Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Costa il Processo
L’esito di un ricorso in Cassazione può essere deciso non solo nel merito, ma anche da aspetti procedurali che, se ignorati, possono portare a conseguenze definitive come l’estinzione del giudizio. Un recente decreto della Corte Suprema di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inattività del ricorrente, a seguito di una specifica comunicazione della Corte, si traduca in una rinuncia tacita al ricorso, chiudendo di fatto il processo. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un privato cittadino contro una sentenza del Consiglio di Stato, che vedeva come controparte un’amministrazione comunale. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il procedimento ha seguito l’iter previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. In applicazione di tale norma, è stata formulata una proposta di definizione anticipata del ricorso, che è stata regolarmente comunicata alla parte ricorrente.
La Proposta di Definizione e le Sue Conseguenze sull’estinzione del giudizio
Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. è pensato per accelerare i tempi della giustizia nei casi in cui il ricorso appaia manifestamente inammissibile, improcedibile o infondato. La Corte notifica una proposta al ricorrente, il quale ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte decida comunque sul suo ricorso.
Nel caso in esame, il ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione in data 10 giugno 2025, non ha compiuto alcuna azione. Il termine di quaranta giorni è trascorso senza che venisse depositata alcuna istanza per la decisione del ricorso. Questo silenzio non è neutro per l’ordinamento, ma assume un significato legale ben preciso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione è lapidario e si fonda su una stretta applicazione della normativa processuale. La Corte rileva semplicemente il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza che il ricorrente abbia manifestato la volontà di proseguire nel giudizio.
Secondo il disposto del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., tale inerzia equivale a una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a prendere atto di questa rinuncia presunta dalla legge e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha ritenuto di non dover provvedere, poiché la parte intimata (il Comune) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: le comunicazioni della Corte richiedono massima attenzione e reattività. L’istituto della proposta di definizione anticipata è uno strumento di efficienza processuale, ma pone un onere di diligenza in capo al ricorrente. Il silenzio non è un’opzione strategica, ma una scelta che la legge interpreta in modo inequivocabile come abbandono della lite. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che il termine di quaranta giorni è perentorio e che la sua scadenza senza una richiesta di decisione sigilla il destino del processo con la sua estinzione. La vicenda insegna che nel processo civile, e in particolare davanti alla Suprema Corte, l’inazione ha sempre un costo.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Qual è il termine per rispondere alla proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il termine è di quaranta giorni, che decorrono dalla data in cui la proposta viene comunicata alla parte ricorrente.
In caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, chi paga le spese processuali?
Nel caso specifico esaminato dal decreto, la Corte non ha provveduto sulle spese processuali perché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 21902 Anno 2025
Civile Decr. Sez. U Num. 21902 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
(artt. 380bis e 391 cod. proc. civ.)
LA PRIMA PRESIDENTE
Visti gli atti del procedimento n. 8438/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difes o dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO;
– intimato – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 497 del 2025, depositata in data 22 gennaio 2025;
rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 10 giugno 2025;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto , pertanto, che, a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Numero registro generale 8438/2025
Numero sezionale 68/2025
Numero di raccolta generale 21902/2025
Data pubblicazione 30/07/2025
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo l’ intimato Comune svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Roma, 30 luglio 2025
La Prima Presidente NOME COGNOME