Estinzione del ricorso per inerzia: il caso deciso dalla Cassazione
Il processo di Cassazione è caratterizzato da regole rigide e termini perentori. Una recente pronuncia della Suprema Corte illustra perfettamente le gravi conseguenze che possono derivare dalla semplice inerzia. Il caso in esame riguarda l’estinzione del ricorso a seguito della mancata risposta del ricorrente alla proposta di definizione del giudizio, come previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa decisione sottolinea l’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle scadenze processuali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un cittadino e un Comune. Dopo una sentenza sfavorevole emessa dalla Corte d’Appello, il cittadino decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione di secondo grado. Nel corso del procedimento davanti alla Suprema Corte, veniva formulata una proposta per una rapida definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e comunicata a entrambe le parti.
La Proposta di Definizione e la conseguente Estinzione del Ricorso
L’articolo 380-bis c.p.c. rappresenta uno strumento finalizzato a snellire il carico di lavoro della Cassazione, permettendo una definizione accelerata dei ricorsi che appaiono manifestamente infondati o inammissibili. Una volta ricevuta tale proposta, la legge concede al ricorrente un termine di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiede che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
Nel caso specifico, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta. Tale silenzio, per espressa previsione normativa, viene interpretato come una rinuncia al ricorso stesso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha applicato in modo lineare il dettato normativo. Il ragionamento dei giudici si fonda su due pilastri del codice di procedura civile:
1. L’Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Questa norma stabilisce inequivocabilmente che, se la parte ricorrente non deposita l’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
2. L’Art. 391 del codice di procedura civile: Questo articolo disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo che essa porti all’estinzione del giudizio.
Di fronte all’inerzia del ricorrente, la Corte non ha avuto altra scelta se non quella di prendere atto della rinuncia presunta dalla legge e, di conseguenza, dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione. La decisione sul merito dei motivi di ricorso è stata, quindi, del tutto preclusa.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Spese Legali
La principale conseguenza pratica di questo decreto è la chiusura definitiva del contenzioso. L’estinzione del ricorso comporta che la sentenza della Corte d’Appello, oggetto dell’impugnazione, diventi definitiva e non più contestabile.
Inoltre, come previsto dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., la Corte ha dovuto provvedere anche sulle spese processuali. Seguendo il principio della soccombenza processuale, ha condannato la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente (il Comune). Le spese sono state liquidate in Euro 2.940,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, la cui violazione può determinare non solo la perdita della causa, ma anche un significativo onere economico.
Cosa succede se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.?
Se il ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge e il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per mancata richiesta di decisione?
In base all’art. 391, secondo comma, c.p.c., la Corte provvede sulle spese. In questo caso, la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, è stata condannata a pagare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente.
L’estinzione del giudizio di Cassazione comporta una decisione nel merito della questione?
No, l’estinzione è una pronuncia di carattere processuale che chiude il giudizio senza esaminare il merito dei motivi del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello, diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21363 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21363 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26789/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOMECOGNOME con domiciliazione digitale ex lege ,
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO con domiciliazione digital e ex lege ,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO n. 291/2024 depositata il 19/08/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24/07/2025