Estinzione Giudizio di Cassazione: L’Effetto della Rinuncia Post-Proposta
L’estinzione del giudizio di cassazione rappresenta uno degli esiti possibili del procedimento davanti alla Suprema Corte, che chiude la causa senza una pronuncia nel merito. Un recente decreto ci offre l’opportunità di analizzare un caso specifico di estinzione, quello derivante dalla rinuncia al ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa procedura mira a snellire il contenzioso, ma richiede un’attenta valutazione delle sue conseguenze da parte dei litiganti.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale ha origine da un ricorso per cassazione proposto da una parte (ricorrente principale) avverso una decisione di grado inferiore. Altri soggetti, a loro volta, hanno presentato controricorsi e ricorsi incidentali. Nel corso del procedimento, è stata formulata e comunicata a tutte le parti una proposta di definizione del giudizio, come previsto dalla normativa.
Successivamente a tale comunicazione, il ricorrente principale, tramite il proprio difensore munito di mandato speciale, ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Detta rinuncia è stata regolarmente comunicata dalla cancelleria a tutte le altre parti costituite nel giudizio.
La Decisione della Corte: Estinzione e Spese Compensate
Trascorsi quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che né gli altri ricorrenti principali né i ricorrenti incidentali avessero richiesto una decisione sul ricorso, la Corte di Cassazione ha preso atto della situazione.
In applicazione delle norme procedurali, il Consigliere delegato ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. Contestualmente, ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti, motivando tale scelta in ragione della reciproca soccombenza.
Le Motivazioni: L’Automatismo dell’Estinzione del Giudizio di Cassazione
La decisione si fonda su un preciso meccanismo procedurale delineato dall’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, se a seguito della comunicazione della proposta di definizione una parte rinuncia al ricorso, e nessuna delle altre parti insiste per la decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. È un’ipotesi di rinuncia presunta dalla legge, che si estende automaticamente non solo al ricorso principale ma anche a quelli incidentali.
L’inerzia delle altre parti viene interpretata dal legislatore come un’accettazione tacita della chiusura del contenzioso. L’effetto è l’estinzione del giudizio, che deve essere formalmente dichiarata con decreto del Presidente o del Consigliere delegato, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Per quanto riguarda le spese, la Corte ha ritenuto di compensarle. La motivazione della “reciproca soccombenza” suggerisce che, nel merito, le pretese delle diverse parti avrebbero potuto essere accolte solo in parte, rendendo equa la decisione che ciascuno sostenesse i propri costi legali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Il decreto in esame evidenzia l’importanza strategica della fase successiva alla comunicazione della proposta di definizione del giudizio in Cassazione. La rinuncia del ricorrente principale apre uno scenario che richiede una pronta reazione da parte degli altri litiganti. Se questi ultimi hanno ancora interesse a una pronuncia nel merito, devono attivarsi presentando un’istanza di decisione entro 40 giorni.
In caso contrario, il loro silenzio porterà inesorabilmente all’estinzione del giudizio di cassazione, con la cristallizzazione della sentenza impugnata. Questa procedura, sebbene efficiente per deflazionare il carico della Suprema Corte, impone ai difensori e alle parti una vigilanza costante sui termini procedurali per evitare esiti non voluti.
Cosa succede se il ricorrente principale rinuncia al ricorso in Cassazione dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente rinuncia e nessuna delle altre parti chiede che si proceda con la decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio di cassazione si estingue.
L’estinzione del giudizio si applica anche ai ricorsi incidentali?
Sì, il provvedimento chiarisce che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., sia il ricorso principale sia quello incidentale devono intendersi rinunciati, portando all’estinzione dell’intero giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia in questo contesto?
Nel caso specifico, il giudice ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi. Questa decisione è stata motivata dalla reciproca soccombenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19370 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19370 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 23481/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME + 3, difesi come in atti;
contro
NOME 1, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentali);
NOME (intimati);
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che il ricorrente principale NOME COGNOME dopo aver presentato, in data 26.04.2025, istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ha successivamente fatto pervenire, in data 13.06.2025, mediante difensore munito di mandato speciale, dichiarazione di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alle parti costituite, a cura della cancelleria, in pari data;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che né gli altri ricorrenti principali, né i ricorrenti incidentali abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
spese compensate
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 10/07/2025.