Estinzione Giudizio Cassazione: Silenzio-Assenso e Conseguenze sulle Spese
Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione è caratterizzato da regole procedurali rigorose, la cui inosservanza può portare a conseguenze definitive, come l’estinzione giudizio Cassazione. Un recente decreto della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte, a seguito della comunicazione della proposta di definizione del giudizio, si traduca in una rinuncia presunta al ricorso, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso non Coltivato
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una parte (la ricorrente) avverso un’ordinanza della Corte Suprema. Come previsto dalla procedura, il caso è stato assegnato a un relatore, il quale ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata ai difensori di entrambe le parti in causa.
Secondo la norma, dalla data di tale comunicazione, le parti hanno un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che il ricorso venga deciso in un’udienza pubblica. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza di fissazione dell’udienza.
La Decisione della Corte: l’Automatismo dell’Estinzione
Di fronte al silenzio della parte ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione e applicare le conseguenze previste dalla legge. Il decreto dichiara formalmente l’estinzione del giudizio, ponendo fine al contenzioso in quella sede, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte.
Le Motivazioni: L’Interpretazione dell’Art. 380-bis c.p.c. e l’estinzione giudizio Cassazione
La motivazione del provvedimento si fonda su un’applicazione diretta e inequivocabile di due norme chiave del codice di procedura civile.
La Rinuncia Presunta dal Silenzio
Il cuore della decisione risiede nell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. Questa disposizione stabilisce che, se nessuna delle parti chiede la fissazione di un’udienza di discussione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta del relatore, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di una presunzione legale assoluta: l’inerzia della parte viene equiparata a una vera e propria volontà di abbandonare l’impugnazione. La Corte, pertanto, ha ritenuto che il ricorso dovesse considerarsi rinunciato, non essendoci alcun margine per un’interpretazione diversa.
La Dichiarazione di Estinzione e la Regolamentazione delle Spese
Una volta accertata la rinuncia, la Corte ha applicato l’art. 391, secondo comma, c.p.c. Questa norma disciplina le conseguenze della rinuncia, stabilendo che il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio e provvedere alla liquidazione delle spese legali. La condanna alle spese rappresenta una conseguenza diretta e obbligatoria dell’estinzione, volta a ristorare la parte controricorrente per i costi sostenuti per difendersi in un giudizio poi abbandonato dalla controparte. La liquidazione è avvenuta in dispositivo, quantificando i compensi, le spese forfettarie, gli esborsi e gli accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: la massima attenzione ai termini processuali. La procedura semplificata dell’art. 380-bis è pensata per accelerare i tempi della giustizia, ma impone alle parti un onere di diligenza. Il silenzio non è mai neutro; in questo contesto, equivale a una rinuncia con tutte le sue conseguenze. La decisione sottolinea che, una volta ricevuta la proposta del relatore, è imperativo che la parte che intende proseguire il giudizio si attivi tempestivamente. In caso contrario, l’estinzione giudizio Cassazione è un esito automatico e inevitabile, che comporta non solo la fine del processo ma anche l’obbligo di rimborsare le spese legali alla controparte.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro il termine previsto?
Se nessuna parte richiede la fissazione di un’udienza di discussione entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera legalmente rinunciato, come stabilito dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
Perché il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto in questo caso specifico?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio, non ha chiesto la decisione del ricorso nel termine di quaranta giorni, facendo così scattare la presunzione di rinuncia al ricorso.
Chi è responsabile del pagamento delle spese legali quando un giudizio viene dichiarato estinto per mancata richiesta di decisione?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione del giudizio, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19498 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19498 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6640/2025 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in GENOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.32682/2024 depositata il 16/12/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 01/07/2025