Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Caso della Rinuncia Accettata
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza di merito. Questo meccanismo, disciplinato dal codice di procedura civile, diventa particolarmente rilevante quando le parti raggiungono un accordo o quando una di esse decide di non proseguire con l’azione legale. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, porti a una rapida e definitiva chiusura del contenzioso, con importanti conseguenze anche sulle spese legali.
I Fatti del Caso: Una Controversia Conclusa Ancor Prima di Iniziare
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due privati cittadini contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. La controparte nel giudizio era una società veicolo, regolarmente costituitasi per resistere all’impugnazione. Era presente anche un istituto di credito in qualità di parte intimata.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle questioni sollevate, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Contestualmente, la società controricorrente ha formalizzato la propria accettazione a tale rinuncia. Questo accordo procedurale ha cambiato radicalmente il corso del giudizio, spostando l’attenzione dalla disputa originaria alla semplice formalizzazione della sua conclusione.
Il Ruolo della Rinuncia al Ricorso per l’Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale con cui il ricorrente manifesta la volontà di abbandonare l’impugnazione. Affinché produca l’effetto di estinguere il giudizio, la legge richiede che essa soddisfi determinati requisiti formali, come previsto dall’articolo 390 del codice di procedura civile.
Nel caso in esame, la Corte ha verificato che la rinuncia fosse stata presentata in modo conforme alla legge. L’elemento cruciale, tuttavia, è stata l’accettazione della controricorrente. Questo consenso è fondamentale per la gestione delle spese legali: quando la rinuncia è accettata, le parti di solito si accordano anche su questo aspetto, evitando una condanna da parte del giudice.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una serie di considerazioni puramente procedurali. In primo luogo, ha accertato la validità della rinuncia e della relativa accettazione, ritenendole conformi ai requisiti degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
In secondo luogo, ha evidenziato come l’articolo 391 c.p.c., come modificato dalla legislazione recente, consenta di dichiarare l’estinzione del processo attraverso un decreto, una forma più agile e rapida rispetto a una sentenza. Questa semplificazione procedurale è pensata proprio per casi come questo, in cui non vi è più una controversia da decidere nel merito.
Infine, e con notevoli implicazioni pratiche per le parti, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di giudizio. La motivazione risiede proprio nell’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Tale accettazione, infatti, implica un accordo tra le parti che si estende anche alla ripartizione dei costi legali sostenuti, sollevando il giudice dall’onere di decidere in merito.
Le Conclusioni
Il decreto della Cassazione conferma un principio fondamentale della procedura civile: la volontà concorde delle parti può portare alla conclusione anticipata del processo. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è uno strumento efficiente che permette di definire una controversia in modo rapido e consensuale, evitando i tempi e i costi di un giudizio di merito. La decisione sottolinea inoltre un aspetto cruciale: l’accordo sulla rinuncia comporta, di norma, anche un’intesa sulle spese, evitando così ulteriori conflitti e una condanna da parte della Corte. Per i professionisti e le parti, questo caso ribadisce l’importanza di valutare soluzioni consensuali anche nella fase più avanzata del contenzioso.
Cosa succede quando un ricorrente rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia possiede i requisiti previsti dalla legge e, come in questo caso, viene accettata dalle altre parti costituite, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il procedimento.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
Il provvedimento chiarisce che, data l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, non viene emessa alcuna decisione sulle spese. Ciò implica che le parti hanno trovato un accordo autonomo o che ciascuna sostiene i propri costi.
È sempre necessaria una sentenza per chiudere un giudizio in Cassazione?
No. Come dimostra questo caso, l’articolo 391 del codice di procedura civile consente alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio con un decreto, una procedura più snella e rapida rispetto alla sentenza, quando la decisione si basa su presupposti procedurali come la rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19000 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19000 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12705/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Pescara INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n.658/2022 depositata il 21/03/2022.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia delle parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025