Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3959 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7844-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME,
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud 27/11/2025
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1013/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2018 R.G.N. 182/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Nel giudizio di opposizione ad estratto di ruolo asseritamente non preceduto dalla notifica di cartelle, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in contraddittorio con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riteneva ritualmente esperita l’azione di opposizione all’esecuzione non negando l’interesse ad agire per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata se questa non sia ancora iniziata e ha dichiarato che l’attuale intimato nulla doveva a RAGIONE_SOCIALE per i titoli di cui alla cartella opposta.
La sentenza è impugnata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con due motivi di gravame -per avere ritenuto sussistente l’interesse ad agire e per la regolazione della spese – cui resiste, con controricorso, INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
E’ preliminare la disamina della possibilità, per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla
legge n. 215/2021 che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis in forza del quale “l’estratto di ruolo non è impugnabile”, con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, ex plurimis , da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione, ha osservato “si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis D.L. n. 146/21, come convertito dalla L. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è
suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art. 30, co.14 D.L. n.78/10, conv. con mod. dalla L. n.122/10) “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U., n.26283/2022), ha affermato che a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/2023); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi Data condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del
legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni”.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME