Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22986 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 22986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
il procedimento disciplinare non poteva né doveva essere avviato, innanzitutto perché il potere disciplinare può essere esercitato dagli Organi forensi solo in relazione ai propri iscritti, circostanza da escludere nella fattispecie per i motivi sopra indicati, ed inoltre perché l’apertura di un nuovo e distinto procedimento per i medesimi fatti integra violazione del principio del ne bis in idem .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, l’AVV_NOTAIO , il quale ha anche formulato contestuale istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e l ‘ Ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 c.p.c. avendo il giudice di merito dichiarato la nullità del procedimento disciplinare svoltosi a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso AVV_NOTAIO innanzi al RAGIONE_SOCIALE definito con
provvedimento del 13/05/2022 anziché dichiarare l’estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., con successiva, illegittima, pronuncia di reviviscenza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata in precedenza dal RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorrente, sulla premessa che si era in presenza di una riassunzione disposta ex officio dal RAGIONE_SOCIALE, sostiene che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento ex art. 393 cod. proc. civ. , in ragione del mancato rispetto del termine perentorio previsto dalla legge per la prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.
Aggiunge che la reiscrizione disposta dopo le sentenze pronunciate da queste Sezioni Unite si poneva quale autonomo atto amministrativo, ormai dotato di stabilità, implicante definitivo e spontaneo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pregressa radiazione.
Deduce, inoltre, che la reiscrizione aveva determinato la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa e, quindi, l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa stessa in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEe sentenze nn. 15206 e 15207 del 2016.
La seconda critica, formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. «avendo il giudice di merito pronunciato oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEe richieste e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni fatte valere dalle parti».
Il ricorrente sostiene che il RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto del provvedimento di reiscrizione ad opera del RAGIONE_SOCIALE e ribadisce che il successivo procedimento disciplinare attivato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE andava qualificato riassunzione ex officio , disposta irritualmente e tardivamente.
Aggiunge che dinanzi al RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto difese e, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE si doveva limitare ad accogliere il motivo di appello con il quale era stata eccepita l’estinzione del procedimento , senza adottare ulteriori statuizioni.
Entrambi i motivi di ricorso presentano profili di inammissibilità perché, come evidenziato dalla difesa del controricorrente, le censure, nella parte in cui fanno leva su una diversa interpretazione e qualificazione RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento disciplinare e dei provvedimenti assunti dal C.O.RAGIONE_SOCIALE., non rispettano gli oneri formali imposti dall’art. 366 , comma 1, n. 6 cod. proc. civ. che, nel testo
riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ( applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 149/2022), impone a pena di inammissibilità «la specifica indicazione per ciascuno dei motivi, RAGIONE_SOCIALE atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazio ne del contenuto rilevante RAGIONE_SOCIALE stessi».
Il legislatore delegato, nel «chiarire che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua comprensibilità» (così la relazione illustrativa pubblicata sulla G.U. 19.10.2022 n. 245 -supplemento straordinario n. 5), ha avallato l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta autosufficienza o autonomia del ricorso per cassazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 18 marzo 2022 n. 8950; Cass. S.U. 30 novembre 2022 n. 35305; Cass. 26 giugno 2024 n. 17670; Cass. 25 giugno 2024 n. 17445; Cass. 21 giugno 2024 n. 17183; Cass. 16 maggio 2024 n. 13565; Cass. 10 maggio 2024 n. 12906; Cass. 29 aprile 2024 n. 11362) secondo cui la «specifica indicazione» RAGIONE_SOCIALE atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., va letta alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito formale compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. È stato, di conseguenza, affermato che se, da un lato, la «specifica indicazione» non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione RAGIONE_SOCIALE atti e documenti posti a fondamento del ricorso» (così Cass. S.U. n. 8950/2022), dall’altro sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto nonché la produzione o l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa esatta collocazione RAGIONE_SOCIALEo stesso nel fascicolo processuale. Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizzato a consentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa e, pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del 28 settembre 2021, serve a semplificare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘organo giurisdizionale nazionale, assicurando nello
stesso tempo la certezza del diritto, la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, l’ utilizzo appropriato e più efficace RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili ( punti 75, 78, 104 e 105 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
3.1. Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile, nella parte in cui sostiene che il successivo procedimento disciplinare avviato dal C.D.D. ed iscritto al n. 46/2017 andava in realtà qualificato mera riassunzione (irrituale e tardiva) dei procedimenti nei quali erano intervenute le sentenze di queste Sezioni Unite nn. 15206 e 15207 del 2016, perché non riporta il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE atti rilevanti adottati dal C.O.A. e dal C.D.D., atti in relazione ai quali non risulta neppure assolto l’onere imposto dall’art. 369 , comma 2, n. 4 cod. proc. civ., poiché il ricorrente ha provveduto al loro deposito solo in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Al riguardo va detto che è fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale, perché a norma del citato art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. i documenti sui quali il ricorso si fonda devono essere depositati unitamente al ricorso medesimo, atteso che l’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., consente il deposito successivo dei soli atti inerenti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e non può essere utilizzato per eludere il termine fissato a pena di improcedibilità del ricorso né per sanare i vizi di formulazione dei singoli motivi.
3.2. Analogo profilo di inammissibilità si riscontra quanto alla censura che fa leva sui provvedimenti adottati dal RAGIONE_SOCIALE., dopo l’annullamento con rinvio disposto dalle citate pronunce rese da queste Sezioni Unite, per sostenere che la reiscrizione costituirebbe «definito e spontaneo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pregressa radiazione».
Anche in tal caso il ricorrente non illustra il contenuto del provvedimento sul quale il motivo si fonda, non fa cenno alla motivazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, non lo produce unitamente al ricorso, sicché non risulta assolto l’onere di specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, imposto dal riformulato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
3.3. Né i riscontrati profili di inammissibilità possono essere superati valorizzando la memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ.
che, a differenza del ricorso, ripercorre analiticamente la complessa vicenda disciplinare e processuale, illustrando il contenuto RAGIONE_SOCIALE atti rilevanti, prodotti unitamente alla memoria medesima.
Basterà al riguardo richiamare l’orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le prospettazioni già compiutamente e ritualmente sviluppate negli atti introduttivi ed a confutare le tesi avversarie, sicché non è possibile integrare, ampliandolo, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe originarie argomentazioni, deducendo nuove eccezioni o sollevando nuove questioni di dibattito, né tantomeno è consentito sanare, attraverso integrazioni, aggiunte o chiarimenti, i vizi di genericità e mancanza di specificità dei motivi di ricorso ( si rinvia, fra le tante, a Cass. S.U. 15 maggio 2006 n. 11097; Cass. 18 dicembre 2014 n. 26670; Cass. 25 febbraio 2015 n. 3780; Cass. 17 marzo 2018 n. 5355; Cass. 30 marzo 2023 n. 8949).
3.4. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’avvio di un nuovo procedimento disciplinare fosse impedito dal «consolidamento» RAGIONE_SOCIALEe sanzioni già inflitte al AVV_NOTAIO ed assume, denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 cod. proc. civ., che i provvedimenti di radiazione irrogati dal RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2013 (provvedimenti nn. 6 e 9 del 2013), diversamente da quanto ritenuto dal C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, sarebbero divenuti inefficaci a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa davanti al giudice del rinvio nel termine imposto dall’art. 392 cod. proc. civ.
La pronuncia impugnata è conforme all’orientamento recentemente espresso da queste Sezioni Unite, al quale va dato continuità, secondo cui, attesa la natura amministrativa RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti all’ordine forense, va esteso al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni medesime il principio, di carattere generale, che regola gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del processo di impugnazione sull’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, principio alla stregua del quale l’estinzione travolge l’intero processo e determina la caducazione RAGIONE_SOCIALEe sole sentenze emesse nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso, non RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo oggetto del giudizio di impugnazione, e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare, che, non avendo natura processuale, diviene definitiva a seguito
RAGIONE_SOCIALE‘estinzione ( Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 10103 che ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del C.d.S. n. 3040 del 13 maggio 2020 citata dal C.N.F., pronunciata in fattispecie nella quale si discuteva, come in questa sede, RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa radiazione).
3.5. Ferma, quindi, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 cod. proc. civ., va detto che, per le ragioni già indicate al punto 3.3., non possono essere apprezzate in questa sede le argomentazioni sviluppate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con il quale il ricorrente prospetta l’eccesso di potere giurisdizionale del CRAGIONE_SOCIALE, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 cod. proc. civ., la nullità d ei provvedimenti di radiazione adottati nell’anno 2013, la violazione del diritto di difesa e RAGIONE_SOCIALEa legge professionale nonché del principio, ritenuto estensibile alla fattispecie, RAGIONE_SOCIALE‘effetto sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello rispetto alla sanzione inflitta dall’organo disciplinare.
Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni che non si limitano ad illustrare i motivi di ricorso , bensì prospettano questioni giuridiche alle quali non fa cenno l’atto introduttivo del giudizio di legittimità e, quindi, finiscono per denunciare vizi diversi ed ulteriori RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che dovevano essere dedotti nel ricorso e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe forme imposte dall’art. 366 cod. proc. civ.
3.6. Quanto alla questione, anch’essa posta solo nella memoria, inerente all’eccepita prescrizione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa radiazione , occorre innanzitutto precisare che la prescrizione medesima non è eccepita in relazione all’illecito disciplinare, bensì alla sanzione inflitta, perché il ricorrente sostiene che la radiazione non sarebbe stata tempestivamente eseguita ed invoca l’applicazione del termine quinquennale previsto dall’art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 e, in subordine, prospetta la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa legge professionale (artt. 56 e 62 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012), nella parte in cui detto termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa sanzione non prevede.
Le deduzioni svolte – anche a volerle ritenere ammissibili sulla base dei medesimi principi che sorreggono l’orientamento inerente alla rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare commesso dagli iscritti agli ordini professionali (cfr. sul punto Cass. S.U. 4 novembre 2022 n. 32634; Cass.
S.U. 19 aprile 2022 n. 12447; si vedano anche Cass. S.U. 26 novembre 2008 n. 28159 e Cass. S.U. 2 luglio 1997 n. 4902) – non considerano che la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa radiazione, tendenzialmente definitiva, produce i suoi effetti ex art. 62, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012 dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo (e, quindi, in caso di estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. dallo spirare del termine concesso per la riassunzione), tanto che è da quel momento che «l’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso». La sanzione, quindi, è immediatamente efficace ex lege sicché, non dipendendo la sua esecuzione dall’attività successiva che il CRAGIONE_SOCIALE è chiamato a svolgere, l’eventuale inerzia di quest’ultimo nel compimento RAGIONE_SOCIALE atti finalizzati a garantire la necessaria pubblicità del provvedimento non ne può determinare l’estinzione.
Inammissibile nella sua interezza è il secondo motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., non rispetta gli oneri formali imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. quanto alla specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE atti rilevanti (provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione e ricorso al C.N.F.); si fonda sul presupposto erroneo che nella specie si fosse in presenza di una tardiva riassunzione e non, come ritenuto dal C.N.F., di un nuovo procedimento disciplinare; non coglie pienamente il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, che è fondata su una duplice ratio decidendi , perché l’accertata nullità RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare impugnata dinanzi al RAGIONE_SOCIALE è stata fatta discendere, non solo dall’avvenuto consolidamento dei provvedimenti di radiazione , ma anche dalla violazione del principio del ne bis in idem .
Il ricorrente una volta che, per effetto del rigetto del primo motivo, è stata esclusa la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 cod. proc. civ., non ha interesse a censurare il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione che, preso atto RAGIONE_SOCIALEa definitività del provvedimento di radiazione a suo tempo inflitto, ne ha anche ordinato l’esecuzione, mandando al RAGIONE_SOCIALE i conseguenti adempimenti.
Si tratta di una statuizione meramente consequenziale al ritenuto consolidamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate nell’anno 2013 , sicché, passato in giudicato il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione inerente a detto consolidamento, nessuna utilità
giuridica potrebbe trarre il ricorrente dall’accoglimento del ricorso nella sola parte in cui è posta in discussione la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine impartito al RAGIONE_SOCIALE. Ciò perché, come si è evidenziato al punto 3.6., l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa radiazione non è condizionata dagli adempimenti esecutivi demandati al C.O.A. ma discende direttamente dalla legge e decorre dal momento in cui il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo.
In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Dal rigetto nel merito del ricorso discende l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta volta ad ottenere la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento impugnato .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Dichiara assorbita la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME