Estinzione Ricorso Cassazione: Quando il Silenzio Diventa una Rinuncia
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono semplici formalità, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di un intero giudizio. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, evidenziando come l’inattività di una parte possa portare a una drastica conseguenza: l’estinzione ricorso Cassazione. Questa decisione serve da monito sull’importanza della diligenza procedurale, specialmente nel giudizio di legittimità, dove il silenzio può essere interpretato come una vera e propria rinuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello. Seguendo l’iter previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, il consigliere relatore ha formulato una proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicandola a entrambe le parti. Questa procedura è pensata per snellire i processi in cui l’esito appare scontato. A seguito di tale comunicazione, la legge concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che il suo ricorso venga comunque discusso in udienza pubblica o in camera di consiglio. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è rimasto inerte, lasciando decorrere il termine senza presentare alcuna istanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto del trascorrere del termine senza alcuna azione da parte del ricorrente, la Corte di Cassazione ha agito di conseguenza. In applicazione della normativa vigente, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione non si è limitata a chiudere il processo, ma ha anche regolato le spese legali. Il ricorrente, a causa della sua inattività, è stato condannato a rimborsare alla controparte le spese sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in una somma specifica oltre agli oneri accessori di legge.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione Ricorso Cassazione
Il decreto si fonda su un’interpretazione chiara e rigorosa degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile. La logica del legislatore è quella di presumere che, se il ricorrente, dopo aver ricevuto una proposta di definizione che preannuncia un probabile esito negativo, non insiste per una decisione nel merito, stia di fatto rinunciando al proprio ricorso.
Il silenzio, in questo specifico contesto procedurale, non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia tacita. L’articolo 380-bis, secondo comma, del c.p.c. stabilisce infatti che, in assenza di una richiesta di decisione entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. A questa rinuncia presunta, l’articolo 391 del c.p.c. collega direttamente la conseguenza dell’estinzione del giudizio. La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare questo automatismo legale, dichiarando la fine del processo e provvedendo, come previsto, alla liquidazione delle spese a carico della parte la cui condotta ha causato l’estinzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: la gestione dei termini processuali è un’attività che non ammette distrazioni. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c., sebbene volta a favorire l’efficienza, impone un onere di attenzione particolare alla parte ricorrente. La mancata risposta alla proposta del relatore non porta a un’archiviazione senza conseguenze, ma a una declaratoria di estinzione con annessa condanna alle spese. Per gli avvocati, ciò significa dover informare tempestivamente e chiaramente i propri assistiti sulle implicazioni della proposta della Corte e sulla necessità di una decisione rapida. Per le parti, invece, emerge la consapevolezza che l’inerzia nel processo di Cassazione può avere un costo economico diretto e sancire la definitiva chiusura del contenzioso in modo sfavorevole.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione sul ricorso dopo aver ricevuto la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Se la parte ricorrente non presenta un’istanza per la decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il suo ricorso si intende legalmente rinunciato.
Qual è la conseguenza principale della rinuncia presunta al ricorso?
La conseguenza diretta è la declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile. Questo significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per inattività del ricorrente?
Le spese processuali del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. La Corte provvede a liquidarle nel provvedimento stesso, in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19651 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19651 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3225/2025 R.G. proposto da:
ESPOSITO NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in CATANZARO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
OFFICINE RAGIONE_SOCIALE LIVELLO DI LIVELLO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in PESCARA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n.885/2024 depositata il 27/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025