Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Diventa Rinuncia
Nel complesso iter della giustizia, le scadenze e le procedure non sono meri formalismi, ma elementi sostanziali che determinano l’esito di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, chiarendo come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del giudizio di cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il meccanismo previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile e le conseguenze di una mancata risposta alla proposta di definizione del giudizio.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una parte avverso una sentenza della Corte d’Appello. Una volta giunto dinanzi alla Suprema Corte, il procedimento ha seguito l’iter previsto per la trattazione dei ricorsi. In questa fase, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., regolarmente comunicata alle parti coinvolte.
La Proposta del Relatore e l’Inerzia della Parte
La procedura delineata dall’art. 380-bis c.p.c. mira a snellire il contenzioso in Cassazione. Il consigliere relatore può formulare una proposta che anticipa un probabile esito del ricorso (es. inammissibilità, manifesta infondatezza o manifesta fondatezza). Le parti, ricevuta tale comunicazione, hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il ricorso venga comunque discusso e deciso.
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione, ha lasciato decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza di decisione. Questo silenzio è stato l’elemento cruciale che ha determinato il destino del processo.
Le Motivazioni della Decisione sull’Estinzione Giudizio Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un preciso esecutore della volontà legislativa. I giudici hanno considerato che il trascorrere del termine di quaranta giorni senza una richiesta di decisione da parte del ricorrente integra una presunzione di rinuncia al ricorso.
Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. è inequivocabile: se nessuna delle parti chiede la decisione, “il ricorso si intende rinunciato”. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio l’estinzione del procedimento a seguito di rinuncia.
La decisione è stata pertanto quella di dichiarare l’estinzione del giudizio. Inoltre, i giudici hanno ritenuto che nulla dovesse essere disposto in merito alle spese processuali, poiché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: la gestione del processo deve essere attiva e consapevole. Il silenzio, soprattutto di fronte a comunicazioni formali della Corte come la proposta ex art. 380-bis c.p.c., non è mai una strategia neutra. Al contrario, la legge gli attribuisce un significato preciso e conseguenze definitive, equiparandolo a una vera e propria rinuncia. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni comunicazione deve essere attentamente valutata e che le scadenze devono essere rispettate con la massima diligenza, pena la chiusura prematura del giudizio e la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia sul merito della questione.
Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
Per quale motivo è stato dichiarato estinto il giudizio di Cassazione nel caso esaminato?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio, ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni senza chiedere che si procedesse alla decisione, integrando così una rinuncia presunta al ricorso, che porta all’estinzione secondo l’art. 391 del codice di procedura civile.
Perché nel decreto non è stata prevista una condanna alle spese?
Non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese processuali perché la parte intimata (la controparte nel ricorso) non ha svolto alcuna attività difensiva durante il giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17115 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 17115 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 8498/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Giarre, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
EMAILordineavvocaticataniaEMAIL, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.229/2023 depositata il 15/02/2023;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025