Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta di Definizione?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per motivi previsti dalla legge, il procedimento si chiude senza una decisione sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza, sottolineando l’importanza della diligenza processuale. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. Il ricorso era stato regolarmente iscritto e le controparti si erano costituite in giudizio per difendere le proprie ragioni. Il procedimento, giunto alla fase decisionale, ha seguito un percorso specifico previsto dal codice di rito per i casi di potenziale inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze
In conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, che è stata poi comunicata a tutte le parti coinvolte. Questa procedura ha lo scopo di accelerare la risoluzione delle liti, offrendo una via d’uscita rapida quando l’esito del ricorso appare scontato.
La norma stabilisce un termine perentorio: dalla data di comunicazione della proposta, la parte ricorrente ha quaranta giorni di tempo per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Se questo termine trascorre senza che venga presentata alcuna richiesta, la legge presume una rinuncia al ricorso stesso.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
Nel caso in esame, il ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di proseguire il giudizio entro il termine di quaranta giorni. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dovuto prendere atto di questa inerzia.
Applicando rigorosamente le disposizioni di legge, i giudici hanno ritenuto il ricorso rinunciato. Questo ha innescato l’applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile, che impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia. La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali, come previsto dalla stessa norma.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono prettamente di natura procedurale e si fondano su un’applicazione diretta della legge. La Corte non è entrata nel merito della controversia, poiché l’inerzia del ricorrente ha precluso questa possibilità. Il ragionamento dei giudici si articola sui seguenti punti:
1. Constatazione del Decorso dei Termini: È stato accertato che il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione era trascorso senza che il ricorrente avesse chiesto una decisione.
2. Presunzione di Rinuncia: In base all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., tale silenzio equivale a una rinuncia implicita al ricorso.
3. Dichiarazione di Estinzione: La rinuncia comporta, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la necessaria dichiarazione di estinzione del processo.
4. Regolamentazione delle Spese: L’art. 391, secondo comma, c.p.c., obbliga il giudice a provvedere anche sulle spese processuali, che in questo caso sono state poste a carico del ricorrente, la cui condotta ha causato la chiusura del procedimento.
Conclusioni
Questo decreto evidenzia in modo inequivocabile le gravi conseguenze della negligenza processuale. La procedura prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento di efficienza, ma richiede la massima attenzione da parte dei difensori e dei loro assistiti. Ignorare una comunicazione della Corte o lasciar scadere un termine perentorio non è una strategia processuale, ma un errore che conduce direttamente all’estinzione del giudizio e alla condanna alle spese. La decisione serve da monito: nel processo civile, e in particolare davanti alla Suprema Corte, ogni atto e ogni scadenza hanno un peso determinante sull’esito finale della causa.
Cosa accade se la parte ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro il termine stabilito?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, in seguito alla rinuncia presunta prevista dall’art. 380-bis, secondo comma, dello stesso codice.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta di definizione?
La parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19664 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19664 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2570/2025 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in MILAZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Milazzo INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n.1022/2024 depositata il 20/11/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025