Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Prezzo del Silenzio
Nel complesso iter della giustizia, i termini procedurali non sono meri dettagli, ma pilastri fondamentali che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente decisione della Corte di Cassazione ci ricorda quanto possa essere decisiva l’inerzia di una parte, specialmente di fronte a una proposta di definizione accelerata. Il mancato riscontro a tale proposta può portare all’estinzione del giudizio di Cassazione, con conseguenze economiche significative per la parte che ha promosso il ricorso. Analizziamo questo caso per comprendere le dinamiche e le implicazioni di questa procedura.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Terminato per Inerzia
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un cittadino contro un Ente Locale e l’Agente della Riscossione. Giunto il procedimento in Corte di Cassazione, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, una proposta per la definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
Tuttavia, dalla data di comunicazione, è decorso il termine di quaranta giorni previsto dalla legge senza che il ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, chiedendo una decisione nel merito del ricorso. Questo silenzio ha innescato un meccanismo procedurale che ha portato alla chiusura anticipata del caso.
La Proposta di Definizione e le Sue Implicazioni
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è uno strumento volto a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione. Quando un ricorso appare palesemente inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato (o fondato), il relatore può formulare una proposta di definizione del giudizio. Le parti hanno quindi un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere una decisione in udienza. Se il ricorrente non presenta questa istanza, la legge interpreta il suo silenzio come una rinuncia al ricorso.
Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio in Cassazione
L’effetto principale del silenzio del ricorrente è automatico: il ricorso si intende rinunciato. A questo punto, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a prendere atto della situazione e a dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione. Questo meccanismo, previsto dall’art. 391 c.p.c., comporta anche una decisione inevitabile sulle spese processuali, che vengono poste a carico della parte la cui inattività ha causato la fine del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto emesso dalla Suprema Corte sono lineari e si fondano su una stretta applicazione delle norme procedurali. Il Collegio ha innanzitutto verificato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione. Successivamente, ha constatato l’assenza di un’istanza da parte del ricorrente per ottenere una decisione sul ricorso.
Sulla base di questi presupposti, la Corte ha applicato il disposto dell’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c., secondo cui il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La condanna alle spese è una conseguenza diretta di tale estinzione, poiché la parte controricorrente ha comunque dovuto sostenere costi per difendersi in un giudizio poi non coltivato dalla controparte. La liquidazione delle spese, quantificata in dispositivo, include i compensi, il rimborso forfettario, gli esborsi e gli accessori di legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per il Ricorrente
Questa decisione sottolinea un principio cruciale nella procedura civile: la vigilanza e il rispetto dei termini sono essenziali. Il silenzio, in contesti specifici come quello delineato dall’art. 380-bis c.p.c., non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia. Per il ricorrente, le conseguenze sono duplici: non solo vede svanire la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa, ma viene anche condannato a rimborsare le spese legali alla controparte. Questo caso serve da monito sull’importanza di una gestione attenta e proattiva del contenzioso in ogni sua fase, specialmente dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa accade se non si risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione entro il termine previsto?
Se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta di definizione?
In base al provvedimento analizzato, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio. Viene condannata a pagare le spese in favore della parte controricorrente.
Quando il giudizio si estingue in questo modo, la Corte decide sul merito della questione?
No, la Corte non esamina il merito del ricorso. La dichiarazione di estinzione è una pronuncia di carattere puramente processuale che chiude il giudizio a causa della presunta rinuncia del ricorrente, senza alcuna valutazione sulla fondatezza delle sue ragioni.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20069 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20069 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 23072/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: NOME COGNOME difesa come in atti contro
ROMA CAPITALE, difesa come in atti;
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, intimato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 (settecentoquarantatre//00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08.07.2025