Estinzione del Giudizio di Cassazione: Il Caso della Rinuncia Accettata
L’estinzione del giudizio di Cassazione rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi davanti alla Suprema Corte senza una pronuncia sul merito. Un recente decreto fornisce un chiaro esempio di questa procedura, attivata dalla rinuncia al ricorso da parte dei proponenti e dalla conseguente accettazione delle controparti. Analizziamo questo caso per comprendere i meccanismi procedurali e le loro implicazioni pratiche, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
Il Contesto della Controversia
La vicenda processuale vedeva contrapposte due importanti società operanti nel settore dei dispositivi medicali, in qualità di ricorrenti, a due associazioni, una a tutela dei pazienti e l’altra a tutela dei consumatori, in qualità di controricorrenti. Le società avevano impugnato una decisione della Corte d’Appello, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva, le stesse società ricorrenti hanno deciso di fare un passo indietro, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Il cuore del provvedimento è la dichiarazione di estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel vivo della disputa, ma prende atto di un evento procedurale che pone fine al processo: la rinuncia al ricorso. La Corte ha verificato la sussistenza di due elementi fondamentali:
1. La Rinuncia delle Ricorrenti: Le società hanno formalmente comunicato la loro intenzione di abbandonare il ricorso.
2. L’Accettazione delle Controricorrenti: Le associazioni hanno, a loro volta, formalmente accettato tale rinuncia.
La presenza di entrambi questi atti ha permesso alla Corte di applicare la normativa specifica prevista dal codice di procedura civile e di chiudere il caso con un decreto di estinzione.
Le Motivazioni Giuridiche della Pronuncia
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione sugli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. L’articolo 390 disciplina le forme della rinuncia, mentre l’articolo 391 ne regola gli effetti. Quest’ultimo, in particolare, come modificato da interventi legislativi recenti, prevede che il giudice dichiari l’estinzione del processo. Un punto cruciale, evidenziato nel decreto, riguarda le spese processuali. La norma e la prassi consolidata stabiliscono che, quando la rinuncia viene accettata dalle altre parti, non si procede alla condanna alle spese. L’accettazione, infatti, implica un accordo tra le parti che si estende anche a questo aspetto, evitando un’ulteriore pronuncia del giudice sul punto. La Corte, pertanto, ha ritenuto che la rinuncia avesse tutti i requisiti di legge e che l’accettazione da parte delle associazioni controricorrenti fosse sufficiente per non statuire sulle spese.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questo decreto illustra un meccanismo deflattivo del contenzioso efficiente e rapido. L’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia accettata consente alle parti di porre fine a una lite in modo consensuale, risparmiando tempo e risorse. Per gli operatori del diritto, è un promemoria dell’importanza di negoziare non solo il merito della causa ma anche la sua conclusione. La rinuncia, se accettata, neutralizza il rischio di una condanna alle spese, un fattore spesso determinante nelle strategie processuali. La decisione conferma che il consenso tra le parti è la chiave per una chiusura tombale del procedimento, permettendo alla Corte di emettere un semplice decreto che certifica la fine del percorso giudiziario.
Quando può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione?
L’estinzione del giudizio di Cassazione può essere dichiarata quando la parte ricorrente presenta una formale rinuncia al ricorso e questa viene accettata dalle parti controricorrenti, soddisfacendo i requisiti degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Qual è l’effetto dell’accettazione della rinuncia al ricorso sulle spese legali?
Secondo il decreto, l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti comporta che la Corte non debba pronunciarsi sulla ripartizione delle spese legali, poiché si presume che le parti abbiano raggiunto un accordo anche su tale aspetto.
Quali sono i requisiti necessari affinché la rinuncia al ricorso sia valida?
Il provvedimento si fonda sugli articoli 390 e 391 c.p.c. e conferma che la rinuncia è valida se presenta i requisiti richiesti dalla legge e, per produrre l’estinzione del giudizio, deve essere seguita dall’accettazione delle altre parti costituite nel processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22673 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 22673 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17134/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di NOME COGNOME elettivamente domiciliata in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COMMODO NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO,
presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.1059/2023 depositata il 31/01/2024.
letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e l ‘ accettazione dei controricorrenti;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 04/08/2025.