Estinzione Ricorso Cassazione: L’Importanza di Rispondere alla Proposta del Giudice
Il processo davanti alla Corte di Cassazione è regolato da norme stringenti e termini perentori, la cui inosservanza può avere conseguenze definitive. Un recente decreto della Suprema Corte ha ribadito come l’inerzia della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione del giudizio porti inevitabilmente all’estinzione del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna alle spese. Questo caso offre un’importante lezione sull’importanza della diligenza processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. A seguito della presentazione del ricorso, il giudice relatore, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, formulava una proposta per una definizione rapida del giudizio, comunicandola a tutte le parti coinvolte. Tale procedura viene attivata quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile.
Tuttavia, la parte che aveva promosso il ricorso non dava alcun seguito a tale comunicazione. Non veniva presentata alcuna istanza per richiedere una decisione nel merito entro il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Procedura Semplificata e l’Estinzione del Ricorso in Cassazione
L’articolo 380-bis c.p.c. mira a snellire il contenzioso in Cassazione, offrendo una via d’uscita rapida per i ricorsi con scarse probabilità di successo. La norma prevede che, una volta ricevuta la proposta del relatore, il ricorrente abbia un termine specifico per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza.
Se il ricorrente non agisce entro questo termine, la legge presume una rinuncia al ricorso stesso. Questo silenzio viene interpretato come un’accettazione implicita della proposta e porta all’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina l’estinzione del processo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su due semplici ma ineludibili constatazioni. In primo luogo, ha verificato che era effettivamente trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire il giudizio.
In secondo luogo, ha ritenuto che, in base a quanto stabilito dall’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, tale inerzia equivale a una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre applicato il principio della soccombenza, condannando i ricorrenti, in quanto parte che ha dato causa al procedimento poi estinto, al pagamento delle spese legali in favore dei controricorrenti. Le spese sono state liquidate in € 1.400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame sottolinea un principio fondamentale della procedura civile: la vigilanza e la diligenza sono essenziali in ogni fase del processo. Ignorare le comunicazioni della Corte o non rispettare i termini procedurali ha conseguenze gravi e irreversibili. In questo caso, l’estinzione del ricorso in Cassazione non solo ha precluso ai ricorrenti la possibilità di ottenere una revisione della sentenza d’appello, ma ha anche comportato un onere economico aggiuntivo sotto forma di condanna alle spese. Per gli avvocati e le parti, questo rappresenta un monito a gestire con la massima attenzione ogni adempimento processuale, specialmente nel giudizio di legittimità, dove il formalismo è particolarmente rigoroso.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede che il ricorso sia deciso nel merito entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per inattività?
Secondo il principio della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del processo. Viene condannata a rimborsare le spese sostenute dai controricorrenti.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto un ricorso in Cassazione in questi casi?
Il fondamento si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio del ricorrente, e nell’art. 391 del medesimo codice, che disciplina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19062 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 19062 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11998/2024 R.G. proposto da: NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in MESTRE INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in VENEZIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n.582/2024 depositata il 05/3/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Roma, 7/7/2025