Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Equivale a Rinuncia
Nel complesso mondo della procedura civile, i tempi e le modalità di azione sono fondamentali. Una recente decisione della Corte di Cassazione mette in luce le conseguenze dell’inerzia di una parte nel contesto del procedimento semplificato, portando a una declaratoria di estinzione giudizio cassazione. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere il meccanismo dell’art. 380-bis del codice di procedura civile e l’importanza di rispondere attivamente alle comunicazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, presentando ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. La controparte, un’altra S.r.l., pur ricevendo la notifica del ricorso, sceglieva di non costituirsi in giudizio, rimanendo quindi ‘intimata’.
La Proposta e l’inerzia che porta all’estinzione del giudizio di Cassazione
Il procedimento ha seguito l’iter previsto dall’art. 380-bis c.p.c., che consente alla Corte di formulare una proposta di definizione del giudizio quando il ricorso appare di facile soluzione. Questa proposta è stata regolarmente comunicata alle parti.
La norma stabilisce un termine perentorio: entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente ha la facoltà di chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso in udienza. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio non è stato considerato neutro, ma ha assunto un preciso significato giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una logica procedurale stringente. Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. Secondo questa disposizione, la mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso.
Questa ‘rinuncia presunta’ innesca automaticamente l’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio l’estinzione del processo a seguito di rinuncia. La Corte ha quindi ritenuto, in modo consequenziale, di dover dichiarare estinto il giudizio di cassazione. Un altro punto rilevante riguarda le spese legali: poiché la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva (non si è costituita, non ha presentato memorie), i giudici hanno stabilito che nulla fosse dovuto a titolo di spese.
Le Conclusioni
Il decreto in esame è un chiaro monito sull’importanza della diligenza processuale nel giudizio di Cassazione. Evidenzia come il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. sia volto a snellire il carico di lavoro della Corte, ponendo però un onere di attivazione in capo al ricorrente. L’inerzia, in questo contesto, non è una strategia attendista, ma una scelta che produce l’effetto drastico dell’estinzione giudizio cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, una volta ricevuta la proposta di definizione, è imperativo valutare attentamente e agire tempestivamente, presentando l’istanza di decisione se si intende proseguire nella causa, per evitare di vedere il proprio ricorso archiviato per una presunzione di rinuncia.
Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Cassazione entro 40 giorni?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per chiedere la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato. Questo comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
Perché nel caso esaminato non sono state liquidate le spese legali?
Non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese poiché la parte intimata (la controparte nel ricorso) non ha svolto alcuna attività difensiva. Non essendosi costituita in giudizio, non ha sostenuto costi che debbano essere rimborsati.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del processo in questa situazione?
Il fondamento si trova nel combinato disposto di due articoli: l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara la mancata istanza di decisione a una rinuncia al ricorso, e l’art. 391 dello stesso codice, che prevede l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19545 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 19545 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 546/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) pec EMAIL, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.16378/2024 depositata il 21/10/2024;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/07/2025