Estinzione Giudizio Cassazione: Silenzio che Costa Caro
L’estinzione giudizio Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del percorso processuale davanti alla Suprema Corte. Un recente decreto ha ribadito le gravi conseguenze dell’inerzia del ricorrente di fronte a una proposta di definizione agevolata, sottolineando come il silenzio possa tradursi in una rinuncia di fatto al ricorso e nella condanna alle spese. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i meccanismi procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti alla base del Ricorso
La vicenda trae origine da un contenzioso civile che, dopo la decisione della Corte d’Appello di Napoli, è approdato in Corte di Cassazione. Un soggetto privato aveva presentato ricorso contro una nota compagnia di assicurazioni, contestando la sentenza di secondo grado. Come previsto dalla procedura, il caso è stato esaminato per valutare la possibilità di una definizione rapida.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze
In conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo. La legge concede al ricorrente un termine di quaranta giorni dalla comunicazione per presentare un’istanza di decisione, manifestando così la volontà di proseguire con la discussione del ricorso nonostante la proposta ricevuta.
Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che il ricorrente compisse alcuna azione. L’assenza di una richiesta di decisione ha attivato un meccanismo procedurale specifico con conseguenze definitive per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: l’Estinzione Giudizio Cassazione
Preso atto del decorso del termine di quaranta giorni, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Ha dichiarato l’estinzione giudizio Cassazione, chiudendo di fatto il procedimento. Inoltre, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute dalla compagnia di assicurazioni, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una precisa interpretazione degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile. L’art. 380-bis, al suo secondo comma, stabilisce una presunzione legale: se il ricorrente, una volta ricevuta la proposta di definizione, non chiede la decisione del ricorso entro il termine perentorio di 40 giorni, il suo ricorso si intende rinunciato. Questa ‘rinuncia presunta’ non è una valutazione discrezionale del giudice, ma un effetto automatico previsto dalla legge. Di conseguenza, l’art. 391 c.p.c. impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. La condanna alle spese è una conseguenza diretta dell’estinzione, poiché la parte che ha dato causa alla chiusura anticipata del giudizio deve sostenere i costi processuali della controparte.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dal Decreto
Questo decreto offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, la cui inosservanza può avere effetti irreversibili. In secondo luogo, chiarisce che nel procedimento semplificato di Cassazione, il silenzio del ricorrente non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una volontà di abbandonare l’impugnazione. Infine, la pronuncia conferma che l’estinzione giudizio Cassazione per inattività del ricorrente comporta quasi sempre la condanna alle spese, trasformando una scelta passiva in un concreto onere economico. Per gli avvocati e le parti, la lezione è chiara: ogni comunicazione della Corte richiede una reazione tempestiva e ponderata per evitare esiti sfavorevoli e costi imprevisti.
Cosa succede se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro 40 giorni?
Il ricorso si intende legalmente rinunciato e il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Qual è la principale conseguenza economica dell’estinzione del giudizio in questo caso?
La conseguenza è la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate dalla Corte in 3.000,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi e accessori di legge.
Su quali articoli di legge si basa la decisione di estinzione del giudizio?
La decisione si fonda sull’applicazione congiunta dell’articolo 380-bis, secondo comma, e dell’articolo 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21630 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 21630 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25260/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Napoli INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n.2004/2023 depositata il 05/05/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025