Estinzione ricorso Cassazione: quando il silenzio equivale a una rinuncia
Nel complesso mondo della giustizia, le scadenze e gli adempimenti procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente decisione della Corte di Cassazione illumina le gravi conseguenze che possono derivare dall’inattività di una parte, portando a una drastica estinzione del ricorso in Cassazione. Questo caso pratico, originato da un ricorso di una società di trasporti, dimostra come il mancato rispetto di un termine perentorio, previsto dalla procedura semplificata, si traduca in una vera e propria rinuncia al giudizio.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore dei trasporti aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, presentando ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento seguiva il suo corso ordinario fino a quando non è intervenuta una fase cruciale disciplinata dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Ai sensi di tale norma, è stata formulata e comunicata alle parti una proposta di definizione del giudizio, un atto che mira a velocizzare la risoluzione delle controversie la cui soluzione appare di pronta definizione.
La Proposta di Definizione e la mancata richiesta di decisione del ricorso
La procedura prevista dall’art. 380-bis c.p.c. offre al ricorrente una specifica finestra temporale: quaranta giorni dalla comunicazione della proposta per manifestare la propria volontà di proseguire con il giudizio, richiedendone la decisione. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio procedurale non è stato privo di conseguenze, ma ha innescato un meccanismo che ha portato alla fine prematura del processo di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con il decreto in esame, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. I giudici hanno considerato che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse chiesto una decisione sul ricorso, quest’ultimo dovesse intendersi rinunciato. Questa presunzione di rinuncia, stabilita dal secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., è assoluta e non ammette prova contraria. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, la Corte ha provveduto a dichiarare l’estinzione del giudizio. Inoltre, i giudici hanno ritenuto di non dover statuire sulle spese di lite, poiché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva nel corso del procedimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’inerzia ha un peso legale significativo. La mancata risposta alla proposta di definizione non è un atto neutro, ma una manifestazione di volontà presunta dalla legge, con l’effetto di una rinuncia implicita all’impugnazione. Per le parti e i loro difensori, ciò rappresenta un monito sull’importanza di monitorare attentamente ogni comunicazione e rispettare scrupolosamente le scadenze perentorie. Ignorare un adempimento procedurale può vanificare l’intero percorso giudiziario e precludere definitivamente la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito della controversia.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Perché in questo caso la Corte non ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali?
La Corte non ha emesso una statuizione sulle spese perché la parte intimata (la controparte nel processo) non ha svolto alcuna attività difensiva, come ad esempio la costituzione in giudizio con un controricorso.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto il ricorso in questa situazione?
Il fondamento si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e nell’art. 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia, ovvero l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20787 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 20787 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4912/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in GIUGLIANO IN CAMPANIA INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n.10/2024 depositata il 12/01/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22/07/2025