Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13366 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13489 – 2022 proposto da:
COGNOME avv. COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso con gli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’Avvocatura comunale di Milano,;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1547/2022 del TRIBUNALE DI MILANO, pubblicata il 22/2/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2025 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del ricorrente, rilevato che l’unico motivo di ricorso involge la questione, di rilievo nomofilattico, dell’interpretazione del comma quinto dell’art. 201 del codice della strada, laddove prevede che «l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto» e, in particolare, implica la necessità di ricostruire l’operatività della stessa estinzione nel processo di formazione del titolo esecutivo prima e, poi, nella esecuzione;
viso l’art. 375 cpc;
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda