Estinzione del Giudizio di Cassazione: Analisi di un Caso di Rinuncia
L’estinzione del giudizio di cassazione rappresenta una delle modalità con cui un processo davanti alla Suprema Corte può concludersi anticipatamente, senza una decisione sul merito della controversia. Questo meccanismo, disciplinato dal codice di procedura civile, trova applicazione in specifiche circostanze, come la rinuncia al ricorso da parte del proponente. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questa procedura e delle sue conseguenze, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da due privati cittadini contro una sentenza della Corte d’Appello. Le controparti nel giudizio di legittimità erano diverse entità finanziarie: una società di gestione del credito, una società veicolo per la cartolarizzazione di crediti e, come intimati, una società di gestione del risparmio e un istituto bancario.
La Rinuncia al Ricorso e l’Accettazione
Durante il corso del procedimento, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinunzia al ricorso. Questa dichiarazione di volontà di non proseguire con l’azione legale è stata formalmente accettata dalle due società che si erano costituite attivamente nel giudizio come controricorrenti. Le altre parti, appellate “intimati”, non avevano svolto attività difensiva e, pertanto, il loro assenso non era necessario ai fini della procedura.
La Decisione della Corte e l’estinzione del giudizio di cassazione
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, e constatato che non era stata proposta alcuna opposizione nei termini previsti dalla legge, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia, il ricorso si intende abbandonato e il processo deve essere dichiarato estinto.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione sulla base di una semplice constatazione procedurale: la rinuncia, seguita dall’accettazione delle controparti costituite, integra i presupposti per l’estinzione del giudizio. Di particolare rilevanza è stata la decisione sulle spese processuali. Applicando il quarto comma dell’art. 391 c.p.c., i giudici hanno stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese tra i ricorrenti e i controricorrenti che avevano accettato la rinuncia. Questa disposizione mira a incentivare la risoluzione concordata delle liti, evitando ulteriori oneri economici per le parti che raggiungono un’intesa sull’abbandono del giudizio. Allo stesso modo, non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese nei confronti degli altri intimati, poiché questi non avevano sostenuto costi per attività difensive.
Conclusioni
Il decreto in esame conferma che la rinuncia al ricorso, se accettata, è uno strumento efficace per porre fine a un contenzioso in Cassazione in modo rapido e definitivo. La conseguenza principale è l’estinzione del giudizio di cassazione, che impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito della questione. Dal punto di vista pratico, la previsione normativa che esclude una condanna alle spese tra le parti che si accordano sulla rinuncia rappresenta un elemento strategico importante, che le parti e i loro legali devono considerare attentamente nella gestione del contenzioso, favorendo soluzioni che deflazionano il carico giudiziario.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione decide di rinunciarvi?
Se la rinuncia viene accettata dalle controparti che si sono costituite in giudizio, e nessuno si oppone nei termini di legge, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
In base all’art. 391, quarto comma, c.p.c., la Corte non emette una pronuncia sulle spese tra la parte che rinuncia e quelle che accettano la rinuncia. Nessuna decisione viene presa neanche verso le parti che non hanno svolto attività difensiva.
È necessario che tutte le controparti accettino la rinuncia al ricorso?
Il decreto suggerisce che l’accettazione è necessaria da parte delle parti che si sono attivamente difese (i controricorrenti). L’accettazione da parte di chi è rimasto semplice “intimato”, senza costituirsi in giudizio, non è un requisito per l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16102 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 16102 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2580/2025 R.G. proposto da: NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in PALERMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in TRAPANI INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
POPOLARE
SANT’
NOME
SCPA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n.1946/2024 depositata il 29/11/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha depositato in atti rinunzia al ricorso, e che tale rinunzia è stata accettata dalle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Considerato che, non essendo stata nei termini proposta opposizione alla PDA a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c, il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti e i controricorrenti ex art. 391 4° co., c.p.c., nonché in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Roma, 12/6/2025
Il Presidente NOME COGNOME