Estinzione del processo per rinuncia: Analisi di un caso pratico
Quando si avvia un’azione legale, specialmente un ricorso in Cassazione, si intraprende un percorso complesso. Tuttavia, le parti possono decidere di interromperlo. Il decreto in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze giuridiche di tale scelta, focalizzandosi sul concetto di estinzione del processo per rinuncia e sulla conseguente regolamentazione delle spese legali.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore dei trasporti aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. La controparte, un privato cittadino, si era costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni. Tuttavia, in una fase successiva, la società ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire con l’azione legale, formalizzando una rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata regolarmente comunicata alla controparte.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Processo
Di fronte a questa nuova circostanza, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione originaria. Ha invece preso atto della documentazione prodotta, dalla quale emergeva in modo inequivocabile la rinuncia della parte ricorrente. In applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, i giudici hanno emesso un decreto con cui hanno dichiarato formalmente l’estinzione del processo. Questa decisione pone fine in modo definitivo al giudizio di legittimità, senza alcuna pronuncia sulla fondatezza o meno del ricorso iniziale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e strettamente procedurali. La legge prevede che la parte che ha promosso un’impugnazione possa rinunciarvi. Se la rinuncia viene accettata dalle altre parti costituite o, come in questo caso, semplicemente comunicata, il processo si estingue. La Corte non ha fatto altro che applicare questa regola, verificando che la rinuncia fosse stata prodotta e comunicata correttamente. La conseguenza diretta e inevitabile dell’estinzione per rinuncia è la regolamentazione delle spese processuali. Il Codice di Procedura Civile stabilisce, all’articolo 391, che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Pertanto, la Corte ha condannato la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in una somma specifica per compensi professionali ed esborsi, oltre agli accessori di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La decisione evidenzia un aspetto cruciale della strategia processuale: la rinuncia a un ricorso è un atto che chiude la controversia a quel livello di giudizio, ma comporta conseguenze economiche precise. La parte che rinuncia, infatti, è per legge tenuta a farsi carico dei costi legali sostenuti dalla controparte, che si è dovuta difendere. Questo principio serve a tutelare la parte che viene ‘trascinata’ in un giudizio che poi non giunge a una conclusione di merito per volontà di chi lo ha iniziato. Un ulteriore dettaglio pratico di rilievo è la ‘distrazione’ delle spese: la Corte ha disposto che le somme liquidate fossero pagate direttamente all’avvocato della controparte. Questa è una prassi comune quando il difensore dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ancora ricevuto il proprio compenso dal cliente.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia e la controparte ne è informata, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente il procedimento a quel grado di giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
Secondo il provvedimento, la parte che rinuncia al ricorso è condannata a pagare le spese legali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità, inclusi compensi professionali, esborsi e accessori di legge.
Cosa significa “condanna con distrazione” delle spese?
Significa che la somma liquidata per le spese legali non viene pagata alla parte processuale, ma direttamente al suo avvocato, il quale ha dichiarato di aver anticipato i costi e di non aver ricevuto il proprio compenso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 18876 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 18876 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
nella causa vertente tra:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
ricorrente
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
contro
ricorrente
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 80-2023, depositata il 22.2.2023, N.R.G. 1017-2022;
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla controparte;
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 8.7.2025