Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13366 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13489 – 2022 proposto da:
MANDRUZZATO AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE,;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1547/2022 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 22/2/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2025 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente, rilevato che l’unico motivo di ricorso involge la questione, di rilievo nomofilattico, dell’interpretazione del comma quinto dell’art. 201 del codice della strada, laddove prevede che «l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto» e, in particolare, implica la necessità di ricostruire l’operatività della stessa estinzione nel processo di formazione del titolo esecutivo prima e, poi, nella esecuzione;
viso l’art. 375 cpc;
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda