Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25747 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25747 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 12168/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata a difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la ordinanza della Corte di cassazione recante il n. 31837/2023 e pubblicata in data 15.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.6.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
N. 12168/24 R.G.
Rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c. -sulla scorta di tre formali motivi – avverso la ordinanza in epigrafe, con cui era stata rigettata l’impugnazione da lui proposta contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 20.12.2022, avente ad oggetto responsabilità di magistrati ex lege n. 117/1988, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di € 8.200,00 oltre accessori, per le spese del giudizio di legittimità;
-la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;
Considerato che:
-prima dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;
-la rinuncia è stata accettata;
-nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.;
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 11.6.2025.
Il Presidente NOME COGNOME