Estinzione del Ricorso: Quando la Rinuncia Chiude il Contenzioso
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le controversie arrivano a una sentenza che decide chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso processuale si interrompe prima. Un caso emblematico è quello dell’estinzione del ricorso, un meccanismo che chiude definitivamente un giudizio di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come ciò avvenga a seguito della rinuncia della parte che aveva avviato l’azione.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una controversia giudiziaria che vedeva contrapposte diverse società. Una di queste, una cooperativa, risultata soccombente in secondo grado, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, la stessa cooperativa ricorrente ha cambiato strategia, decidendo di non proseguire con l’impugnazione e presentando un atto formale di rinuncia al ricorso.
Le altre due società, che nel giudizio di Cassazione rivestivano il ruolo di controricorrenti, hanno formalmente accettato tale rinuncia.
La decisione sull’estinzione del ricorso
Preso atto della volontà concorde delle parti, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate nell’atto di impugnazione, ma si limita a certificare la fine del procedimento. Contestualmente, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite, stabilendo che ogni parte dovesse sostenere i costi legali da essa affrontati.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione è puramente processuale e si fonda su un principio di economia e disponibilità del processo. L’articolo 391 del Codice di Procedura Civile regola proprio le modalità di chiusura del giudizio di Cassazione in casi come questo. La Corte ha semplicemente verificato la presenza dei due presupposti fondamentali:
1. La rinuncia della parte ricorrente: un atto volontario con cui si manifesta l’intenzione di non voler più coltivare l’impugnazione.
2. L’accettazione delle controparti: un atto che conferma l’accordo nel porre fine alla lite.
La convergenza delle volontà delle parti ha reso superfluo qualsiasi ulteriore esame del caso. L’accettazione è rilevante soprattutto per la regolamentazione delle spese legali; in questo caso, l’accordo ha portato alla loro compensazione, evitando che la parte rinunciante fosse condannata a rimborsare le spese alle controparti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame evidenzia un aspetto cruciale del diritto processuale: le parti sono, entro certi limiti, padrone del processo. La rinuncia al ricorso, se accettata, è uno strumento efficace per porre fine a una controversia in modo tombale, evitando i tempi e i costi di un giudizio di Cassazione. Per le parti coinvolte, questa decisione comporta che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva a tutti gli effetti. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce l’importanza di formalizzare correttamente sia l’atto di rinuncia sia quello di accettazione per garantire una chiusura pulita e inequivocabile del contenzioso.
Cosa accade quando una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia e le altre parti accettano, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del ricorso, chiudendo così il procedimento senza decidere nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per rinuncia accettata?
Nel caso specifico esaminato, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che la parte rinunciante dovesse rimborsare le controparti.
Qual è l’effetto principale dell’estinzione del ricorso?
L’effetto principale è che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18507 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3922/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA VICOLO COGNOMEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE COGNOME E C, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 934/2019 depositata il 25/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso ed entrambe le controricorrenti hanno accettato la rinuncia, il tutto con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c.
, dichiara estinto il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile l