Estinzione Giudizio Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio di Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del processo di legittimità. Sebbene si tenda a pensare che ogni causa si concluda con una sentenza che decide nel merito, la legge prevede ipotesi in cui il procedimento si interrompe prima. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza, con importanti implicazioni sulle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. Seguendo la procedura prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, il giudice relatore ha formulato una proposta per una definizione accelerata del giudizio, comunicandola a tutte le parti coinvolte. Questa procedura viene attivata quando il ricorso appare di facile soluzione o palesemente infondato.
Una volta ricevuta la comunicazione, la legge concede al ricorrente un termine di quaranta giorni per richiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta. Il suo silenzio ha quindi attivato un meccanismo processuale specifico con conseguenze definitive.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio in Cassazione
Di fronte all’inattività del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare la normativa vigente. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ponendo fine al procedimento. La decisione si fonda su una presunzione legale: il mancato interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, dopo aver preso visione della proposta del relatore, equivale a una rinuncia al ricorso stesso.
Oltre a chiudere il caso, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla controparte. Le spese sono state liquidate in una somma specifica per i compensi, oltre al rimborso forfettario, agli esborsi e agli accessori di legge. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore dell’avvocato della parte controricorrente.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione del Giudizio Cassazione
Le motivazioni della Corte sono strettamente legate all’interpretazione e all’applicazione degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile. L’art. 380-bis, comma 2, stabilisce chiaramente che se, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta del relatore, nessuna parte chiede la fissazione dell’udienza, il ricorso si intende rinunciato. Questa è una ‘fictio iuris’, ovvero una finzione giuridica, che equipara il silenzio a una manifestazione di volontà (la rinuncia).
L’obiettivo di questa norma è l’efficienza processuale: si vuole evitare di impegnare le risorse della Corte per discutere ricorsi che la stessa parte proponente, una volta avvisata della probabile infondatezza, non ha più interesse a coltivare. L’estinzione, come conseguenza della rinuncia presunta, è disciplinata dall’art. 391 c.p.c., che prevede appunto la chiusura del processo e la regolamentazione delle spese a carico della parte rinunciante.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto sottolinea un principio fondamentale nel diritto processuale: la vigilanza e il rispetto delle scadenze sono cruciali. Per avvocati e parti, la comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c. non è un atto meramente interlocutorio, ma un bivio decisivo. Ignorarla o lasciar decorrere i termini senza agire comporta automaticamente la rinuncia al ricorso e l’estinzione del giudizio di Cassazione, con l’inevitabile condanna alle spese. La decisione evidenzia come il sistema giudiziario cerchi di scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, ponendo a carico della parte negligente le conseguenze della propria inerzia.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Se la parte ricorrente non richiede una decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende legalmente rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
In caso di estinzione per rinuncia presunta, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, in quanto la sua inerzia equivale a una soccombenza.
Qual è la finalità della procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c.?
La finalità è quella di accelerare la definizione dei giudizi in Cassazione, consentendo una rapida chiusura dei ricorsi che appaiono palesemente inammissibili o infondati, e scoraggiando la prosecuzione di liti con scarse probabilità di successo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21106 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 21106 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 16366/2019 R.G. proposto da:
COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n.2608/2018 depositata il 13/11/2018
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 17/07/2025