Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, il rispetto dei termini procedurali non è un mero formalismo, ma un pilastro fondamentale che garantisce certezza e ordine. Una recente decisione della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia possa portare all’estinzione del giudizio di Cassazione. Il caso in esame, deciso con decreto, ruota attorno all’applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile e alle conseguenze della mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro una Decisione della Corte d’Appello
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Essi si sono rivolti alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere la riforma della decisione di secondo grado, affidandosi a un legale per la rappresentanza e la difesa.
Dall’altra parte, a resistere alle pretese dei ricorrenti, vi era un’Amministrazione dello Stato, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato.
La Proposta di Definizione e il Momento Decisivo
Una volta incardinato il giudizio in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Questo strumento processuale mira a velocizzare i tempi della giustizia, consentendo di risolvere in modo rapido i ricorsi di evidente esito. La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti del processo.
La legge stabilisce un termine perentorio: entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente ha la facoltà di chiedere un’udienza per la discussione del ricorso. In questo specifico caso, tale richiesta non è mai pervenuta.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione del Giudizio Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del trascorrere del termine di quaranta giorni senza alcuna iniziativa da parte dei ricorrenti, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, la mancata richiesta di fissazione dell’udienza equivale a una rinuncia al ricorso.
Questa presunzione di rinuncia determina, di conseguenza, l’estinzione dell’intero giudizio. La Corte ha quindi provveduto a dichiarare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 del medesimo codice, che disciplina appunto le ipotesi di chiusura anticipata del processo per rinuncia.
La decisione sulle spese processuali è stata una diretta conseguenza di tale esito: i ricorrenti, la cui inerzia ha causato la fine del procedimento, sono stati condannati a rimborsare le spese legali sostenute dall’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 4.500,00 oltre oneri accessori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto sottolinea una lezione cruciale per chiunque intraprenda un percorso legale: la vigilanza e il rispetto delle scadenze sono essenziali. La procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è concepita per l’efficienza, ma impone alle parti un’attiva partecipazione. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una chiara volontà di abbandonare il giudizio. L’estinzione del giudizio di Cassazione non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche l’onere economico della condanna alle spese, trasformando un’opportunità di giustizia in una perdita su tutti i fronti.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c.?
Se la parte ricorrente non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato per legge. Di conseguenza, il giudizio di Cassazione viene dichiarato estinto.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto il giudizio in questo caso?
Il fondamento si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio del ricorrente, e nell’art. 391 dello stesso codice, che regola la dichiarazione di estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio, è condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19543 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 19543 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2101/2025 R.G. proposto da:
ATTIANESE NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che ope legis la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.4251/2024 depositata il 14/06/2024;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate da debito.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025