Estinzione Giudizio Cassazione: L’Importanza di Rispondere alla Proposta del Giudice
Nel complesso iter della giustizia, le scadenze procedurali non sono meri dettagli formali, ma pilastri fondamentali che garantiscono certezza e celerità. Una recente decisione della Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ribadisce un principio cruciale: l’inattività di una parte può portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio di Cassazione. Questo caso specifico illustra perfettamente come il silenzio di fronte a una proposta di definizione accelerata del giudizio venga interpretato dalla legge come una vera e propria rinuncia all’impugnazione, con tutte le relative conseguenze economiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due soggetti avverso un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Venezia. Le parti ricorrenti, assistite dal loro legale, avevano impugnato la decisione che le vedeva contrapposte a un altro soggetto e a una società semplice. Il procedimento in Cassazione era stato avviato regolarmente, con la notifica del ricorso alle controparti.
La Procedura Accelerata e l’Inattività Fatale
In conformità con le norme procedurali, la Corte di Cassazione ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma permette alla Corte, quando un ricorso appare palesemente infondato o inammissibile, di proporre una soluzione rapida per evitare un’ulteriore discussione. La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente deve esplicitamente chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. In questo caso, i ricorrenti non hanno compiuto alcun atto entro tale scadenza. Questo silenzio procedurale è stato l’elemento determinante che ha segnato il destino del ricorso.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione del Giudizio Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una logica procedurale stringente e inequivocabile. Il ragionamento dei giudici si è sviluppato su due punti cardine previsti dal codice di procedura civile.
In primo luogo, la Corte ha preso atto del decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che i ricorrenti avessero manifestato la volontà di proseguire. A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c., tale inerzia equivale a una rinuncia al ricorso. Non si tratta di una presunzione, ma di una vera e propria finzione giuridica voluta dal legislatore per snellire i procedimenti.
In secondo luogo, una volta stabilito che il ricorso si intende rinunciato, la Corte ha applicato l’articolo 391 del c.p.c. Questa norma disciplina le conseguenze della rinuncia, stabilendo che il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo. La decisione di estinguere il giudizio, pertanto, non è stata una scelta discrezionale, ma un atto dovuto, una conseguenza automatica dell’inattività dei ricorrenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione. L’istituto della proposta di definizione accelerata non è un semplice invito alla riflessione, ma un bivio procedurale con conseguenze drastiche. L’inattività non viene interpretata come un dissenso silenzioso, ma come un’accettazione di fatto della fine del contenzioso. L’implicazione pratica è chiara: ignorare le comunicazioni e le scadenze della Corte Suprema comporta non solo la perdita della possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese legali della controparte. Questo caso sottolinea l’importanza di una gestione attenta e reattiva del processo, dove ogni atto, o la sua omissione, ha un peso decisivo.
Cosa succede se non si risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non richiede una decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera legalmente rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi è responsabile per il pagamento delle spese legali in caso di estinzione per inattività?
In base al provvedimento e all’art. 391 c.p.c., la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
La Corte di Cassazione esamina il merito della causa se il giudizio viene dichiarato estinto?
No, la dichiarazione di estinzione è una decisione di carattere puramente procedurale. La Corte non entra nel merito delle questioni sollevate nel ricorso, ma si limita a constatare l’avvenuta causa di estinzione (in questo caso, l’inerzia assimilata a rinuncia) e a chiudere il processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22082 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 22082 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9790/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n.327/2023 depositata il 10/10/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 07/07/2025