Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’estinzione del giudizio per rinuncia è un meccanismo processuale che consente di porre fine a una controversia legale prima di giungere a una sentenza definitiva. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo istituto trovi applicazione pratica, delineando i presupposti necessari e le conseguenze in materia di spese legali e contributo unificato. Questo articolo analizza la decisione, evidenziandone gli aspetti procedurali più rilevanti.
I Fatti di Causa
Una società a responsabilità limitata (la “Ricorrente”) aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, presentando un ricorso per cassazione. Successivamente all’avvio del giudizio di legittimità, la stessa società ha deciso di non proseguire con l’azione legale, presentando un atto formale di rinuncia al ricorso. La società controparte, una società per azioni (la “Controricorrente”), ha a sua volta accettato formalmente tale rinuncia, manifestando il proprio consenso alla chiusura anticipata del procedimento.
La Decisione e l’Estinzione del Giudizio per Rinuncia
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda su due elementi procedurali chiave, previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile:
1. La Rinuncia Formale: La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia rituale, manifestando in modo inequivocabile la volontà di abbandonare l’impugnazione.
2. L’Accettazione della Controparte: La società controricorrente ha formalmente aderito alla rinuncia, accettandola tramite i propri legali rappresentanti e difensori.
La presenza congiunta di questi due elementi ha reso inevitabile la declaratoria di estinzione, chiudendo definitivamente il contenzioso in sede di legittimità.
La Questione delle Spese Legali
Un aspetto cruciale in ogni chiusura di procedimento riguarda la regolamentazione delle spese legali. In questo caso, la Corte ha specificato di non dover assumere alcuna statuizione in merito, poiché le parti avevano raggiunto un accordo autonomo per la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra. Questo accordo ha semplificato la decisione della Corte, che si è limitata a prenderne atto.
Il Contributo Unificato Aggiuntivo
La normativa (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la parte che ha proposto il ricorso sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato. La Corte ha chiarito che, nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia, questo presupposto non si verifica. Di conseguenza, la società ricorrente non è stata condannata al pagamento di alcuna somma aggiuntiva, poiché l’estinzione non equivale a una pronuncia di merito sfavorevole.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e strettamente ancorate ai dati procedurali. La Suprema Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la rinuncia e la sua accettazione. Una volta accertato che la rinuncia era stata ritualmente presentata dalla parte ricorrente e che la controparte l’aveva accettata, non vi era alcun ostacolo alla declaratoria di estinzione. Inoltre, l’accordo tra le parti sulla compensazione delle spese ha sollevato la Corte dall’onere di decidere su questo punto. Infine, la motivazione relativa al non raddoppio del contributo unificato si basa su un’interpretazione letterale della norma, che lega tale obbligo solo a specifiche tipologie di esito del giudizio (rigetto, inammissibilità), tra le quali non rientra l’estinzione.
Conclusioni
L’ordinanza esaminata ribadisce i principi fondamentali che governano l’estinzione del giudizio per rinuncia nel processo di Cassazione. Emerge chiaramente che la volontà concorde delle parti di porre fine alla lite è sovrana e porta alla chiusura del procedimento, a condizione che siano rispettate le forme previste dalla legge. La decisione offre due importanti implicazioni pratiche: in primo luogo, conferma che le parti possono accordarsi autonomamente sulla gestione delle spese legali, evitando una decisione del giudice sul punto; in secondo luogo, chiarisce che la rinuncia al ricorso, se accettata, non comporta il pagamento del doppio del contributo unificato, rappresentando una via d’uscita dal contenzioso meno onerosa rispetto a una sconfitta nel merito.
Cosa accade se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia formalmente e la controparte accetta tale rinuncia, il giudizio si estingue, ovvero si chiude senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In questo caso specifico, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese perché le parti si erano già accordate per la loro compensazione, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto i propri costi legali.
La parte che rinuncia deve pagare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato?
No. Secondo la decisione della Corte, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non sussistono i presupposti processuali per obbligare la parte rinunciante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3137 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 36220 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura special e a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 3030/2019 della Corte d’Appello di Venezia,
udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, preso atto che la ‘RAGIONE_SOCIALE ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 29.4.2021 al ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
preso atto che la controricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia (la rinuncia risulta sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante e dal difensore della controricorrente) ;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti si sono accordate per la compensazione delle spese) ;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d. P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dal la ‘RAGIONE_SOCIALE ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024