Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
Nel complesso iter della giustizia, le scadenze e le procedure non sono meri formalismi, ma elementi sostanziali che possono determinare l’esito di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia processuale possa portare all’estinzione del giudizio, chiudendo di fatto ogni possibilità di ottenere una decisione nel merito. Il caso in esame riguarda l’applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, una norma che trasforma il silenzio di una parte in una vera e propria rinuncia al ricorso.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La parte ricorrente, sentendosi lesa dalla decisione di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Proposta di Definizione e l’Inerzia del Ricorrente
Una volta incardinato il ricorso, la sezione competente della Corte ha attivato il procedimento previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa procedura, pensata per accelerare la definizione dei giudizi di legittimità, prevede che il giudice relatore formuli una proposta sulla sorte del ricorso (ad esempio, manifesta infondatezza o inammissibilità) e la comunichi alle parti. A partire da tale comunicazione, il ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il suo caso venga comunque discusso in udienza pubblica o in camera di consiglio.
Nel caso di specie, nonostante la comunicazione della proposta, il ricorrente non ha compiuto alcun atto, lasciando decorrere infruttuosamente il termine assegnato dalla legge.
Le Motivazioni: L’Estinzione del Giudizio per Rinuncia Tacita
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine, ha emesso un decreto di estinzione del giudizio. La motivazione si fonda su un meccanismo legale preciso: il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce che la mancata richiesta di decisione entro i quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso.
Questa “rinuncia tacita” o “presunta” fa scattare l’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che prevede, appunto, l’estinzione del processo. In sostanza, la legge interpreta il silenzio del ricorrente non come una semplice dimenticanza, ma come una volontà implicita di abbandonare l’impugnazione.
La Corte ha inoltre specificato che nulla doveva essere deciso in merito alle spese processuali, poiché la parte intimata (la controparte nel giudizio) non si era costituita né aveva svolto alcuna attività difensiva dinanzi alla Cassazione.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Il decreto in commento è un monito fondamentale sull’importanza della diligenza processuale. Evidenzia come, nel rito di Cassazione, l’inerzia non sia neutra ma possa avere conseguenze drastiche e definitive. Per i legali e le parti, ciò significa monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della Corte e rispettare scrupolosamente le scadenze. Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c., sebbene miri a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, introduce una sorta di “silenzio-rinuncia” che può precludere irrimediabilmente la tutela dei diritti, portando a una chiusura del processo senza alcuna valutazione sul merito della questione.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione provvede a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere la decisione sul ricorso dopo la comunicazione della proposta del relatore?
Il termine perentorio è di quaranta giorni, che decorrono dalla data in cui la proposta viene comunicata alle parti.
Perché in questo caso non è stata prevista una condanna al pagamento delle spese processuali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la parte intimata, ovvero la controparte del ricorrente, non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20808 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20808 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 15723/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
VOLLONO COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.526/2021 depositata il 16/02/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025