Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede Dopo una Rinuncia Accettata
Non tutte le controversie legali si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, le parti trovano un accordo e decidono di porre fine al processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo avvenga attraverso l’istituto della rinuncia agli atti, illustrando le importanti conseguenze procedurali, in particolare in merito alle spese legali e al contributo unificato. Questo meccanismo, che porta all’estinzione del giudizio, rappresenta una via d’uscita efficiente e concordata dal contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per cassazione presentato da una società di costruzioni in liquidazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale. Contro tale ricorso, si era costituito un avvocato, difendendosi in proprio.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha risolto le loro divergenze. Di conseguenza, la società ricorrente ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso. Pochi giorni dopo, anche la controparte ha depositato un atto con cui ha dichiarato di aderire e accettare tale rinuncia, mettendo di fatto la parola fine alla disputa.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della rinuncia del ricorrente e della successiva accettazione da parte del controricorrente, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto previsto dal Codice di procedura civile. L’atto di rinuncia è stato ritenuto conforme ai requisiti formali richiesti dall’articolo 390 c.p.c.
Di conseguenza, in applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso formalmente senza una decisione sul merito del ricorso, poiché le parti stesse hanno manifestato la volontà di non proseguirlo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata concisa ma estremamente chiara, focalizzandosi su due aspetti pratici di grande rilevanza che derivano dall’estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
In primo luogo, la Corte ha specificato che, avendo il controricorrente accettato la rinuncia, non era necessario prendere alcuna decisione in merito alle spese processuali. La legge presume infatti che, quando le parti si accordano per terminare la causa in questo modo, abbiano già regolato privatamente anche l’aspetto economico delle spese legali, solitamente all’interno dell’accordo transattivo.
In secondo luogo, e questo è un punto di notevole interesse pratico, la Corte ha chiarito che la rinuncia non comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Questa norma impone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La Corte, citando un precedente orientamento (Cass. 34025/2023), ha sottolineato che l’estinzione per rinuncia è una fattispecie diversa e non rientra tra quelle che attivano tale sanzione pecuniaria. Questo distingue nettamente l’esito concordato della lite da un esito sfavorevole per il ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione concordata delle liti, anche nel grado più alto della giurisdizione. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata rappresenta una chiusura pulita e definitiva del contenzioso, con conseguenze chiare e vantaggiose per le parti. In particolare, la decisione conferma che questa modalità non solo evita una pronuncia sulle spese da parte del giudice, ma esclude anche l’applicazione del ‘raddoppio’ del contributo unificato. Si tratta di un’informazione cruciale per le parti e i loro legali, che possono così valutare con maggiore consapevolezza i benefici di un accordo transattivo anche quando il processo è già pendente in Cassazione.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
In questo caso, il processo si chiude senza una decisione sul merito. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione, dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
La Corte di Cassazione non emette alcuna pronuncia sulle spese legali. Si presume che le parti abbiano già regolato questo aspetto nel loro accordo privato (transazione) che ha portato alla rinuncia.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito, in linea con la giurisprudenza consolidata, che l’estinzione del giudizio per rinuncia non fa scattare l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1707 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1707 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21140/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti depositata il 30/04/2019, r.g.n. n. 238/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti del 30/04/2019.
Ha resistito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Con atto del 4 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato che tra le parti è intervenuto atto di transazione che ha regolato ogni loro rapporto e ha rinunciato agli atti del presente giudizio.
Con atto del 16 dicembre 2025 il controricorrente ha aderito alla rinuncia.
All’esito della camera di consiglio del 20 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e di conseguenza deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è pronuncia sulle spese.
La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 115/2002 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 34025/2023, per tutte).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME