Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8542/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1861/2019 depositata il 31/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.1861/2019, pubblicata e notificata il 31.12.2019, con la quale, in parziale
accoglimento del proposto appello, la RAGIONE_SOCIALE era stata riconosciuta debitrice nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 458.451,65 e dell’ulteriore importo di € 628.273,59, con le pronunce consequenziali di condanna a pagare il residuo dovuto, tenuto conto degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, della debenza degli interessi e del diritto al rimborso delle spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 6.6.2025, prima del suo svolgimento le parti hanno depositato nel PCT atto congiunto di rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente, con accordo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto in data 1.3.2023, ben prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
Vi è accordo tra le parti anche per quanto riguarda la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.6.2025.