Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 17328 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 27/06/2025
Civile Decr. Sez. U Num. 17328 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SEZIONI UNITE CIVILI
LA PRIMA PRESIDENTE
ha emesso il seguente
Oggetto
DECRETO
estinzione per rinuncia
sul ricorso RGN 5438/2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’ Avvocatura comunale di Milano, e dall’Avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
e nei confronti di
REGIONE LOMBARDIA;
-intimata – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7005/2024, pubblicata in data 6 agosto 2024.
Visto il ricorso, iscritto al RGN 5438/2025, proposto da RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7005/2024, pubblicata in data 6 agosto 2024;
rilevato che, ricevuta in data 9 maggio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 16 giugno, ha
Numero registro generale 5438/2025
Numero sezionale 51/2025
Numero di raccolta generale 17328/2025
Data pubblicazione 27/06/2025
espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione ;
rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti da ll’ art. 390 cod. proc. civ.;
considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ;
rilevato che può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’adesione in tal senso espressa dalla parte controricorrente in calce all’atto di rinuncia al ricorso ;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite.
Roma, 27 giugno 2025
La Prima Presidente NOME COGNOME