SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1328 2025 – N. R.G. 00000397 2025 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona -I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente rel
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO del foro di Fermo
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall ‘
AVV_NOTAIO del foro di Fermo
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 656/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 14 ottobre 2024 in materia associazione non riconosciuta
Consigliere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe.
L ‘ Ente appellato si è costituito contrastando il gravame e chiedendone il rigetto.
Le parti costituite non sono comparse alla prima udienza di trattazione del 29.09.2025, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 27.10.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l’ordinanza disponente il rinvio dall’una all’altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L’art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”. Tale previsione, in virtù dell’espresso richiamo ad essa operato dall’art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza”.
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d’Appello, in forza del rinvio fatto dall’art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall’esame del fascicolo d’ufficio si evince:
-che le udienze del 29 settembre e del 27 ottobre 2025, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta prevista dall’art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 27 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
Alla luce di ciò, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l’introduzione del principio di collegialità nel giudizio d’appello, l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’estinzione del processo d’appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell’art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
appello proposto da
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’ per la riforma della sentenza in epigrafe
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 310 c.p.c..
Ancona, li 28.10.2025
Il Presidente est. AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME