Estinzione Giudizio di Cassazione: Quando la Rinuncia Chiude la Partita
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le cause arrivano a una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso si interrompe prima, come nel caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come questo meccanismo procedurale funzioni e quali siano le sue conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le spese legali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una cittadina contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Le controparti nel giudizio erano due importanti istituti finanziari. L’oggetto del contendere, emerso da un precedente grado di giudizio, era arrivato fino all’ultimo livello della giustizia ordinaria per trovare una soluzione definitiva.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un evento decisivo: la parte ricorrente ha formalmente rinunciato al proprio ricorso. Questo atto di volontà ha cambiato radicalmente il destino del processo.
La Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non ha dovuto analizzare i motivi del ricorso né valutare la correttezza della sentenza d’appello. La procedura, in questi casi, è piuttosto lineare. La Corte ha preso atto della volontà della ricorrente di non proseguire con l’azione legale.
Un elemento cruciale, sottolineato nell’ordinanza, è che la rinuncia è stata formalmente accettata dalle controparti. Questa accettazione ha avuto un effetto diretto e significativo sulla gestione delle spese processuali, portando la Corte a una decisione puramente procedurale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono concise e dirette, basandosi interamente su aspetti procedurali. La Suprema Corte ha osservato che la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si chiude senza una pronuncia sul merito.
La motivazione principale risiede nel fatto che, venendo meno l’impulso della parte che ha avviato il ricorso, non vi è più interesse a proseguire. Inoltre, l’accettazione esplicita da parte dei controricorrenti ha un’importante implicazione: esonera la Corte dalla statuizione sulle spese. In pratica, le parti hanno trovato un accordo implicito o esplicito sulla questione dei costi legali, evitando che fosse il giudice a deciderne la ripartizione. La Corte, quindi, si è limitata a dichiarare estinto il giudizio di cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
Questa ordinanza mette in luce un aspetto fondamentale della strategia processuale: la rinuncia agli atti. La decisione di rinunciare a un ricorso in Cassazione può essere dettata da molteplici ragioni, come un accordo transattivo raggiunto tra le parti o una riconsiderazione delle possibilità di successo.
L’insegnamento pratico è duplice. In primo luogo, la rinuncia è uno strumento efficace per porre fine a una controversia in modo definitivo, evitando le incertezze e i costi di un giudizio di legittimità. In secondo luogo, l’accettazione della rinuncia da parte dell’avversario è fondamentale per chiudere anche la partita delle spese legali, impedendo una condanna al loro pagamento. La vicenda dimostra come, anche nell’ultimo grado di giudizio, le scelte procedurali delle parti possano essere più determinanti di una complessa discussione giuridica.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio di cassazione’?
Significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione si conclude senza una decisione nel merito, perché è venuta meno la ragione per cui era stato avviato, in questo caso a causa della rinuncia della parte ricorrente.
Qual è l’effetto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente?
L’effetto principale è la chiusura del procedimento. Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, come in questo caso, il giudizio si estingue formalmente con un provvedimento della Corte.
Cosa comporta l’accettazione della rinuncia per le spese legali?
L’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti esonera la Corte dal dover decidere sulla ripartizione delle spese legali. Ciò implica che le parti hanno probabilmente raggiunto un accordo separato o hanno deciso che ciascuna sosterrà le proprie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5338/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
nonché
EREDITA’ GIACENTE COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE;
-intimate – avverso la sentenza n. 1550/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME, proposto ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Eredità Giacente di NOME COGNOME, avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 15550/2018, pubblicata il 12/10/2018, vi ha successivamente rinunciato e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controparte con atto recante la data del 3/4/2024.
La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024