Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1256 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1658/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE ANGUILLARA SABAZIA, RAGIONE_SOCIALE, ROMA CAPITALE
-intimati – avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA n. 12380/2021 depositata il 15/07/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza del locale Giudice di Pace in materia di impugnazione di cartelle esattoriali, di cui era dedotta la presa di conoscenza a seguito di estratto di ruolo, per dedotta prescrizione dei relativi crediti.
Roma RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., dolendosi dell’omesso esame del motivo di appello con cui il COGNOME aveva lamentato l’erronea compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in rapporto a Roma RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, disposta dal Giudice di Pace in ragione della cessata della materia del contendere per annullamento di una cartella ex lege ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.L. 119/2018. Il ricorrente, sostiene, infatti, che avrebbe dovuto vedersi riconoscere il favore RAGIONE_SOCIALE spese in forza del principio della soccombenza virtuale.
Ric. 2022 n. 1658 sez. M2 – ud. 16-12-2022 -2-
La censura non merita accoglimento. Sebbene, infatti, il Tribunale non si sia pronunciato sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese disposta dal Giudice di Pace, questa Corte ritiene che la statuizione di prime cure sia corretta, stante la riconducibilità della automatica estinzione del processo, conseguente l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle ex d.l. n. 119 del 2018, alle eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ex art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018. Infatti, questa Corte ha precisato che: « L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori » (cfr. Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; lamenta l’erroneità del la pronuncia impugnata (relativamente al rapporto processuale con il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) nella parte in cui ha dichiarato il difetto di interesse ad agire sul presupposto della non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il COGNOME deduce, in
particolare, di aver impugnato il ruolo e la cartella esattoriale, non l’estratto di ruolo.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto comunque ravvisare la sussistenza dell’interesse ad agire del COGNOME, ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non aveva adottato provvedimento di sgravio e aveva resistito all’eccezione di prescrizione.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi ancora della declaratoria di difetto di interesse ad agire, laddove l’RAGIONE_SOCIALE aveva resistito all’eccezione di prescrizione.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
La statuizione del giudice di seconde cure sul difetto di interesse ad agire per far valere la prescrizione successiva alla notifica della cartella, poiché nel caso di specie ‘ nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall’amministrazione ‘ (così a pag. 4 di sentenza), è corretta. Questa Corte ha affermato che ‘ L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione ‘ (cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 7353 del 07/03/2022, Rv. 664474). Nella parte motiva della
Ric. 2022 n. 1658 sez. M2 – ud. 16-12-2022
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summenzionata pronuncia, la Corte ha chiarito che ‘ l’istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l’acquisita conoscenza, tramite l’estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d’incertezza che sorregge, sostanziando l’interesse ad agire, l’azione, latamente preventiva, di accertamento negativo; e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito; in difetto, residuerà un’azione di accertamento “pura,” ovvero una sorta d’interpello giudiziale come tale non riconoscibile, “in radice”, come una pretesa “avversaria” scrutinabile nel quadro dell’attuale ordinamento processuale ‘ (così a pag. 8).
Orbene, come risulta dalla lettura del ricorso, nel caso di specie l’originari a opposizione era stata fondata sul semplice decorso del termine quinquennale tra la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle (di cui il COGNOME affermava peraltro di essersi avveduto tramite estratto di ruolo) e la data in cui il ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza del credito.
Lo stesso COGNOME afferma che l’interesse ad agire sarebbe sorto nel corso della lite, alla luce RAGIONE_SOCIALE difese di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe insistito per il rigetto nel merito della domanda.
Sennonché, come risulta dalle difese dell’RAGIONE_SOCIALE r iportate a pagg. 19 e 20 del ricorso, l’Agente della riscossione, sulla questione della eccezione di prescrizione sollevata dal COGNOME, ebbe ad eccepire proprio il difetto di interesse ad agire dell’opponente, e non l’infondatezza nel merito, affermando in particolare che: ‘ una volta appurata la correttezza dell’attività di notifica precedentemente espletata dall’Agente della riscossione, come avvenuto nella specie – si deve escludere che tale sentenza possa aprire la strada all’azione di accertamento
negativo del tributo, dal momento che – come è stato detto l’impugnazione dell’estratto di ruolo è stata ritenuta possibile solo al fine di consentire una tutela immediata su un atto (presumibilmente) notificato male, senza dover attendere un atto successivo della riscossione. Da ciò deriva che, una volta che l’RAGIONE_SOCIALE abbia dimostrato come la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e come, avverso la stessa, non sia stata presentata, nei termini di legge, alcuna impug nativa, ogni censura avverso l’estratto di ruolo, che riguardi il merito della pretesa e la legittimità della stessa (anche in termini di intervenuta prescrizione), dovrà considerarsi inevitabilmente inammissibile. Si aggiunga che l’inidoneità dell’estratt o di ruolo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva (diretta od indiretta) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, proprio per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale. Ne deriva che, a seguito della notificazione di un avviso di intimazione e/o di un atto propedeutico all’attivazione di procedure esecutive/cautelari, il contribuente potrà, successivamente, far valere eventuali censure avverso la (presunta) intervenuta prescrizione del credito ‘.
Le argomentazioni sopra esposte hanno trovato conferma da ultimo nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, n. 26283/2022, che hanno affermato l’applicabilità ai processi in corso dell’art. 3 -bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, con cui si è esclusa la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo che in determinate ipotesi, nella fattispecie non ricorrenti. Ne consegue la correttezza della statuizione del giudice di seconde
cure, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire.
Resta impregiudicata la possibilità per il ricorrente di dimostrare con la memoria prevista dall’art. 3 80 bis c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la tutela immediata ex art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4 Il ricorrente non ha depositato memoria.
Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2