Estinzione Giudizio per Inerzia: La Proposta di Definizione e le Sue Conseguenze
L’estinzione del giudizio per inerzia rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza di merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione illumina un’ipotesi specifica di questa fattispecie, legata alla mancata reazione della parte ricorrente a una proposta di definizione del giudizio. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto Processuale: La Proposta di Definizione del Giudizio
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione presentato da un soggetto privato contro una società immobiliare in fallimento e altri privati. Durante il procedimento, in applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata e comunicata alle parti una proposta per la definizione del giudizio. Questa procedura mira a deflazionare il carico della Suprema Corte, offrendo una possibile risoluzione anticipata della controversia.
La norma stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente può chiedere alla Corte di pronunciarsi comunque sul ricorso. Scaduto questo termine senza alcuna richiesta, scattano precise conseguenze legali.
La Decisione della Corte: L’Estinzione del Giudizio per Inerzia
Nel caso in esame, il ricorrente è rimasto inerte, lasciando decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza per la decisione. La Corte di Cassazione, agendo tramite il consigliere delegato, ha preso atto di questa inattività e ne ha tratto le dovute conclusioni procedurali.
La Rinuncia Tacita al Ricorso
Secondo il disposto dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., la mancata richiesta di decisione nel termine stabilito equivale a una rinuncia al ricorso. Si tratta di una presunzione legale assoluta: il silenzio del ricorrente viene interpretato dalla legge come una volontà di abbandonare l’impugnazione. Di conseguenza, il giudice non deve fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391 c.p.c.
La Condanna alle Spese Processuali: Una Conseguenza Inevitabile
L’estinzione del giudizio non è priva di conseguenze economiche. L’articolo 391, secondo comma, c.p.c., stabilisce che in questi casi la Corte deve provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha quindi condannato la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente. Le spese sono state liquidate in:
* Euro 2.000,00 per compensi professionali.
* Un importo aggiuntivo pari al 15% a titolo di spese forfettarie.
* Euro 200,00 per esborsi documentati.
* Accessori di legge.
Questa decisione sottolinea che la parte che provoca la chiusura anticipata del processo per inattività deve farsi carico dei costi sostenuti dalla controparte.
Le motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una stretta applicazione della normativa processuale. La Corte ha semplicemente verificato il verificarsi di due condizioni oggettive: la comunicazione della proposta di definizione del giudizio e il successivo decorso del termine di quaranta giorni senza che il ricorrente chiedesse la decisione. La legge stessa collega a questa sequenza di eventi la presunzione di rinuncia al ricorso e l’obbligo per il giudice di dichiarare l’estinzione del procedimento. La condanna alle spese è, a sua volta, una conseguenza diretta e obbligatoria prevista dalla medesima disciplina, finalizzata a non lasciare la parte controricorrente priva di ristoro per l’attività difensiva svolta.
Le conclusioni
Il provvedimento in esame offre un importante monito sull’importanza dei termini processuali e sulle conseguenze dell’inattività delle parti. La procedura di definizione anticipata del giudizio di Cassazione è uno strumento volto all’efficienza e alla celerità, ma richiede una partecipazione attiva e consapevole da parte dei litiganti. L’inerzia non è mai una scelta neutra: nel contesto dell’art. 380-bis c.p.c., essa si trasforma in un atto giuridicamente rilevante, una rinuncia tacita che pone fine al giudizio e comporta la condanna alle spese. Gli avvocati e le loro parti devono quindi monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della Corte e rispettare scrupolosamente le scadenze per evitare esiti sfavorevoli e pregiudizievoli.
Cosa succede se il ricorrente non chiede la decisione sul ricorso dopo una proposta di definizione della Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non presenta un’istanza per la decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. La Corte le liquida in favore della parte controricorrente che si è difesa nel giudizio.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo specifico caso?
Il fondamento normativo si trova nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia, e nell’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione e la conseguente statuizione sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19327 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19327 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 5551/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME difeso come in atti;
contro
RAGIONE_SOCIALE difeso come in atti (controricorrente);
COGNOME + ALTRI, (intimati);
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08/07/2025.