Estinzione del Giudizio di Cassazione: Analisi di un Decreto sull’Art. 380-bis c.p.c.
L’estinzione del giudizio di cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del processo di legittimità e si verifica quando il procedimento si interrompe prima di una decisione sul merito. Un recente decreto della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale, in un quadro normativo ben definito come quello dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, conduca inevitabilmente a tale esito, con precise conseguenze anche in termini di spese legali. Analizziamo la vicenda per comprendere le dinamiche e le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione. Seguendo l’iter previsto dall’art. 380-bis c.p.c., è stata formulata una proposta sintetica per una definizione anticipata del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata ai difensori di entrambe le parti coinvolte nel processo.
La normativa concede alla parte ricorrente un termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione per manifestare la volontà di proseguire, chiedendo che la Corte si pronunci sul ricorso. Tuttavia, nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che il ricorrente avanzasse alcuna richiesta in tal senso.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Preso atto del decorso del termine di 40 giorni in assenza di un’istanza di decisione da parte del ricorrente, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione non si è limitata a chiudere il procedimento, ma ha anche regolato le conseguenze economiche della vicenda: la parte ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte. La Corte ha liquidato tali spese in complessivi 1.100,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Le Motivazioni della Pronuncia
La motivazione alla base del decreto è strettamente legata all’applicazione dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. La norma è concepita per snellire il carico di lavoro della Suprema Corte, introducendo un meccanismo che presume la rinuncia al ricorso in caso di silenzio della parte interessata. Il legislatore ha interpretato l’inerzia del ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, come una tacita accettazione della sua fondatezza e, di conseguenza, come una rinuncia a proseguire nel giudizio. L’effetto di questa presunzione legale è l’automatica dichiarazione di estinzione del procedimento. La condanna alle spese, come previsto dall’art. 391 c.p.c., è la naturale conseguenza del principio di causalità: la parte che ha dato origine al procedimento e che, con la sua inattività, ne ha causato l’estinzione, è tenuta a sopportarne i costi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la vigilanza e il rispetto dei termini processuali sono cruciali. In particolare, nel contesto del giudizio di Cassazione, il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. impone ai difensori una scelta attiva e consapevole. Il silenzio non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una rinuncia implicita al ricorso. Questa pronuncia serve da monito: ignorare una proposta di definizione anticipata non è una strategia processuale, ma una condotta che porta direttamente all’estinzione del giudizio di cassazione e alla condanna alle spese. Per i legali e i loro assistiti, ciò significa che ogni comunicazione dalla Corte deve essere attentamente valutata e seguita da un’azione esplicita entro i termini prescritti per evitare conseguenze pregiudizievoli e definitive.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione anticipata del giudizio in Cassazione entro il termine previsto?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte, di conseguenza, dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
Le spese di lite sono a carico della parte che ha promosso il giudizio, ovvero il ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del procedimento.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione in questo caso?
Il fondamento giuridico si trova negli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile, che regolano rispettivamente il procedimento semplificato e le conseguenze della rinuncia al ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19317 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19317 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 14/07/2025
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 21918/2024;
vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;
rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto , per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;
atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
visti gli artt. 380bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere delegato NOME COGNOME
Numero registro generale 21918/2024
Numero sezionale 739/2025
Numero di raccolta generale 19317/2025
Data pubblicazione 14/07/2025