Estinzione Processo Cassazione: Guida alla Rinuncia al Ricorso e alle sue Conseguenze
L’estinzione processo Cassazione è un esito del giudizio di legittimità che si verifica quando, per varie ragioni, il processo si conclude senza una decisione sul merito del ricorso. Uno dei casi più comuni è la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulle conseguenze di tale rinuncia, in particolare per quanto riguarda le spese processuali e il pagamento del doppio del contributo unificato. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
Il Caso: Dalla Condanna alla Rinuncia in Cassazione
La controversia vedeva contrapposte una Fondazione Onlus e una Società Cooperativa Onlus. A seguito di una sentenza della Corte d’Appello, la Fondazione era stata condannata al pagamento di significative somme di denaro nei confronti della Società Cooperativa.
Non accettando la decisione, la Fondazione aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima della data fissata per la discussione del caso, le parti hanno trovato un accordo. Hanno quindi depositato un atto congiunto in cui la Fondazione rinunciava formalmente al ricorso e la Società Cooperativa accettava tale rinuncia. L’accordo prevedeva anche la compensazione integrale delle spese legali del giudizio di Cassazione, ovvero ogni parte si sarebbe fatta carico dei propri costi.
La Decisione sulla Estinzione del Processo in Cassazione
La Corte di Cassazione, ricevendo l’atto congiunto di rinuncia e accettazione, ha agito in conformità a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. I giudici hanno verificato che l’atto fosse stato sottoscritto sia dalle parti che dai loro avvocati e che fosse stato depositato ben prima dell’udienza, rispettando così i requisiti formali degli articoli 390 e 391 del c.p.c.
Di conseguenza, la Corte ha pronunciato due statuizioni chiave:
1. Ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
2. Ha disposto ‘nulla sulle spese’ del giudizio di legittimità, ratificando l’accordo di compensazione raggiunto dalle parti.
L’Importante Chiarimento sul Contributo Unificato
Il punto più significativo dell’ordinanza riguarda l’applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, che prevede il raddoppio del contributo unificato a carico della parte il cui ricorso sia stato respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile. La Corte ha stabilito che questa norma non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia. La logica è che la rinuncia è un atto volontario che chiude il contenzioso, una situazione non assimilabile alle pronunce negative che sanzionano un’impugnazione infondata o irregolare.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una precisa interpretazione delle norme procedurali. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo, come stabilito dall’art. 391 c.p.c. Il ruolo della Corte è quello di prendere atto della volontà delle parti e dichiarare formalmente la fine del procedimento.
Per quanto riguarda le spese, l’accordo di compensazione è vincolante per il giudice, che non può far altro che recepirlo. Questo dimostra l’ampia autonomia concessa alle parti nel regolare i loro rapporti anche sotto il profilo economico.
La motivazione relativa al mancato raddoppio del contributo unificato è di natura strettamente letterale e teleologica. La norma sanzionatoria (art. 13 D.P.R. 115/2002) elenca tassativamente i casi in cui scatta l’obbligo del versamento aggiuntivo: rigetto, inammissibilità, improcedibilità. L’estinzione per rinuncia non è inclusa in questo elenco e, data la natura eccezionale della sanzione, non può essere applicata per analogia. La finalità della norma è infatti quella di scoraggiare ricorsi pretestuosi o temerari, non di penalizzare le parti che trovano un accordo per porre fine alla lite.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del diritto processuale: la volontà delle parti di porre fine a una controversia è tutelata e incentivata dall’ordinamento. La rinuncia al ricorso in Cassazione è uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo, con conseguenze chiare e prevedibili.
Le implicazioni pratiche per i ricorrenti sono notevoli. Scegliere la via della rinuncia, magari a seguito di una transazione, non solo chiude il contenzioso ma evita anche il rischio di dover sostenere un onere economico aggiuntivo come il raddoppio del contributo unificato. Questa decisione, quindi, offre una maggiore certezza giuridica e può incoraggiare la risoluzione concordata delle liti anche nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede se le parti si accordano per rinunciare al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione, una volta verificata la regolarità dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione, dichiara estinto il processo, ponendo fine al procedimento giudiziario.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di pagare il doppio del contributo unificato si applica solo nei casi in cui l’impugnazione sia stata respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non nell’ipotesi di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Come vengono regolate le spese legali in caso di rinuncia al ricorso con accordo tra le parti?
Se le parti, nell’atto di rinuncia, raggiungono un accordo sulla compensazione delle spese legali (cioè ciascuna parte paga le proprie), la Corte si limita a prenderne atto e dichiara che nulla è dovuto a titolo di spese processuali per quel grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8542/2020 R.G. proposto da:
FONDAZIONE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1861/2019 depositata il 31/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE Valtenesi RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.1861/2019, pubblicata e notificata il 31.12.2019, con la quale, in parziale
accoglimento del proposto appello, la Fondazione era stata riconosciuta debitrice nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 458.451,65 e dell’ulteriore importo di € 628.273,59, con le pronunce consequenziali di condanna a pagare il residuo dovuto, tenuto conto degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, della debenza degli interessi e del diritto al rimborso delle spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 6.6.2025, prima del suo svolgimento le parti hanno depositato nel PCT atto congiunto di rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente, con accordo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto in data 1.3.2023, ben prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
Vi è accordo tra le parti anche per quanto riguarda la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.6.2025.