Silenzio in Cassazione: Quando Non Rispondere Causa l’Estinzione del Giudizio
Nel complesso iter della giustizia, le scadenze e le procedure non sono meri formalismi, ma elementi sostanziali che determinano l’esito di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, sancendo come il silenzio di una parte possa portare alla definitiva estinzione del giudizio di Cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze dell’inerzia processuale nel più alto grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Come previsto dalla procedura, il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
La norma concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare la volontà di proseguire con la discussione del ricorso, chiedendo una decisione nel merito in pubblica udienza o in adunanza camerale. Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente è rimasta inerte, lasciando decorrere il termine senza presentare alcuna richiesta.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Di fronte al silenzio del ricorrente, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con la legge. L’inerzia della parte è stata interpretata non come una semplice dimenticanza, ma come una rinuncia tacita al ricorso stesso.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel merito della controversia, ma pone fine al processo per una ragione puramente procedurale. In aggiunta, la parte ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalle controparti per difendersi nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa concatenazione di norme procedurali. Il decreto analizzato si basa principalmente su due articoli del codice di procedura civile:
1. Art. 380-bis c.p.c.: Questa norma disciplina il cosiddetto “procedimento filtro” in Cassazione. Quando un ricorso appare di facile soluzione (perché inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato o fondato), il relatore ne propone la definizione con un’ordinanza succintamente motivata. La comunicazione di questa proposta alle parti apre un bivio: accettare la definizione accelerata o insistere per una decisione collegiale.
2. Art. 391 c.p.c.: Questo articolo stabilisce le conseguenze della mancata richiesta di decisione. Se, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorrente non deposita un’istanza per la fissazione dell’udienza, il ricorso si intende rinunciato. La rinuncia, a sua volta, produce l’estinzione del giudizio.
La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare l’automatismo previsto dalla legge. Il silenzio del ricorrente ha innescato una presunzione assoluta di rinuncia, che ha portato inevitabilmente alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento ribadisce un messaggio cruciale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: la vigilanza procedurale è fondamentale. L’estinzione del giudizio di Cassazione per mancata richiesta di decisione dopo la proposta del relatore è una conseguenza grave e automatica. Dimostra che, nel diritto, anche un’omissione può avere effetti giuridici dirompenti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa monitorare attentamente le comunicazioni della cancelleria e rispettare scrupolosamente le scadenze perentorie, poiché un semplice silenzio può vanificare l’intero percorso giudiziario e comportare una condanna alle spese.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta del relatore?
Il termine perentorio, ovvero non prorogabile, è di quaranta giorni dalla data in cui la proposta viene comunicata alle parti.
In caso di estinzione del giudizio per silenzio del ricorrente, chi paga le spese legali?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del processo, viene condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalle controparti (i controricorrenti).
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19660 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19660 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2352/2025 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in LUCERA INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in Lucera INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n.851/2024 depositata il 19/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025