Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Processo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni nella pratica, in particolare quando una delle parti decide di rinunciare al proprio ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni procedurali.
I Fatti del Caso
Una società in liquidazione aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. La controparte nel giudizio era un importante istituto bancario. Tuttavia, in una fase successiva all’avvio del procedimento, la società ricorrente ha cambiato strategia, presentando una formale rinuncia al ricorso.
Di fronte a questa iniziativa, l’istituto bancario, in qualità di controricorrente, ha depositato un atto di accettazione della rinuncia. Questo consenso reciproco ha posto le basi per la conclusione anticipata del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, ricevuti gli atti di rinuncia e di accettazione, non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso originario. Al contrario, ha verificato la sussistenza dei requisiti formali previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Constatato che la rinuncia era stata regolarmente proposta e che la controparte l’aveva accettata, i giudici hanno emesso un decreto con cui hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni: L’impatto della rinuncia e dell’accettazione sul processo
La motivazione del decreto è prettamente procedurale e si fonda su principi di economia processuale. La legge prevede che la parte che ha promosso un giudizio possa rinunciarvi. Affinché la rinuncia sia efficace e porti all’estinzione, deve rispettare determinate forme. Nel giudizio di Cassazione, come nel caso di specie, è fondamentale anche il comportamento della controparte.
L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente è un elemento chiave, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle spese legali. L’articolo 391 c.p.c., come modificato nel 2016, semplifica la procedura, permettendo alla Corte di dichiarare l’estinzione con un decreto presidenziale, un atto più snello rispetto a una sentenza collegiale. La Corte ha sottolineato che, proprio in virtù dell’accettazione della controparte, non era necessario decidere sulla ripartizione delle spese processuali. In pratica, l’accordo tra le parti sulla chiusura del contenzioso ha evitato qualsiasi statuizione sui costi, lasciando che ogni parte sostenesse i propri.
Conclusioni: L’efficienza processuale dell’estinzione del giudizio
La decisione in esame dimostra l’efficacia degli strumenti di definizione anticipata delle liti. La rinuncia al ricorso, quando accettata, consente di chiudere un contenzioso in modo rapido ed efficiente, evitando un’ulteriore attività giurisdizionale e i relativi costi. Per le parti, rappresenta una via d’uscita concordata dal processo, particolarmente vantaggiosa quando la prosecuzione della causa non è più ritenuta opportuna o conveniente. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata si conferma quindi un istituto fondamentale per la gestione razionale delle controversie legali, in linea con i principi di economia processuale e di deflazione del contenzioso.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia possiede i requisiti richiesti dalla legge e viene accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
È necessaria l’accettazione della controparte affinché la rinuncia al ricorso sia valida?
Il provvedimento evidenzia che la contestuale accettazione della rinuncia da parte del controricorrente è un elemento decisivo, che porta la Corte a dichiarare l’estinzione e a non pronunciarsi sulle spese.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
Come specificato nel decreto, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte non adotta alcuna decisione sulle spese legali. Di conseguenza, ciascuna parte sostiene i propri costi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21297 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 21297 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22273/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n.1292/2022 depositata il 20/06/2022.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/07/2025