Estinzione Procedimento: Cosa Accade Quando si Rinuncia al Ricorso?
L’estinzione del procedimento è un evento processuale che pone fine a una causa prima che il giudice possa pronunciarsi sul merito. Una delle cause più comuni è la rinuncia al ricorso da parte di chi lo ha promosso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico di come questo istituto funzioni, in particolare nel contesto di un’istanza per la correzione di errore materiale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente decisione della Corte di Cassazione, che aveva condannato una società agricola in liquidazione al pagamento delle spese legali in favore di un imprenditore agricolo. Successivamente, i difensori dell’imprenditore agricolo hanno presentato un’istanza per la correzione di un presunto errore materiale contenuto in tale decisione.
Questo ha dato il via a un nuovo, autonomo procedimento, finalizzato unicamente a valutare la richiesta di correzione. Tuttavia, prima ancora che si tenesse l’udienza per la discussione, la società ricorrente ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Procedimento
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della richiesta di correzione dell’errore materiale. Il suo compito, in questa fase, è stato semplicemente quello di prendere atto della volontà della parte di abbandonare l’azione legale intrapresa.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del procedimento di correzione. È importante sottolineare che la Corte ha anche stabilito che nulla dovesse essere liquidato per le spese legali relative a questo specifico giudizio, ormai concluso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dietro a questa ordinanza è diretta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la volontà della parte. Quando una parte che ha avviato un procedimento decide formalmente di rinunciarvi, il giudice non può fare altro che dichiararne la fine. L’atto di rinuncia è un’espressione del potere dispositivo delle parti sul processo, che possono decidere di non portarlo a compimento.
La Corte, quindi, non ha valutato se l’errore materiale sussistesse o meno, perché la rinuncia ha reso superfluo ogni esame nel merito. La decisione di non liquidare le spese per questo specifico procedimento è una conseguenza diretta della sua natura e del suo rapido epilogo, determinato esclusivamente dalla volontà di una parte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre spunti importanti. In primo luogo, ribadisce che la rinuncia al ricorso è uno strumento definitivo per porre fine a una controversia. Una volta presentata, essa preclude qualsiasi ulteriore discussione sulla questione oggetto del ricorso rinunciato.
In secondo luogo, dimostra come un procedimento accessorio, come quello per la correzione di errore materiale, possa essere interrotto autonomamente, indipendentemente dall’esito della causa principale. La scelta di rinunciare può essere dettata da ragioni strategiche, come evitare ulteriori costi o una possibile decisione sfavorevole. Infine, il caso evidenzia che l’estinzione del procedimento per rinuncia spesso comporta che le spese della fase estinta non vengano liquidate, chiudendo così ogni pendenza tra le parti per quella specifica azione legale.
Cosa succede se una parte rinuncia a un ricorso per correzione di errore materiale?
Il procedimento viene dichiarato estinto dalla Corte, senza che si entri nel merito della richiesta di correzione.
La Corte decide sulla fondatezza della richiesta di correzione in caso di rinuncia?
No, la rinuncia impedisce alla Corte di esaminare la questione. Il giudice si limita a prendere atto della volontà della parte e a dichiarare l’estinzione del procedimento.
Vengono liquidate le spese legali in caso di estinzione del procedimento per rinuncia?
Nel caso specifico analizzato dall’ordinanza, la Corte ha stabilito che nulla dovesse essere liquidato a titolo di spese legali per il procedimento estinto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13727/2024 R.G. proposto da:
CC CAA RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME titolare dell’azienda agricola COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME titolare dell’azienda agricola COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente incidentale- nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso l’ORDINANZA di questa Corte n. 16814/2024, depositata il 17/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con ordinanza n. 16814/2024, pubblicata in data 17/06/2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 23676/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo e, per l’effetto, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di NOME COGNOME liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dai difensore costituiti del COGNOME NOME e NOME COGNOME è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento;
per la sua trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.
Considerato che:
anteriormente all’udienza il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinunzia al ricorso;
va pertanto dichiarata la estinzione del procedimento di correzione di errore materiale per rinunzia;
nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il procedimento di correzione di errore materiale estinto per rinunzia.