Estinzione Giudizio Cassazione: L’Importanza dei Termini Procedurali
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questa realtà, dichiarando l’estinzione giudizio Cassazione a causa della semplice inerzia della parte ricorrente. Questa decisione sottolinea come la mancata osservanza dei termini perentori possa vanificare l’intero percorso giudiziario. Analizziamo insieme il caso per comprendere le dinamiche e le conseguenze di tale inattività.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per Cassazione presentato da due soggetti contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le controparti nel giudizio erano un istituto di credito cooperativo e una società veicolo specializzata nella gestione di crediti.
Seguendo la procedura prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, il consigliere relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio. Tale proposta è stata regolarmente comunicata ai difensori di tutte le parti coinvolte. La legge, a questo punto, prevede un termine specifico entro cui la parte che ha promosso il ricorso deve agire, qualora non concordi con la proposta e intenda proseguire con la discussione.
La Decisione della Corte e l’Estinzione Giudizio Cassazione
Nel caso in esame, sono trascorsi quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che i ricorrenti presentassero un’istanza per richiedere una decisione sul loro ricorso. Questa inattività non è passata inosservata. La Corte di Cassazione, rilevando il mancato rispetto del termine, ha agito di conseguenza.
In applicazione delle norme procedurali, il ricorso è stato considerato rinunciato e, pertanto, il Collegio ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di legittimità. Oltre alla chiusura del processo, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle controparti, liquidando una somma specifica per compensi, spese forfettarie ed esborsi.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione della Corte si fonda su una precisa interpretazione e applicazione di due norme chiave del codice di procedura civile. La prima è l’articolo 380-bis, secondo comma, il quale stabilisce che se, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta del relatore, il ricorrente non deposita un’istanza chiedendo la decisione, il ricorso si intende rinunciato. Questo meccanismo mira a deflazionare il carico di lavoro della Corte, incentivando la chiusura dei casi che appaiono di pronta soluzione o per i quali la parte stessa non mostra più interesse a una pronuncia nel merito.
La seconda norma fondamentale è l’articolo 391, secondo comma, del codice di procedura civile. Questo articolo regola le conseguenze della rinuncia, prevedendo che il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo e provvedere alla liquidazione delle spese legali. La condanna alle spese rappresenta una conseguenza diretta e inevitabile dell’estinzione causata dall’inerzia del ricorrente, ponendo a suo carico i costi sostenuti dalle altre parti per difendersi in un giudizio che poi non è giunto a una conclusione sul merito per sua stessa scelta (o omissione).
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo decreto offre una lezione cruciale per chiunque intraprenda un percorso giudiziario, specialmente nel complesso ambito del giudizio di Cassazione: la vigilanza sui termini procedurali è tanto importante quanto la solidità delle argomentazioni legali. L’inerzia, anche se dovuta a una semplice dimenticanza, può avere conseguenze drastiche e definitive, come l’estinzione giudizio Cassazione.
Per gli avvocati, ciò ribadisce l’imperativo di una gestione meticolosa delle scadenze e di una comunicazione costante con il cliente per decidere tempestivamente le strategie da adottare. Per i cittadini, è un monito a comprendere che l’accesso alla giustizia è un percorso regolato da norme precise, la cui inosservanza può comportare non solo la perdita della causa, ma anche l’accollo di significative spese legali.
Cosa succede se il ricorrente non chiede la decisione del ricorso in Cassazione dopo aver ricevuto la proposta di definizione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere la decisione dopo la comunicazione della proposta del relatore?
Il termine perentorio è di quaranta giorni dalla data di comunicazione della proposta alla parte ricorrente.
In caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, chi paga le spese processuali?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalle controparti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22072 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 22072 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 19610/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona della procuratrice RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n.3889/2024 depositata il 03/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 07/07/2025