Estinzione giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Comporta la Rinuncia al Ricorso
L’esito di un processo può essere determinato non solo da complesse argomentazioni legali, ma anche da semplici meccanismi procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, evidenziando come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del giudizio di Cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il funzionamento della procedura semplificata di definizione dei ricorsi e le conseguenze del mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge.
I Fatti di Causa: Dalla Sentenza di Merito al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto. Una delle parti, ritenendosi lesa dalla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento, instaurando così il giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte. La controparte, un’amministrazione governativa provinciale, è rimasta intimata nel procedimento senza però svolgere attività difensiva.
La Proposta e le Conseguenze dell’Estinzione Giudizio Cassazione
In conformità con le norme procedurali, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. Questa procedura ha lo scopo di accelerare la definizione dei ricorsi che appaiono di facile soluzione.
La legge stabilisce un termine preciso: le parti hanno quaranta giorni di tempo dalla comunicazione per chiedere una decisione sul ricorso. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di proseguire il giudizio entro il termine previsto. Questo silenzio è stato interpretato dalla Corte non come una semplice dimenticanza, ma come una rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, si è attivato il meccanismo che porta all’estinzione del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il decreto della Corte di Cassazione è fondato su una logica procedurale chiara e lineare. I giudici hanno rilevato che il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione era trascorso senza che il ricorrente avesse depositato un’istanza per la decisione. A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, tale comportamento equivale a una rinuncia al ricorso.
Di conseguenza, la Corte ha dovuto prendere atto di questa rinuncia presunta e dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 c.p.c. Inoltre, dato che la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva, i giudici hanno ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, lasciandole di fatto a carico della parte che le ha sostenute.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La decisione in esame ribadisce l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, specialmente nel giudizio di Cassazione. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma acquista un valore legale preciso: quello di una rinuncia. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che la ricezione di una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. richiede una reazione attiva e tempestiva se si intende proseguire nella causa. Ignorare la comunicazione o lasciar decorrere il termine di quaranta giorni porta inesorabilmente alla chiusura del processo, con la conseguenza che la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa succede se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro i termini?
Secondo l’art. 380-bis c.p.c., se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
Perché il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto in questo caso?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché, essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla proposta di definizione senza alcuna richiesta da parte del ricorrente, il ricorso è stato considerato rinunciato, determinando l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Come sono state regolate le spese processuali nel decreto?
La Corte ha stabilito che nulla dovesse essere deciso in merito alle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19348 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19348 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 886/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
COMMISSARIATO COGNOME PROVINCIA TRENTO
– intimato – avverso la sentenza n. 212/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto il 27/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025