Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Vale come Rinuncia
Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione presenta delle peculiarità che mirano a velocizzare la definizione delle controversie. Una di queste è la procedura prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, che può portare a una rapida estinzione del giudizio Cassazione in caso di inerzia del ricorrente. Un recente decreto presidenziale ci offre un chiaro esempio pratico di come il silenzio di una parte possa essere interpretato dalla legge come una vera e propria rinuncia al ricorso.
I Fatti del Caso: La Proposta di Definizione Ignorata
Il caso in esame vedeva un privato cittadino presentare ricorso per cassazione contro un provvedimento di una Pubblica Amministrazione. In conformità con la procedura, la Corte ha formulato una proposta per la definizione del giudizio, comunicandola a entrambe le parti. Tale proposta delinea un possibile esito del ricorso, invitando di fatto le parti a una riflessione sulla sua fondatezza.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione di tale proposta, entro il quale la parte ricorrente deve manifestare la propria volontà di proseguire, chiedendo che la Corte si pronunci nel merito. Nel caso di specie, il ricorrente non ha compiuto alcuna azione a seguito della ricezione della proposta, lasciando decorrere inutilmente il termine.
La Decisione della Corte e le Conseguenze dell’Inerzia
Preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza che il ricorrente avesse chiesto una decisione, il Presidente della Sezione ha emesso un decreto. La decisione è stata netta: dichiarare l’estinzione del giudizio Cassazione.
Inoltre, il decreto ha stabilito che nulla fosse dovuto per le spese processuali. Questa statuizione deriva dal fatto che la parte intimata, ovvero la Pubblica Amministrazione, non aveva svolto alcuna attività difensiva nel corso del procedimento. Di conseguenza, non avendo sostenuto costi, non aveva diritto ad alcun rimborso.
Le Motivazioni
Il fondamento giuridico della decisione risiede nell’interpretazione combinata degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile. L’art. 380-bis, al secondo comma, introduce una presunzione legale: il silenzio del ricorrente a fronte della proposta di definizione equivale a una rinuncia al ricorso. Non è necessaria una dichiarazione esplicita; l’inerzia è sufficiente a manifestare una volontà rinunciataria. Una volta accertata la rinuncia presunta, l’art. 391 c.p.c. impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. La logica del legislatore è quella di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando di impegnare risorse per ricorsi che il proponente stesso non ha più interesse a coltivare dopo aver ricevuto un parere preliminare sull’esito probabile.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale per chi agisce in Cassazione: la fase successiva alla proposta di definizione del giudizio richiede un’attenzione attiva. Il silenzio non è neutro, ma assume un significato giuridico preciso e gravido di conseguenze. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che, una volta ricevuta la proposta ex art. 380-bis c.p.c., è imperativo prendere una decisione consapevole e comunicarla tempestivamente alla Corte, pena la chiusura irrevocabile del procedimento e la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia sul merito della questione.
Cosa succede se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se il ricorrente non presenta un’istanza di decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il Presidente dichiara l’estinzione del giudizio.
Perché nel caso esaminato non sono state liquidate le spese legali?
Le spese non sono state liquidate perché la parte intimata (la Pubblica Amministrazione) non si è costituita in giudizio e non ha svolto alcuna attività difensiva, pertanto non ha sostenuto costi da rimborsare.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questa circostanza?
La base normativa si trova nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che considera il silenzio del ricorrente come una rinuncia, e nell’articolo 391 dello stesso codice, che prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio in caso di rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19398 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19398 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL PRESIDENTE
Visti gli atti del procedimento n.10155 /2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME AVV. COGNOME difeso come in atti contro
PREFETTURA DI ROMA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, intimata;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 09.07.2025