quello rimediale, al fine di assicurare al lavoratore la protezione propria del lavoro subordinato nel caso in cu i si trovi ad operare in una ‘zona grigia’ fra autonomia e subordinazione;
in ogni caso è il rider ad impiegare il mezzo, non il mezzo a svolgere autonomamente la prestazione, ossia, nel condurre la bicicletta o il motociclo il rider concorre a determinare il tempo di consegna, coessenziale all’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione, sicché l’impiego del mezzo non fa venire meno il carattere personale RAGIONE_SOCIALE prestazione;
il requisito RAGIONE_SOCIALE continuità deve essere valutato in senso ampio e nella specie senza dubbio ricorre, considerato che i contratti di collaborazione avevano una durata di alcuni mesi, considerato peraltro che tale durata era prevista in contratti di lavoro autonomo sicché non può rilevare quella nozione di continuità tipica del lavoro subordinato;
considerata la peculiarità dell’organizzazione del RAGIONE_SOCIALEo di consegna gestito dalla società, la continuità va intesa in senso giuridico come disponibilità del collaboratore a rendere la prestazione, sicché deve essere commisurata non alla media dei turni in concreto effettuati su base mensile, ma al numero di turni che ciascun lavoratore ha opzionato, poiché il contratto prevedeva la facoltà del dispatcher di opzionare un altro rider , diverso da quello che si è candidato per la consegna, per le ragioni più disparate (necessità di coprire il RAGIONE_SOCIALEo in considerazione del luogo in cui si trova il rider , più prossimo al locale dove prendere il cibo da consegnare oppure al cliente presso il quale eseguire la consegna);
i numeri evocati dalla società appellante, dunque, non rilevano al fine di dimostrare l’occasionalità RAGIONE_SOCIALE prestazione;
in conformità a quanto indicato dalla Suprema Corte, sono caratterizzanti gli aspetti dell’etero -organizzazione dell’attività del RAGIONE_SOCIALEo di consegna, che, per il tramite di piatteforme digitali, è risultata estranea ai riders perché completamente riservata e decisa dalla società appellante;
ancora la Suprema Corte, nella sentenza n. 1663/2020, ha precisato che taluni elementi del rapporto di lavoro dei riders valgano solo a confermare l’autonomia del lavoratore nella fase gene tica, non mettono in dubbio il requisito RAGIONE_SOCIALE etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione, determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE riconduzione del rapporto alla fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015;
il sistema era gestito da un algoritmo elaborato dalla società e il cui funzionamento era costantemente da essa monitorato;
la società aveva anche il potere di organizzare tempi e luoghi di lavoro, considerato l’impegno del lavoratore, una volta selezionato a seguito RAGIONE_SOCIALE sua candidatura per una corsa, di eseguire la consegna tassativamente entro il termine di 30 minuti dall’o rario indicato per il ritiro del cibo e ciò sotto comminatoria di penale.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- NOME COGNOME e gli altri lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso. NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe sono rimasti intimati.
6.- Le parti costituite hanno depositato memoria.
7.- Il P.G. ha depositato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito dell’esclusiva personalità RAGIONE_SOCIALE prestazione lavor ativa, pur riconoscendo che la proprietà del mezzo utilizzato per le consegne e tutti i relativi oneri di manutenzione erano del collaboratore. Ricorda che la disponibilità di mezzi propri rappresenta uno dei criteri distintivi fra lavoro autonomo e quello subordinato.
Il motivo è infondato.
Nella nota sentenza di questa Corte, che si è occupata per la prima volta dei riders (Cass. n. 1663/2020), si è evidenziato che l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 non introduce una nuova fattispecie, un tertium genus fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, bensì una ‘norma di disciplina’, volta (e limitata) a dichiarare applicabile la disciplina RAGIONE_SOCIALE subordinazione a rapporti di lavoro che possono legittimamente essere pattuiti come di lavoro autonomo.
Ne consegue che, sul piano ermeneutico, gli argomenti utilizzati dalla ricorrente per escludere il requisito dell’esclusiva personalità RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa si rivelano infondati e comunque irrilevanti, dal momento che la controversia non attiene alla qualificazione del rapporto di lavoro dei controricorrenti.
In tal caso la proprietà del veicolo utilizzato per eseguire la prestazione e i relativi costi di eventuale manutenzione sono e restano ovviamente del collaboratore proprio perché il rapporto di lavoro resta qualificabile giuridicamente come di lavoro autonomo. Ma tale profilo attiene -appunto -alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, non alla disciplina applicabile. Questo stesso aspetto è pertanto irrilevante ai fini dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, che, in considerazione di determinati elementi, ha appunto la
funzione di dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che ben possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo. In tal modo il legislatore ha introAVV_NOTAIOo una ‘dissociazione’ tra la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE fattispecie e la disciplina applicabile: di solito la seconda segue la prima, salva diversa e specifica previsione normativa, nella specie rappresentata, appunto, dall’ art. 2 d.lgs. cit.
Ne deriva che in modo conforme a diritto la Corte territoriale ha ritenuto che il requisito in esame -ossia il carattere esclusivamente personale RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa -potesse essere negato solo in presenza dell’eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari, facoltà esclusa all’esito del compiuto accertamento di fatto.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito RAGIONE_SOCIALE continuità delle prestazioni lavorative, erroneamente intesa come sinonimo di non occasionalità e come svolgimento di attività che, pur se intervallate, sono reiterate nel tempo. Assume, invece, che tale requisito può dirsi sussistente solo in presenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore, nella specie pacificamente escluso.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che qualora fosse stato accertato un obbligo di disponibilità del lavoratore, si sarebbe pervenuti all’accertamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, c ontrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, non vi è alcuna ragione per intendere il requisito RAGIONE_SOCIALE continuità in modo difforme da quanto ritenuto da questa Corte in relazione alle collaborazioni previste dall’art. 409 n. 3), c.p.c. Anche nell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 il legislatore postula che il rapporto di lavoro possa essere di natura autonoma, soltanto che, in presenza di determinate caratteristiche concorrenti, ritiene necessario assoggettarlo alla disciplina di tutela propria del lavoro subordinato. E ciò che connota specificamente questa ‘norma di disciplina’ è in concorso con la continuità e con il carattere personale RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa -soprattutto il requisito dell’etero -organizzazione . Quest’ultimo, infatti , è apprezzato dal legislatore come idoneo a distinguere l’ambito di disciplina (sostanziale) del
lavoro autonomo (a cui si riferiscono le collaborazioni coordinate e continuative previste dall’art. 409 n. 3), c.p.c., assoggettate solo al rito del lavoro in considerazione RAGIONE_SOCIALE c.d. parasubordinazione in cui si traducono) dall’ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro subordinato, che ricomprende non soltanto i rapporti di lavoro qualificabili come subordinati, ma altresì quelli giuridicamente di lavoro autonomo che tuttavia risultino connotati dall’etero -organizzazione, oltre che dalla continuità e dal carattere personale RAGIONE_SOCIALE prestazione. Si tratta di ‘ indici fattuali ritenuti significativi ‘ dal legislatore del 2015 (in tal senso v. Cass. n. 1663/2020, par. 24 RAGIONE_SOCIALE motivazione).
Peraltro, il carattere RAGIONE_SOCIALE continuità, sul piano genetico, risulta specificamente pattuito fra le parti al momento iniziale del rapporto, avendo la Corte territoriale -e il dato è pacifico tra le parti -accertato che i contraenti hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e, appunto, continuativa.
Per il resto la censura è inammissibile, perché volta ad infirmare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa il numero di turni ‘opzionato’ da ciascun collaboratore . Peraltro, i Giudici d’appello, ai fini del proprio convincimento sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE continuità, hanno riconosciuto rilevanza non soltanto alla quantità di tali turni in concreto opzionati, ma anche alla facoltà datoriale di scegliere comunque un rider diverso da quello che pure offriva la propria disponibilità per quella specifica consegna.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito RAGIONE_SOCIALE eteroorganizzazione dell’esecuzione delle prestazioni lavorative anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Quanto all’infondatezza RAGIONE_SOCIALE tesi ermeneutica propugnata dalla ricorrente basta richiamare la motivazione di Cass. n. 1663/2020 relativa alla società RAGIONE_SOCIALE. In tale precedente, il riferimento ‘ai tempi e ai luoghi di lavoro’ è stato inteso come meramente esemplificativo, come dimostrato dall’uso dell’avverbio ‘anche’ da parte del legislatore e dalla successiva soppressione dell’inciso ‘ anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ‘ ad opera del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2
novembre 2019, n. 128. In particolare, nel ricordato precedente questa Corte di legittimità ha affermato: «( … ) 35. Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola “anche” che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell’inciso ad opera RAGIONE_SOCIALE novella cui si è fatto più volte cenno. Del resto è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa sono, nell’attualità RAGIONE_SOCIALE rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l’area RAGIONE_SOCIALE autonomia e quella RAGIONE_SOCIALE subordinazione.
36. Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove RAGIONE_SOCIALE prestazione personale e continuativa ».
Il motivo per il resto è inammissibile, in quanto volto a censurare l’accertamento di fatto compiuto e motivato dalla Corte territoriale in modo ampiamente satisfattivo del c.d. minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014) -circa l’esistenza del predetto requisito nel caso concreto proprio con riguardo ai tempi e ai luoghi di lavoro.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione ai difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 -bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro, in data 24/09/2025.
Il AVV_NOTAIO est. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME