Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13727/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente incidentale- nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso l’ORDINANZA di questa Corte n. 16814/2024, depositata il 17/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ordinanza n. 16814/2024, pubblicata in data 17/06/2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 23676/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo e, per l’effetto, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di NOME COGNOME, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dai difensore costituiti del COGNOME, NOME e NOME COGNOME, è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento;
per la sua trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.
Considerato che:
anteriormente all’udienza il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinunzia al ricorso;
va pertanto dichiarata la estinzione del procedimento di correzione di errore materiale per rinunzia;
nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il procedimento di correzione di errore materiale estinto per rinunzia.